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Prosegue il negoziato per il rinnovo del CCNL Dirigenza Funzioni Centrali

È proseguito oggi il negoziato per il rinnovo del CCNL dell’Area della Dirigenza delle Funzioni centrali. Erano presenti per l’Aran il Presidente, dott. Naddeo, il Dott. Mastrogiuseppe e la Dottoressa Marongiu.

Il Dott. Mastrogiuseppe, in avvio dei lavori, ha integrato l’informativa sul quadro economico di riferimento, rispetto ai dati già forniti la scorsa volta, proponendo la destinazione delle risorse previste per l’anno 2019 e 2020 interamente all’adeguamento dei tabellari, con le percentuali di aumento già illustrate la volta precedente (pari all’1,30% per il 2019 e 2,01% per il 2020), pari ad un incremento tabellare medio di 117 euro per il 2019 e 181 euro per il 2020. La platea complessivamente coinvolta dal contratto riguarda 6.146 unità di personale, fra Dirigenti e Professionisti, di cui 3.334 dipendenti dello Stato (Ministeri e Agenzie fiscali) e 2.812 dipendenti degli altri Enti e Amministrazioni (EPNE, ENAC, AGID e CNEL di cui circa 1.860 professionisti Epne).

La retribuzione media è pari a 117.315 euro che, applicando a regime, dal 2021, una percentuale di incremento pari al 3,78% corrisponde ad un incremento retributivo medio lordo dipendente pari a 340 euro per 13 mensilità. Infine, il Dott. Mastrogiuseppe ha ricordato l’opportunità offerta dall’art. 1, comma 604, della Legge di bilancio 234/2022 per incrementare le risorse di parte variabile destinate ai trattamenti accessori del personale dirigente e dei professionisti, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, fino allo 0.22% del Monte Salari 2018. Tale opportunità, se percorsa dagli Enti e dalle Amministrazione, fino a capienza del valore massimo finanziabile (0,22% del M.S. 2018), consentirebbe un ulteriore incremento medio, a beneficio dei destinatari del CCNL, pari a 19 euro medie lorde dipendente per 13 mensilità.

 

Nei nostri interventi, limitati agli argomenti affrontati nella bozza di CCNL consegnataci nella serata di ieri e riservandoci di formulare ulteriori proposte anche sulle parti finora non contenute nella bozza (disciplina degli istituti a carattere economico, costituzione e utilizzo del fondo) abbiamo formulato, fra le altre osservazioni, le seguenti:

 

– necessità di rafforzare gli istituti di partecipazione Anche a tale riguardo è necessario prevedere la attivazione degli Organismi entro 30 giorni dalla stipula del contratto, incrementando le materie e disciplinandone le il funzionamento e prevedendo che nelle Amministrazioni dove non venga tempestivamente costituito l’Organismo Paritetico per l’Innovazione, le materie di relativa competenza siano oggetto di confronto;

 

– disciplinare le diverse forme del lavoro a distanza, prevedendo la partecipazione sindacale, tramite il confronto, su tutte le modalità attuative del lavoro a In particolare, va prevista anche la forma del lavoro da remoto per il personale dirigente e per i professionisti dell’area medica a cui si applica l’orario di lavoro. Forme che devono essere fruibili negli enti e nelle amministrazioni in relazione alle proprie scelte organizzative. Abbiamo chiesto che il lavoro agile possa essere

 

– applicato anche ai dirigenti di prima fascia (cosa non prevista nella bozza presentata dall’Aran ieri). La disciplina contrattuale del lavoro agile e del lavoro da remoto, inoltre, non inficia le scelte organizzative degli enti e delle amministrazioni che disciplineranno l’applicazione di queste forme di lavoro a distanza in base ai propri modelli organizzativi e alle flessibilità organizzative connesse ai servizi erogati;

 

– adeguare la disciplina degli istituti normativi e delle assenze a quella migliorativa introdotta con la stipula del CCNL del personale del comparto delle funzioni centrali 2019 -2021, con particolare riferimento alla disciplina delle assenze applicabile al personale a cui si applica l’orario di lavoro;

 

– disincentivare il ritardo nell’avvio delle sessioni annuali di contrattazione integrativa sugli istituti a carattere economico, con una previsione espressa circa tempi, modalità del negoziato, erogazione dei trattamenti, oltre che definendo una tempistica certa per le procedure di controllo (come già indicato da Aran nella bozza di ieri);

 

– attribuire, nel caso di svolgimento di incarichi ad interim, un valore più elevato della retribuzione di risultato, compreso tra il 40% ed il 50% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico (retribuzione di posizione di parte variabile);

 

– prevedere che la percentuale di maggiorazione del premio di risultato per le eccellenze sia rinviata alla contrattazione integrativa, partendo da una soglia più bassa (15%) rispetto a quella attuale, sulle risorse aggiuntive destinate dagli enti per i loro scopi organizzativi;

 

– prevedere una norma che consenta, in via generale, alle amministrazioni e agli enti, di adeguare il Fondo per le specifiche finalità di finanziamento del welfare contrattuale, incrementando autonomamente le risorse in relazione ai risparmi generati dalle posizioni dirigenziali vacanti;

 

– ampliare la possibilità della contrattazione integrativa di destinare gli incentivi per la mobilità territoriale previsti dall’art. 30 del ccnl dell’area della dirigenza delle funzioni centrali anche per compensare situazioni di disagio derivanti da elevate distanze (superiori a 50 km) fra la sede di residenza o di domicilio e la sede di lavoro;

 

– per i professionisti occorre superare il contingente bloccato per il personale inquadrato nei due livelli differenziati di professionalità e avviare la necessaria armonizzazione retributiva, pure richiamata dall’Atto di indirizzo, al fine di superare i due livelli differenziati di professionalità, attraverso la previsione di una struttura retributiva più congrua (anche per recuperare nel calcolo del trattamento di fine servizio tutte le voci retributive a carattere fisso e ricorrente). Abbiamo inoltre chiesto di richiamare la coincidenza delle decorrenze economiche rispetto alle decorrenze giuridiche relative alla progressioni fra i livelli, in relazione ai posti disponibili, già prevista dall’art. 17 del CCNL 10/07/1997, biennio economico 96-97.

 

Anche al fine di rendere possibili le soluzioni sopra indicate, abbiamo chiesto i dati di dettaglio sulle risorse disponibili, distinte per bacino e perimetro di spesa (Stato – non Stato; dirigenti di prima e seconda fascia; dirigenti medici; professionisti e area medica). La Dottoressa Marongiu, in conclusione, ha ricordato come le richieste avanzate dalle OO.SS. debbano fare i conti con gli oneri aggiuntivi eventualmente generati e saranno oggetto di valutazione da parte del tavolo. La prossima riunione sarà definita a data da destinarsi.

 

Fp Cgil – F. Oliverio

Cisl Fp – A. Marinelli

UILPA – G. Romano – F. Trastulli

 

Il comunicato unitario in PDF

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Ufficio comunicazione UILPA

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