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Nuovi orientamenti applicativi ARAN per il comparto Funzioni Centrali

CFC127a – I permessi studio di cui all’art. 46 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 possono essere richiesti anche per lo svolgimento di tirocini o stages il cui espletamento è richiesto per il completamento del piano degli studi intrapresi?

 

L’istituto dei permessi per il diritto allo studio è disciplinato dall’art. 46 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 ed ha come finalità quella di consentire ai lavoratori di proseguire il loro percorso di studio acquisendo un titolo di studio ulteriore rispetto a quello posseduto. Per tale motivo, tale istituto può essere utilizzato solo per la frequenza a corsi che consentano il rilascio di titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento e per la frequenza dei relativi esami.

 

Tuttavia, in tale ambito si registra un’evoluzione dei programmi didattici offerti dai diversi Enti formativi, per cui la didattica non consta più – e solamente – in un approccio teorico ma, sempre più frequentemente, ad esso si affianca un momento di apprendimento pratico e concreto tramite il tirocinio o gli stages.

 

Pertanto, nel caso in cui la frequenza di tali tirocini/stages sia parte integrante del percorso di studi intrapreso senza la quale non sia possibile il conseguimento del titolo di studio, si ritiene che nel monte ore indicato dall’art. 46 citato possano rientrare anche le ore richieste per l’espletamento di detti tirocini.

 

Resta impregiudicata, ovviamente, la preventiva valutazione da parte dell’Amministrazione in ordine alle incompatibilità tra l’attività lavorativa del lavoratore-studente e l’attività da svolgere durante il tirocinio/stage.

 

 CFC127aNella locuzione “propri dipendenti” presente nell’articolo dedicato al welfare aziendale è ricompreso anche il personale di ruolo temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni (cd. comandati out) ed il personale di ruolo presso altre amministrazioni temporaneamente assegnato presso l’amministrazione (cd. comandati in)?

 

L’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 55 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 relativo al welfare aziendale è ordinariamente rivolto al personale che presta servizio presso l’amministrazione, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia assunto presso l’amministrazione o vi sia temporaneamente assegnato. Ciò in considerazione della generale finalità di accrescimento del benessere dei lavoratori e di miglioramento del clima organizzativo sottesa a tale istituto. Il mancato riconoscimento di tali benefici al personale che presta servizio presso l’amministrazione – ancorché vi sia assegnato temporaneamente – non risulterebbe in linea con tale generale finalità. Tuttavia, si dovrebbe escludere che un dipendente assegnato temporaneamente possa cumulare benefici presso l’amministrazione in cui presta servizio in comando e presso l’amministrazione con la quale è instaurato il proprio rapporto di lavoro.

 

Considerazioni parzialmente diverse potrebbero inoltre essere avanzate per alcune categorie di benefici, le quali, per la loro particolare natura, richiedono una continuità nelle erogazioni. Si pensi, ad esempio, a benefici consistenti nel versamento di quote integrative ai Fondi di previdenza complementare. In tali casi, dunque, la contrattazione integrativa – alla quale compete, come è noto, la individuazione dei criteri per i piani di welfare – potrebbe valutare, fermo restando il necessario rispetto del complessivo budget di spesa, il riconoscimento di taluni benefici anche a personale in comando out. Anche in questo caso, dovrebbe però escludersi il cumulo dei benefici presso diverse amministrazioni.

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