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UIL. Legge di bilancio, analisi e commento dei capitoli fiscali e previdenziali

La Manovra di bilancio 2023, dopo un iter abbastanza complesso, ha visto luce nella giornata del 29 dicembre 2022. I fondi stanziati restano comunque immutati: circa 35 miliardi di euro, di cui la maggior parte sono impegnati negli aiuti contro il caro energia.

Per le considerazioni suindicate, la legge 197 del 2022 (la Legge di Bilancio 2023) non è ambiziosa, né rivolta a grandi margini di manovra, poiché la maggior parte delle risorse sono destinate alla riduzione del costo delle bollette e dei costi energetici.

La crisi energetica non riguarda solo il nostro Paese, ma anche il resto d’Europa e le cause sono molteplici, per quanto una delle ragioni principali sia da attribuire al conflitto russo- ucraino attualmente in atto. Pertanto, come UIL, siamo consapevoli che l’Italia stia vivendo un momento di particolare complessità economico-sociale a causa della crisi energetica e che vadano sostenute famiglie ed imprese, per arginare il caro bollette, tuttavia, la manovra di Bilancio deve rispondere anzitutto alle istanze del mondo del lavoro.

Dapprima, ci preme sottolineare quanto disposto dal comma 281 della Legge 197 del 2022, con cui vengono apportate, per il 2023, modifiche alla proroga annuale della decontribuzione per i lavoratori dipendenti. Più nel dettaglio, viene attuata una decontribuzione al 2% per i lavoratori con retribuzione mensile fino a 2.692 euro (circa 35 000 euro lordi annui) e la decontribuzione viene aumentata di un punto percentuale per coloro i quali percepiscano una retribuzione mensile fino a 1923 euro (circa 25 000 euro annui). La scelta di sostenere le retribuzioni, attraverso la riduzione del cuneo fiscale, va nella giusta direzione in linea di principio, tuttavia, la misura attuata è del tutto insufficiente.

Pur essendo consapevoli del difficile momento economico-sociale che l’Italia sta affrontando e per quanto la riduzione del cuneo fiscale sia una misura costosa, il provvedimento contenuto in Legge di Bilancio disattende completamente le aspettative di lavoratrici, lavoratori, cittadini, perché sono risorse insufficienti a dare sostegno ai redditi delle categorie considerate.

La priorità del Governo dovrebbe essere quella di ridurre il costo del lavoro per aumentare l’occupazione e sostenere il potere d’acquisto di cittadini, lavoratrici, lavoratori, famiglie, che rappresentano l’elemento di spinta propulsiva dell’economia del Paese.

Con il comma 17 si introducono delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e la compensazione per la fornitura di gas naturale, che sono riconosciute ai clienti economicamente più svantaggiati, i nuclei familiari con un indicatore Isee fino a 15 000 euro, che sia valido nel corso dell’anno 2023.

Per la UIL, è necessario rafforzare tali strumenti sociali per dare sostegno alle famiglie meno abbienti per il pagamento delle fatture di energia elettrica e gas.

Il comma 18 entra più nello specifico, stabilendo che, per il primo trimestre del 2023, le agevolazioni relative alla fornitura di energia elettrica, riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a coloro i quali sono in gravi condizioni di salute, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell’ARERA.

Per ciò che concerne il capitolo fiscale, è iniquo quanto disposto dal comma 54 relativamente al regime forfettario. Infatti, tale disposizione prevede che, per il regime considerato, la soglia di accesso venga elevata a 85.000 euro, al fine di permettere di godere della Flat Tax al 15%. Si specifica altresì che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del suindicato limite.

Il sistema forfetario è causa di iniquità tra i contribuenti, poiché contribuisce ad alimentare le distorsioni presenti nel sistema tributario italiano, che, infatti, risulta essere caratterizzato da differenti trattamenti fiscali applicati secondo modalità diverse a cittadini e contribuenti e che generano disordine e incertezza nel sistema medesimo. In tal senso, viene meno il principio di progressività costituzionalmente sancito, secondo il quale tutti i contribuenti devono sostenere il pagamento dei tributi e concorrere alle spese pubbliche in relazione alla loro capacità contributiva.

Le entrate fiscali rappresentano una fonte per le finanze pubbliche, ma anche uno strumento per garantire una migliore redistribuzione del reddito tra la popolazione e consentire altresì a tutti i cittadini e contribuenti di accedere ai servizi necessari, oltreché permettere loro di essere liberi.

Contrariamente, disposizioni inique ed evasione privano tutti noi della libertà.

