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Colombi. Smart-working: col nuovo CCNL è finita l’epoca delle decisioni calate dall’alto

C’è una ragione per la quale nel nuovo CCNL delle Funzioni Centrali abbiamo puntato sulla piena contrattualizzazione delle forme di lavoro da remoto: la confusione organizzativa legata all’attuazione dello smart-working da due anni a questa parte. Confusione che se nella prima fase dell’epidemia da Covid-19 era in parte comprensibile vista la situazione emergenziale e l’accavallarsi disordinato di norme e direttive, oggi non è più accettabile.

Gli articoli che vanno da 36 a 41 del nuovo contratto collettivo definiscono con chiarezza il quadro di regole a cui tutte le amministrazioni del comparto devono fare riferimento. A monte di tutto, va attivata la procedura del confronto con le organizzazioni sindacali (art. 5, comma 3, lettera g) del CCNL) sui criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi. Dopo la piena entrata in vigore del CCNL, quindi, nessuna decisione unilaterale è possibile da parte del datore di lavoro pubblico.

Inoltre, deve essere chiaro una volta per tutte che lo svolgimento della prestazione di lavoro agile al di fuori della sede abituale di lavoro non è vincolato ad alcuna ‘autorizzazione’ delle sedi di svolgimento del servizio. La scelta dei luoghi dove svolgere l’attività è “concordata” con l’amministrazione in funzione del rispetto degli standard di qualità e di sicurezza della prestazione lavorativa.

Quello a cui oggi assistiamo è invece una preoccupante disomogeneità di regole fra un’amministrazione e l’altra, anche per quanto riguarda la piena equiparazione dei diritti e delle tutele spettanti ai lavoratori in presenza. Al riguardo, il CCNL (art. 36, comma 3) è chiarissimo quando afferma che il “trattamento economico” di chi lavora a distanza non può essere inferiore a quello “complessivamente applicato” nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno dell’amministrazione. Ma sappiamo tutti che in molte realtà non è così.

A sua volta l’art. 40 prevede l’attivazione di una formazione specifica per il personale che lavora da remoto. E che avrà lo scopo, tra le altre cose, di rafforzare “il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.” Nella maggior parte delle amministrazioni il confronto su questo e su altri aspetti dello smart-working non è mai partito. Cosa si sta aspettando?

Non sarà certo la cattiva burocrazia, quella lenta e farraginosa delle Direttive e dei Piani triennali, a far funzionare meglio la P.A. al tempo del PNRR. Tanto per fare un esempio: ad oggi non si ha traccia del D.P.R. che dovrebbe dare attuazione al cosiddetto Piano Integrato di Attività e Osservazione (PIAO). Piano che assorbirà in un unico documento programmatico tutta la montagna di adempimenti (per lo più sterili) su fabbisogni, performance, anticorruzione, efficienza, azioni positive e naturalmente lavoro agile. E pensare che negli annunci iniziali del governo le nuove disposizioni sul PIAO avrebbero dovuto essere applicate a partire da gennaio 2022. 

Può non piacere ad alcuni politici e ad alcuni alti dirigenti della P.A., ma è arrivata l’ora che l’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche si svolga più decisamente sotto l’egida della contrattazione integrativa. Il CCNL offre tutti gli strumenti per riorganizzare strutturalmente il lavoro a distanza in modo equo ed efficiente in base alle specifiche esigenze di ogni singola struttura.

Le nostre controparti pubbliche possono star certe che nei ministeri, negli enti pubblici, nelle agenzie e negli uffici pubblici in generale la UILPA non ha la minima intenzione di rinunciare alle prerogative sindacali fissate dagli accordi collettivi. L’epoca delle decisioni calate dall’alto è finita per sempre.

Sandro Colombi, Segretario generale UIL Pubblica Amministrazione

Roma, 16 giugno 2022