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Concorsi pubblici: gli ‘assenti per Covid-19’ hanno diritto alla prova suppletiva

Il concorrente risultato assente alla “prova scritta” di un concorso perché costretto alla quarantena o dalla positività al Covid-19, ha diritto di partecipare al concorso, previa indizione di un’apposita prova suppletiva. La mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione a un concorso in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 appare illogica ed irragionevole, in quanto il principio di contestuale svolgimento delle prove sotteso alla suddetta mancata previsione risulta cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. È quanto ha recentemente stabilito il Tar Lazio, Sezione Terza bis con sentenza n. 5666/2021 nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021.

Di regola, la mancata partecipazione del singolo candidato a prove concorsuali per un impedimento individuale non impone infatti all’amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali. Tuttavia quando la mancata partecipazione alla prova è causata da un impedimento imposto da un provvedimento dello Stato che tutela un superiore interesse pubblico, occorre superare detto impedimento con un atto amministrativo idoneo a consentire all’interessato l’esercizio del suo diritto.

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