Siamo stati informati che in questi giorni il personale ha ricevuto le schede obiettivi con dettagliati numeri e obiettivi da raggiungere.
Per quanto riguarda la vigilanza la nota inviata la settimana scorsa dalla Direzione Centrale Vigilanza avente ad oggetto gli Obiettivi vigilanza e sicurezza del lavoro per il 2024 ed indirizzata agli IAM e agli ITL, fornisce dettagliati numeri ed obiettivi legati alla Convenzione MLPS-INL 2024-2026 e a quanto previsto dal Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso.
Fin qui nulla questio. Lo stesso Ministro del Lavoro ha ampiamente parlato di aumento delle ispezioni per il 2024 del 40%.
Quello che non va bene se non addirittura lascia sconcertati, è la circostanza che la programmazione della vigilanza viene concepita solo in termini di numeri.
In pratica in materia di vigilanza, a tutti gli uffici territoriali sono stati assegnati un numero “x” di ispezioni da effettuare (con specifica indicazione anche dei settori di intervento) e, a cascata, ogni ufficio (dirigente di sede) ha assegnato nelle schede obiettivo individuali di ciascun ispettore anche un numero minimo di pratiche che devono essere evase nel corso del 2024.
La situazione ovviamente varia in ciascuna sede, non solo sulla base del contesto delle aziende da ispezionare, ma anche sulla base delle risorse umane a disposizione.
Tuttavia, non si comprende il motivo per il quale in alcune sedi, a parità di aziende da ispezionare, e a quasi parità di personale in forza nelle sedi, il numero di pratiche assegnate a ciascun ispettore cambia di parecchio!
Ma la cosa ben più grave è il peso dell’obiettivo quota lavoratori nero/grigio fissato nella misura del 50 % delle pratiche definite: in pratica, oltre a dover effettuare un determinato numero di accessi, si chiede al personale ispettivo la specifica irregolarità che deve essere riscontrata e contestata per essere positivamente valutati!
Occorre anche considerare che in alcune sedi territoriali gli ispettori sono parcellizzati, ossia sono assegnati all’attività di vigilanza ma anche in parte all’attività amministrativa: in pratica in alcune sedi gli ispettori del lavoro, per sopperire alla grave carenza di personale amministrativo, sono di fatto costretti ad assolvere alle funzioni amministrative, soprattutto nei servizi all’utenza, essendo così costretti a rimanere in ufficio per un giorno a settimana. Per questi ispettori e in queste sedi dovrebbe essere tenuta nella giusta considerazione e ponderazione tale tipo di attività, rivedendo il numero delle pratiche ispettive che questo personale è chiamato ad effettuare.
Ma arriviamo al peso attribuito all’obiettivo tutela contributiva.
Nella nota della Dc Vigilanza del 20 marzo 2024 si legge inoltre che ciascun Ufficio dovrà garantire che “il valore percentuale del rapporto tra le pratiche contenenti un recupero contributivo e il numero delle ispezioni ordinarie di VO definite sia pari o maggiore al 16%. Per “ispezioni di VO definite” si intendono le pratiche di vigilanza (VO) registrate a sistema (con esito regolare, irregolare e neutre), escluse quelle taggate come “Vigilanza sommerso”.
Sostanzialmente le pratiche ispettive che possono essere valorizzare ai fini del recupero contributivo del 16% non possono essere pratiche in cui si è registrato lavoro nero o grigio o comunque sommerso, laddove, invece, è più naturale procedere proprio in relazione a tali pratiche al recupero contributivo!
In altri termini, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo “tutela contributiva”, vengono escluse dal computo delle pratiche utili proprio quelle “taggate” come “vigilanza sommerso”!
In tal modo viene assegnato a ciascun ufficio un obiettivo di difficile, se non di impossibile, realizzazione così come è stato costruito.
Senza calcolare che tali obiettivi non tengono conto del fatto che il personale potrebbe essere costretto ad assentarsi a vario titolo durante il corso dell’anno (8 mesi ormai visto che siamo ad aprile!), ad esempio per aspettativa personale per assistere un familiare disabile, gravidanza, malattia o infortunio.
Assegnare un numero preciso di pratiche al singolo creerebbe, in caso del verificarsi di una qualsiasi causa di assenza, il rischio del mancato raggiungimento dell’obiettivo individuale per causa al medesimo non imputabile, con il ripercuotersi anche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di gruppo e addirittura del singolo ufficio.
Dal tenore della nota di Dc Vigilanza non sembra essersi posto tale problema! Si dovrebbe ragionare al contrario in termini di lavoro per teams e processi!
E’ necessario, pertanto, che vengano corrette le schede obiettivo, eliminando il numero delle pratiche che ciascuno è chiamato a definire per essere positivamente valutato.
Non si può essere schiavi dei numeri e delle statistiche quando la mission istituzionale dell’INL è la tutela della parte più debole del rapporto di lavoro, ossia il lavoratore.
Inoltre, non si comprende la ragione per la quale non vengono calcolate e valorizzate tra gli obiettivi pratiche decisamente complesse che comunque vengono lavorate dal personale ispettivo: parliamo delle pratiche ispettive dove emergono erronei inquadramenti contrattuali, sanzioni per inosservanza dell’orario di lavoro, riconoscimento del livello retributivo superiore per il lavoratore, tutte pratiche che sfociano sia un recupero retributivo che contributivo per il lavoratore, ma anche quelle pratiche finalizzate alla verifica dell’osservanza per le aziende della normativa in tema di inserimento lavorativo delle persone con disabilità o le casse integrazioni.
Trattasi di una serie di accertamenti che richiedono molto tempo per essere definiti e che sfociando proprio nella effettiva tutela dei lavoratori, dovrebbero essere conteggiate e calcolate negli obiettivi!
Occorre puntare sulla qualità dell’ispezione e non solo sul numero delle visite e degli accessi!
Roma, 27 marzo 2024
Ilaria Casali, Coordinatrice generale UILPA Lavoro