Più volte quando parliamo di precarietà, il nostro pensiero va ai tanti, troppi, tirocini extracurriculari fittizi, intendendosi per tali quelli che nascondono rapporti di natura subordinata dietro fittizi percorsi di formazione professionale.
La definizione di tirocinio fraudolento la troviamo scritta nero su bianco nell’art. 1, comma 723 della Legge Bilancio 2022: “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente”.
La Nota dell’INL 453/2023 dello scorso 8 marzo, nel chiarire, come prescritto nella Legge di Bilancio, che in caso di tirocinio fraudolento il soggetto ospitante incorre in un reato con la comminazione di una sanzione consistente in “un’ammenda di € 50 per ogni tirocinante e per ogni giorno di tirocinio”, esclude la possibilità di un ricorso in via amministrativa attraverso il Comitato per i rapporti del lavoro, poiché trattasi di condotta con rilevanza penale.
Tale sanzione è soggetta alla prescrizione obbligatoria di cui all’art. 20 del d.lgs. 758/1994, un provvedimento con cui viene dato un tempo al soggetto ospitante per ottemperare e pagare la sanzione per estinguere il reato, ma con l’inevitabile interruzione del rapporto di tirocinio fraudolento.
Non vi è alcun automatismo di riqualificazione o costituzione del rapporto di natura subordinata, essendo lasciata al tirocinante la possibilità di adire le vie legali per farsi riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in luogo del periodo svolto in tirocinio fraudolento.
Di seguito il link della Nota 453/2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
UIL Servizio Lavoro, Coesione e Territorio