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UILPA Lavoro. Graduatorie per l’attribuzione dei differenziali stipendiali: rilievi

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le Politiche del personale e l’innovazione organizzativa
DGPersonale@lavoro.gov.it

 

 

GRADUATORIE GENERALI DI MERITO PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI: RILIEVI

 

Sono pervenute alle scriventi O.S. da parte di molti dipendenti segnalazioni in ordine a presunte
irregolarità, che si sarebbero verificate in sede di valutazione delle domande di ammissione alla
procedura e, di conseguenza, in sede di redazione delle graduatorie finali di merito.

 

Nello specifico, si evidenzia che sia nella graduatoria approvata con D.D. n. 868 del 28/12/2023 –
Area dei Funzionari (già area III) che in quella approvata con D.D. n. 867 del 28/12/2023 – Area
degli Assistenti (già area II), figurano numerosi vincitori che avrebbero già beneficiato di
progressione economica nel 2020, in palese contrasto con quanto previsto dall’accordo relativo
alle procedure delle progressioni economiche del personale del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali sottoscritto in data 28/09/2023 dall’Amministrazione, dalla RSU e dalle OO.SS.

 

In particolare, l’art. 2 prevede espressamente che: “possono partecipare alla procedura per
l’attribuzione del “differenziale stipendiale” tutti i dipendenti di ruolo del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali, in servizio alla data di scadenza della domanda prevista nei bandi delle procedure,
con contratto a tempo indeterminato, anche se in posizione di comando presso altra pubblica
amministrazione, e che alla data del 31.12.2022 abbiano maturato un’anzianità di almeno due anni
nei ruoli del Ministero e che alla medesima data del 31.12.2022 non abbiano beneficiato di alcuna
progressione economica negli ultimi due anni nell’ambito dell’area di inquadramento” .

 

Conformemente al suddetto Accordo, anche i bandi per l’attribuzione del differenziale stipendiale
di cui al D.D. 614 del 25/10/2023– P.E. area Funzionari (ex area III) e di cui al DD n. 615 del
25/10/2023 – P.E. area Assistenti (ex area II) ove, all’art. 2, comma 2, lett. b) prevedono
esplicitamente che “Non possono partecipare alla procedura di selezione i dipendenti che alla data
del 31 dicembre 2022 abbiano beneficiato di progressione economica negli ultimi due anni
nell’ambito della propria area di inquadramento”.

 

E’ di tutta evidenza che il mancato rispetto delle disposizione di cui sopra e, di conseguenza, la
mancata esclusione di coloro i quali avevano già beneficiato della progressione economica nel
2020, ha determinato la non progressione di numerosi dipendenti fermi al lontano 2010.
Ci domandiamo cosa non ha funzionato nell’attribuzione dei punteggi finali a tutti i candidati dal
sistema informatico messo a disposizione per le procedure delle progressioni economiche, ma
soprattutto per quale motivo le Commissioni di valutazione non si siano accorte che tra le
domande presentate figurassero lavoratori che già avevano beneficiato di precedente
progressione provvedendo, quindi, all’attribuzione del punteggio corretto da considerare
relativamente all’anzianità di servizio.

 

Chiediamo pertanto all’Amministrazione di verificare tempestivamente quanto sopra segnalato e
fornire urgente riscontro alla presente affinché si faccia chiarezza sul punto nell’ottica della
trasparenza ed equità per tutti i partecipanti, provvedendo anche alle eventuali rettifiche in
autotutela.

 

Roma, 27 febbraio 2024

 

UILPA – Ilaria Casali | Matteo Ariano

 

FP CGIL – Orlando Grimaldi | Francesca De Rugeriis

 

Documento in PDF: SEGNALAZIONE GRADUATORIE PEO MLPS

Sito realizzato
dall’
Ufficio comunicazione UILPA

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