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Colombi. Mobilità orizzontale: semplificazione fa rima con confusione

Nei giorni scorsi ci siamo occupati a più riprese del cosiddetto “decreto PNRR-2” (decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022) che introduce molte novità in tema di lavoro pubblico. Purtroppo non tutte aiutano a superare la confusione derivante dall’abnorme stratificazione legislativa degli ultimi anni.

Un esempio eclatante è rappresentato dall’ennesima riforma della mobilità orizzontale. Nell’intero corpo giuridico italiano forse non esiste un articolo più tormentato di quello sul “passaggio diretto” fra amministrazioni (art. 30 d.lgs. 165/2001) che dal 2005 al 2021 ha subito almeno 23 interventi di modifica.

La novità è che a decorrere dal 1° luglio 2022 il personale che desidera effettuare una procedura di mobilità volontaria dovrà registrarsi su un’apposita piattaforma gestita dalla Funzione Pubblica allegando il proprio curriculum vitae. A loro volta le amministrazioni pubblicheranno sulla stessa piattaforma gli avvisi di mobilità. Tutto facile, dunque? Non proprio.

Accanto a queste nuove disposizioni restano infatti in vigore quelle vecchie: obbligo di richiedere il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza al ricorrere di determinate condizioni, possibilità per le amministrazioni di differire il passaggio diretto fino a 6 mesi “per motivate esigenze organizzative”, pubblicazione del bando di mobilità dei posti da ricoprire tramite mobilità volontaria per 30 giorni sul sito istituzionale delle amministrazioni e così via.

È evidente che servirebbe un coordinamento tra vecchie e nuove norme, perché il rischio (o la certezza) è di aumentare la confusione, anziché semplificare le procedure.

Non va meglio per quanto riguarda il problema dei comandi e dei distacchi. Anche qui non si contano gli interventi normativi, le modifiche e le modifiche delle modifiche susseguitesi nel corso del tempo. Ora anche il decreto PNRR-2 ci mette le mani stabilendo che comandi e distacchi sono consentiti nel limite massimo del 25% dei posti non coperti dalla mobilità volontaria. Subito dopo, però, viene fornita una lista di eccezioni, tra cui gli immancabili uffici di diretta collaborazione.

Qualcuno potrebbe pensare che in questo modo gli strumenti classici del clientelismo politico nella Pubblica Amministrazione sono salvi alla faccia delle riforme, del “ce lo chiede l’Europa” e del PNRR. Ma noi non siamo peccatori e ci dissociamo fermamente da simili malevoli pensieri.

Infine le stabilizzazioni. Gli obiettivi del PNRR impongono, secondo il governo, l’esigenza di mettere ordine nella giungla dei distacchi e dei comandi, per cui viene deciso che tutti i comandati e i distaccati, senza eccezioni, rientreranno nelle amministrazioni di provenienza entro il 31 dicembre 2022 o, al massimo, alla scadenza naturale del comando. A meno che…

A meno che le amministrazioni non attivino prima del 31 dicembre “procedure straordinarie” per inquadrare in ruolo i comandati, entro un certo limite, in deroga alle disposizioni dell’art. 30 del decreto 165 e senza attendere il nulla-osta dell’amministrazione di provenienza. Procedure straordinarie, appunto. Il problema è che nel frattempo le procedure ordinarie sull’immissione in ruolo dei comandati restano in vigore e come è noto prevedono un meccanismo diverso.

Speriamo di sbagliarci, ma abbiamo l’impressione che negli uffici gestione risorse umane delle nostre amministrazioni si preparano mesi di autentico bailamme che si andrà ad aggiungere ai mille altri problemi già esistenti.

Fino ad oggi le riforme della P.A. hanno avuto risultati ambivalenti: innegabilmente ci sono stati dei cambiamenti, ma non hanno reso la macchina dello Stato efficace ed efficiente come meritano coloro che ci lavorano. Sarà perché i vertici della politica e quelli amministrativi non li hanno mai ascoltati?

Sandro Colombi, Segretario generale UIL Pubblica Amministrazione

Roma, 6 maggio 2022