Care colleghe e cari colleghi, ci giungono numerose segnalazioni in merito al fatto che, a seguito di un’interpretazione unilaterale dell’art. 52 del CCNL FFCC 2019-2021, l’Aran si sta pronunciando con le singole Amministrazioni interpellanti disconoscendone l’applicazione.
Molto sinteticamente, l’Aran riconosce l’applicabilità del predetto art. 52 solamente per quelle procedure concorsuali la cui autorizzazione a far scorrere gli idonei sia intervenuta prima del 1 novembre 2022, data di vigenza del nuovo ordinamento professionale, di fatto “azzerando” le caratteristiche giuridico-economiche dei bandi e riportando i titolari dello scorrimento alla posizione iniziale dell’area di riferimento anche laddove era previsto un ingresso in fasce economiche
superiori.
Si è verificata quella che giudichiamo un’autentica disparità di trattamento economico tra il personale assunto come vincitore e quello inserito nei ruoli a seguito dello scorrimento delle graduatorie ancora aperte.
Le differenze sono minime, ma ciò che conta è la validità del principio, che difendiamo con tutte le nostre forze in quanto risultato di un accordo pattizio fra OO. SS. e rappresentanza del Governo.
Non possiamo ammettere interpretazioni unilaterali. Oltretutto a danno del personale.
La UILPA, come di consueto, sta analizzando tutti gli elementi a disposizione e sta valutando, con l’ausilio del proprio Ufficio Legale, la possibilità di attuare ogni azione utile al superamento di tale incoerenza.
Vi terremo informati.
La Segreteria Nazionale