Come previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 103-118, legge 30 dicembre 2021, n. 234), dal prossimo 1° luglio 2022, le funzioni previdenziali sostitutive dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria) attualmente gestite dall’INPGI (Istituto di previdenza dei giornalisti) vengono trasferite all’INPS.
Dalla stessa data sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti in carico all’INPS, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° luglio 2022, anche i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti sono riconosciuti dall’INPS (fino al 31 dicembre 2023 con le regole INPGI, dal 1° gennaio 2024 con la disciplina prevista per la generalità degli iscritti al FPLD).
Le novità nella dichiarazione dei redditi
Pertanto, il contribuente iscritto INPGI/1 (pensionato o beneficiario di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ) che trasmetta la dichiarazione 730 2022 precompilata oppure si rivolga ad un CAF o un professionista abilitato per inviare il mod. 730 2022, deve necessariamente indicare come sostituto d’imposta INPS (codice fiscale 80078750587), anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio 2022.
Rimane in carico all’INPGI la Gestione Separata (INPGI/2) di coloro che esercitano attività giornalistica in forma autonoma, cioè i liberi professionisti. Pertanto, i contribuenti iscritti alla gestione separata INPGI/2 continueranno ad indicare INPGI quale sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.