Alla base dell’applicativo ricerche scientifiche e criteri metodologici. Predisposto in attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo 81/2008 in tema di valutazione dei rischi, il nuovo applicativo è basato su un impianto tecnologico mutuato da esperienze di ricerca nazionali ed internazionali e prevede la definizione di standard metodologici nella validazione degli strumenti per la riduzione dei livelli di rischio, applicati con una griglia predefinita formata da un prerequisito d’inclusione e da cinque specifici criteri di ammissibilità. In questo modo sarà possibile aggiornare l’archivio interattivo con ulteriori procedure di valutazione, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Indicazioni e norme di utilizzo. L’accesso all’applicativo è disponibile sul portale Inail a partire dal 22 maggio 2023 attraverso il percorso Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio. Per agevolare la ricerca, l’utente ha a disposizione una serie di filtri con cui effettuare la selezione dei prodotti presenti in banca dati, come il tipo di attività economica e lavorativa da opzionare anche mediante il codice Ateco. Oppure può individuare tipologie specifiche di rischi, selezionando ad esempio da quelli ergonomici a quelli da agenti fisici, da quelli biologici e quelli elettrici, da quelli da ambienti confinati a quelli da sostanze pericolose. Da ultimo, può indicare anche il tipo di strumento da utilizzare, scegliendolo tra applicativi, banche dati, buone pratiche, linee di indirizzo e linee guida, schede informative, procedure, software.
Assistenza agli utenti online e tramite Contact center. Per ogni altra informazione e richiesta di assistenza, nell’area Supporto e Contatti del sito dell’Istituto è disponibile il servizio Inail risponde. È possibile rivolgersi anche al Contact center al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile.
- Circolare Inail n. 18 del 19 maggio 2023Strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell’articolo 28, comma 3-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.