Infatti, l’innalzamento della soglia dei ricavi/compensi è una buona notizia per le sole imprese e i professionisti, che in tal senso possono beneficiare di una tassazione ridotta, ma anche della riduzione dei contributi e di semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

Stesso ragionamento si applica alla flat tax incrementale, in virtù di quanto disposto dal comma 55 della Legge 197 del 2022, per il quale, per il solo anno 2023, i contribuenti, persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono beneficiare di una tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, da applicare per l’appunto all’eccedenza del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo, dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. La base imponibile agevolata non può comunque superare l’ammontare di euro 40.000 e l’eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetto ad IRPEF secondo i criteri ordinari.

Il comma 56 prevede che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva prevista dal comma precedente, ovvero il 55.

Ad ogni modo, in virtù di una lettura critica delle disposizioni considerate, appare evidente che la priorità dell’azione politica del Governo sia sostenere una precisa organizzazione del lavoro: il lavoro autonomo a discapito del lavoro dipendente.

Il comma 58 della Legge di Bilancio 197 del 2022 ha ad oggetto la detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande. Più nel dettaglio, la misura prevede, a favore dei lavoratori dipendenti privati impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, con reddito dell’anno precedente non superiore a 50.000 euro (in base a quanto previsto dal comma 62) una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento sulle mance ricevute, entro il limite del 25 per cento dell’ammontare del reddito percepito nell’anno. Come UIL comprendiamo la necessità di rafforzare il settore lavorativo della ristorazione e di reclutare personale che svolga la propria attività nel settore turistico-alberghiero, perché è importante rendere maggiormente attrattive le professioni considerate; è altresì positivo che la mancia possa essere corrisposta anche per effetto di pagamenti con mezzi elettronici, tuttavia, la misura considerata potrebbe avere bisogno di correttivi, per renderla realmente attuabile e favorire l’occupazione nei settori considerati.

Se l’obiettivo, come dichiarato dal Governo, è quello di favorire l’occupazione e la ricerca di personale specializzato nei settori considerati, l’unica soluzione è incentivare e tutelare l’occupazione mediante una retribuzione equa e giusta, che comprenda le garanzie previdenziali e assistenziali previste dai CCNL maggiormente e comparativamente più rappresentativi. Nel settore del commercio e dei servizi, infatti, esiste un elevato dumping contrattuale con conseguenti condizioni economiche e normative al ribasso, un’eccessiva precarizzazione dei rapporti lavorativi, e un ritardo nei rinnovi contrattuali. Pertanto, i CCNL devono essere rinnovati in tempi brevi, prevedendo una revisione al rialzo dei minimi contrattuali considerando che l’inflazione è elevatissima.

Il comma 63 ha ad oggetto una Flat Tax al 5% sui premi di produttività fino a 3mila euro. Positiva la riduzione dell’aliquota sostitutiva considerata al 5%, poiché la conseguenza è un aumento del reddito delle lavoratrici e lavoratori coinvolti nella contrattazione aziendale, tuttavia, pur considerando positivamente la previsione in oggetto, rimane l’impegno della Uil affinché si arrivi all’azzeramento dell’aliquota sostitutiva.

Il comma 64 apporta talune modifiche all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo il differimento dei termini di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax. Più nel dettaglio, i suindicati termini sono differiti al primo gennaio 2024.

Tra le misure contro l’inflazione vi è il comma 72 della Legge di Bilancio 2023, mediante il quale si prevede una modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in base alla quale si applica un’aliquota IVA al 5 % sui prodotti per l’igiene femminile quali assorbenti e tamponi. È una misura corretta, una scelta di civiltà che risponde ad istanze giuste. Tuttavia, sarebbe auspicabile azzerare completamente l’imposta sul valore aggiunto rispetto a queste tipologie di prodotti, il cui utilizzo non è una scelta soggettiva, ma legato ad un bisogno connaturato alla persona.

Si applica altresì l’aliquota ridotta del 5% per prodotti alimentari dei lattanti e bambini della prima infanzia; al contempo, il comma dispone l’applicazione di un’aliquota IVA al 10 % sui prodotti per l’alimentazione dei fanciulli diversi dai prodotti per l’alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.

Il comma 74 ha ad oggetto la proroga per il 2023 delle agevolazioni con cui permettere agli under 36 l’acquisto della prima casa, con cui favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni. Al Fondo di garanzia per la prima casa sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro per il 2023.

Il comma 80 prevede l’esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche per l’anno 2023.

I commi dal 115 al 121 hanno ad oggetto l’introduzione nell’ordinamento giuridico del contributo di solidarietà, secondo cui, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito il suindicato contributo di solidarietà. Tale contributo ha natura temporanea ed è applicato a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l’attività di produzione di energia elettrica, di coloro che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo di solidarietà dei soggetti così considerati, ovvero delle imprese energetiche, è determinato applicando un’aliquota del 50% sull’imponibile Ires e sull’incremento medio superiore al 10% sui quattro anni precedenti (2018-2021).

Si tratta di una misura in linea con la normativa europea per fronteggiare i costi dell’energia. Infatti, il contributo di solidarietà è uno strumento mediante il quale il Governo cerca di ottenere una certa porzione di risorse economiche per aiutare famiglie e imprese in difficoltà.

