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Decreto Pubblica Amministrazione:
principali novità

Oggi la Camera ha approvato il DDL di conversione del decreto-legge n. 44/2023 concernente “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. Numerose le modifiche introdotte al testo originario del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile scorso. Di seguito vediamo alcune delle principali novità introdotte durante la prima parte dell’esame parlamentare che – lo ricordiamo – proseguirà ora in Senato.

 

– le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in deroga ai divieti vigenti, trattenere in servizio i dirigenti in quiescenza che siano “in possesso di specifiche professionalità” con incarichi fino al 31-12 2026;

 

– prevista una riserva del 15% dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;

 

– nella sezione del PIAO relativa alla formazione del personale, le amministrazioni dovranno indicare anche gli obiettivi e le risorse finanziarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. Le amministrazioni dovranno inoltre individuare al proprio interno dirigenti e funzionari in possesso di “competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor”, per i quali saranno predisposti specifici percorsi formativi;

 

– nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia o di dimissioni del dipendente entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può pertanto procedere allo scorrimento della graduatoria entro il suddetto limite del 20%;

 

– i bandi dei concorsi organizzati su base territoriale devono prevedere che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e per non più di un ambito territoriale. Inoltre, l’amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei;

 

– fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta;

 

– fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni pubbliche potranno assumere, nel limite del 10% delle rispettive facoltà assunzionali, giovani laureati, individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale inpa.gov.it, con contratto di lavoro di apprendistato della durata massima di 36 mesi e in deroga ai divieti previsti dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. Le procedure di reclutamento (da definire con successivo decreto) prevederanno una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post-lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate, nonché una prova orale;

 

– sempre fino al 31 dicembre 2026 (e sempre in deroga ai divieti fissati dal d.lgs. 165/2001), le amministrazioni di cui sopra potranno stipulare convenzioni le università per individuare studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro nel limite del 10% cento delle rispettive facoltà assunzionali.

 

– alla scadenza dei contratti di cui sopra, in caso di valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasformerà in rapporto a tempo indeterminato;

 

– i bandi di concorso per l’accesso al pubblico impiego potranno prevedere che il punteggio relativo al titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

 

Roma, 6 giugno 2023

 

A cura dell’Ufficio comunicazione Uilpa

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