La circolare INPS 4 marzo 2022, n. 35 indica, per il 2022, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti.
Vengono quindi precisate le retribuzioni di riferimento nel 2022, ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi, relativamente alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto
- lavoratori agricoli a tempo determinato
- compartecipanti familiari e piccoli coloni
- lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari
- lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
- lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne
Sono indicati, inoltre, gli importi da prendere a riferimento, sempre nel 2022, anche per altre prestazioni: congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera, assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato, indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.