Tuttavia, per come strutturata, la norma non risponde ad una effettiva logica di equità e redistribuzione di utili alla luce di un momento di crisi, che coinvolge tutto il Paese.

Infatti, l’Esecutivo, nella formulazione della norma, ha fatto sì che cambiassero, rispetto all’impostazione precedente, i soggetti e le imprese coinvolte nel pagamento del tributo. Sulla base di informazioni fornite dal Mef, si tratta di circa sette mila imprese che svolgono attività di vendita dei beni, produzione di energia elettrica, attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, o che rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale e dai soggetti che svolgono produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Ci preme sottolineare che la UIL sia stata la prima promotrice della tassazione sugli extra profitti come soluzione per fare fronte al caro energia e alla difficile situazione economico- sociale che Italia ed Europa stanno vivendo. Si tratta di una misura necessaria per recuperare parzialmente i guadagni ottenuti da talune tipologie di imprese ed impiegarli per ridurre il costo dell’energia, al fine di sostenere più efficacemente l’economia del Paese.

Alla luce di ciò, per la UIL, è importante l’introduzione di una effettiva tassazione sugli extra profitti, per assicurare coesione sociale, sostegno a famiglie e imprese, con lo scopo di fronteggiare in modo più efficace il rincaro energetico, chiedendo a coloro i quali sono stati avvantaggiati da questo momento storico di rispondere ad un’esigenza solidaristica, figlia dei principi e dei valori di equità, equilibrio ed eguaglianza sostanziale, contenuti nella nostra carta costituzionale.

Sarebbe auspicabile definire in modo più efficace il tributo con regole chiare, determinare altresì le sue modalità di applicazione ed estendere questo intervento ad imprese diverse da quelle che producono o commerciano prodotti energetici, che, in ogni caso, abbiano realizzato extra profitti nell’arco temporale considerato, rimettendo l’individuazione delle stesse al corretto potere discrezionale del legislatore.

Sulla scia di tali ragionamenti, sempre per quanto concerne la materia economico-fiscale, come UIL manifestiamo assoluta contrarietà rispetto all’innalzamento del tetto all’utilizzo del denaro contante da 1000 euro a 5000 euro. Sostenere la moneta elettronica, rendendo tracciabili le transazioni è un elemento importante nell’attività di contrasto dell’evasione fiscale, poiché le restrizioni all’uso del contante possono essere soluzioni efficaci nel contrasto all’evasione fiscale e nel contrasto della criminalità.

Per ciò che concerne le controversie tributarie e amministrative, nonché la definizione delle attribuzioni dell’Agenzia delle entrate, si fa riferimento ai commi che vanno dagli artt. 150- 268-269 dalla Legge di Bilancio 2023. La legge 197 del 2022 ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti iscritti a ruolo di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, come risultante dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all’art. 3, D.L. n. 119/201820, art. 16-bis, D.L. n. 34/2019 e art. 1, commi da 184 a 198, legge 145/2018.

L’intervento di generale cancellazione dei ruoli fino a 1.000 euro viene limitato ai crediti delle amministrazioni centrali e previdenziali.

Per quanto riguarda lo stralcio parziale delle cartelle, la Legge di Bilancio prevede che, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni centrali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’art. 30, dpr 602/1973.

Pertanto, restano dovuti il capitale e le somme maturate alla già menzionata data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Ad ogni modo, fermi restando gli stralci totale o parziale delle cartelle fino a 1.000 euro, relativi ai carichi 2000-2015 si prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

La norma prevede che i debiti risultanti dai “singoli carichi” affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, D.P.R. n. 602/1973, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17, D.lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

La cancellazione dei debiti tributari fino ad un importo pari a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interesse e sanzioni, così come la possibilità di definire in maniera agevolata i carichi che sono stati affidati direttamente agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, appaiono come una scelta di semplificazione iniqua a vantaggio di taluni contribuenti. La UIL non sostiene un sistema tributario vessatorio, ma che sia equo e giusto nei confronti dei contribuenti onesti e scrupolosi, sosteniamo l’idea di Stato che garantisca l’equità sociale.

Bene il comma 256, per il quale l’Agenzia delle entrate, per gli anni 2023 e 2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dall’attuale sistema di classificazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021- Comparto Funzioni centrali, mediante l’indizione di procedure concorsuali pubbliche. È importante rafforzare il personale amministrativo dell’Agenzia delle Entrate, poiché si devono potenziare l’operatività e le competenze dell’Agenzia medesima, con progetti di analisi avanzata di dati, sfruttando le nuove tecnologie, per svolgere al meglio l’attività di contrasto dell’evasione dell’elusione fiscale.

 

LA LEGGE DI BILANCIO IN GAZZETTA UFFICIALE