Banner

Uil. Definiti con Decreto i compiti del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)

Conseguentemente a quanto stabilito dal DL 36/2022, (nostra nota informativa 5 maggio 2022), il Ministro della Salute ha firmato il Decreto che definisce compiti e funzioni dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS).

L’istituzione del SNPS, che fa parte degli interventi finanziati dal PNRR, nasce con l’obiettivo di armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio Sanitario Nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici mediante l’applicazione dell’approccio integrato «one-health». Con il Decreto del 9 giugno 2022, il Ministero della salute individua i soggetti, le funzioni e specifici compiti che svolgono all’interno del SNPS.

Con l’Art. 2 le Regioni e le Province autonome, allo scopo di espletare le funzioni previste dal Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito “SNPS”, dovranno: a) istituire il Sistema Regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) di cui fanno parte, in una logica di rete, i dipartimenti di prevenzione tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché gli altri enti del territorio di competenza, avvalendosi anche degli Istituti zooprofilattici sperimentali; b) individuare, tra i soggetti che costituiscono SRPS, la struttura che svolge le funzioni di coordinamento ed è responsabile dell’attuazione delle politiche di prevenzione primaria di competenza e della gestione degli aspetti operativi connessi; c) definire e attuare a livello regionale le politiche di prevenzione primaria includendo la salute nei processi decisionali territoriali, individuando una task force a garanzia dell’intersettorialità degli ambiti le cui politiche hanno impatto sulla relazione ambiente salute-clima nei processi riguardanti le funzioni dell’SRPS; d) sviluppare e consolidare le funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute clima, la sorveglianza epidemiologica e la valutazione di possibili effetti sulla salute della popolazione di esposizioni a fattori di rischio ambientale; la produzione dei profili di salute delle comunità; la valutazione degli impatti sanitari delle politiche, dei piani e dei programmi per gli aspetti di competenza, nonché il monitoraggio delle politiche di prevenzione primaria; e) garantire l’integrazione dei sistemi informativi regionali, di quelli dei dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché degli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SRPS; f) provvedere ad assicurare ai dipartimenti di prevenzione le risorse strumentali ed umane adeguate in quantità e qualità a garantire la compiuta attuazione ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione collettiva, con particolare riferimento alla valutazione della componente salute nelle procedure di valutazione ambientale; g) programmare e realizzare interventi di comunicazione e di formazione per promuovere il miglioramento della capacità gestionale territoriale di prevenire e controllare i rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, nonché per sensibilizzare la popolazione sulle medesime tematiche.

Con l’Art.3 vengono definiti i compiti degli Istituti zooprofilattici sperimentali che nell’ambito delle proprie specifiche competenze: a) collaborano alla programmazione nazionale e regionale al fine di integrare la sorveglianza epidemiologica, al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, nonché alla valutazione del rischio e agli interventi associati all’utilizzo degli animali e dei prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale; b) concorrono all’individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio innovativi diretti al perseguimento delle finalità del SNPS; c) partecipano e supportano all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e contribuiscono alla definizione e attuazione dei livelli essenziali di assistenza; d) individuano i fabbisogni formativi in materia di prevenzione associata all’utilizzo degli animali e dei prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale, promuovono e realizzano programmi di formazione.

Con l’Art.4 vengono definiti compiti dell’Istituto Superiore di Sanità che con funzioni di coordinamento, indirizzo e supporto tecnico-scientifico del SNPS, comprendono: a) identificazione, sviluppo e aggiornamento di approcci, criteri, metodi e procedure di valutazione di rischi e impatti sanitari sia in riferimento alle diverse vie e fonti di esposizione a fattori ambientali e climatici sia alla parte di tossicologia predittiva e caratterizzazione del pericolo; b) definizione di direttive, linee guida e standard sanitari per il controllo dell’esposizione ambientale, di pericoli chimici, biologici e fisici, mediante approcci di tossicologia predittiva ed epidemiologia; c) ricerca, raccolta, analisi, sintesi e comunicazione di dati resi disponibili da tutte le componenti del SNPS nei settori scientifici e tecnici nei settori di competenza; d) interventi volti all’individuazione e alla definizione di rischi chimici, fisici e biologici emergenti nei settori di competenza quali, tra l’altro, l’impatto sulla salute dei cambiamenti climatici; e) assistenza tecnico-scientifica alle istituzioni nazionali o territoriali per la gestione di emergenze o crisi sanitarie associate a determinanti ambientali e climatici; f) rafforzamento delle capacità del SNPS attraverso la formazione dei professionisti della salute e dell’ambiente, in particolar modo nella valutazione dei rischi e dell’impatto sulla salute con un approccio di prevenzione primaria, anche attraverso un programma nazionale di formazione continua in salute ambiente biodiversità e clima; g) sviluppo di adeguate strategie di comunicazione su questioni ambientali e sanitarie e di misure efficaci per la loro attuazione; h) realizzazione e aggiornamento di criteri, modelli e metodi di acquisizione, elaborazione, integrazione, analisi e condivisione di dati di monitoraggio ambientale e biomonitoraggio, integrati con aspetti di tipo meccanicistico e di plausibilità biologica; i) iniziative volte a promuovere e rafforzare la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari ai mutamenti ambientali e climatici anche derivanti da cambiamenti socio-economici.

Con l’Art. 5 vengono definiti i compiti del Ministero della salute che, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità, dovrà: a) garantire il coordinamento delle strutture regionali del SNPS e l’uniforme applicazione delle disposizioni del Decreto, avvalendosi, della Commissione di coordinamento strategico istituita in seno alla Direzione generale della Prevenzione sanitaria; b) promuovere l’identificazione delle aree prioritarie di prevenzione e controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici. Inoltre, Il Ministero della salute: a) assicura il raccordo delle attività del SNPS con gli atti di programmazione e pianificazione nazionali e l’implementazione dei sistemi informativi; b) garantisce l’adozione di tutti gli atti necessari a favorire il funzionamento del SNPS, anche a livello regionale; c) monitora costantemente avvalendosi della Commissione di coordinamento strategico, l’attuazione dei provvedimenti adottati a livello nazionale e locale, valuta l’impatto delle azioni poste in essere in esecuzione degli stessi e assicura impulso e supporto a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di cui al Dl 36/2022; d) favorisce la rilevazione dei fabbisogni formativi dell’intero SNPS, con riferimento alle specificità di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, promuove e coordina iniziative volte a colmare le carenze rilevate; e) convoca annualmente la Conferenza del SNPS per relazionare sullo stato di attuazione delle misure adottate, illustrare eventuali difficoltà applicative e proporre soluzioni innovative al fine di favorire la compiuta realizzazione del SNPS.

L’Art. 6 disciplina gli obblighi di comunicazione dei dati personali.

L’Art.7 dispone che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

CLICCA QUI per consultare il Decreto di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale

Roma, 22 giugno 2022

Sito realizzato
dall’
Ufficio comunicazione UILPA

Contatore siti