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Centri di Ascolto Uil, ecco il Piano Nazionale Violenza di Genere

La Uil, attraverso i suoi centri di ascolto, pur non condividendo la modalità di consultazione pubblica del piano antiviolenza di genere in quanto non sono chiari i termini e le figure che hanno un ruolo specifico per rispondere alle istanze, presenta le sue idee sul piano antiviolenza.

1) COMUNICAZIONE ‐ UTILIZZO DELL’IMMAGINE FEMMINILE DA PARTE DEI MEDIA – SENSIBILIZZAZIONE DELLA COLLETTIVITA’

La Convenzione di Istanbul prevede la partecipazione del settore privato e dei mass media all’elaborazione e attuazione di politiche, linee guida e norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza di genere e rafforzare il rispetto della dignità della donna (articolo 17).

Nelle more di un’autoregolamentazione sulla corretta rappresentazione dei generi nel sistema dei media e dell’eventuale istituzione di un Osservatorio con compiti di monitoraggio, si ritiene necessario che la comunicazione, anche commerciale e l’informazione siano in linea con le conclusioni del Comitato CEDAW (Committe on the elimination of discrimination against women) rivolte all’Italia nel 2011 (raccomandazioni 23 a), 24 e 25) con le quali l’Italia è stata invitata “a mettere in atto una politica completa, sostenuta e coordinata, rivolta a uomini e donne, fanciulli e fanciulle, per superare l’immagine delle donne come oggetto sessuale e gli stereotipi relativi ai loro ruoli nella società e nella famiglia”.

Sul fronte dell’utilizzo dell’immagine femminile da parte dei media, questa Linea di azione prevede attività volte a far sì che la comunicazione, anche commerciale, sia rispettosa della rappresentazione di genere ed, in particolare, rispecchi l’effettivo ruolo svolto dalla donna nella vita sociale, culturale, economica del nostro Paese. Per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario un effettivo impegno da parte del settore dei media volto:» ad evitare la diffusione di comunicazioni contenenti immagini, reali o virtuali, di violenza di genere ovvero rappresentazioni che incitino ad atti di violenza sulle donne; » a veicolare comunicazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, fornendo un’informazione corretta degli episodi di violenza di genere, contrastando una comunicazione che vittimizza o colpevolizza le vittime. A tal fine si prevede il coinvolgimento dell’Ordine dei giornalisti, attraverso l’erogazione di corsi di formazione per un corretto utilizzo del linguaggio di genere, e della RAI. Sul fronte della sensibilizzazione, oltre alla prassi consolidata della “Settimana contro la violenza e la discriminazione”, che si svolge annualmente nelle Scuole di ogni ordine e grado, è necessario promuovere interventi locali quali spettacoli teatrali, mostre interattive e audiovisive e campagne di comunicazione a livello nazionale che ‐ per mezzo dei social network, piattaforme radio, tv e new media ‐ sensibilizzino la collettività sul fenomeno della violenza di genere.

Domanda: Quali azioni ritieni più efficaci tra quelle sopra elencate?

La Uil ritiene importante:

A. Costruire un linguaggio mediatico nuovo e comune attraverso le campagne di sensibilizzazione che possa servire sia a costruire nuovi modelli culturali che a trasmettere conoscenza;

B. Introdurre un “codice di genere” che possa influenzare la società e modificare gli schemi mentali e culturali radicati;

C. Istituire un organo di controllo, un garante, come strumento di controllo sulla stampa e sulla televisione a tutela del rispetto e della dignità della persona;

D. Lanciare campagne informative continue a livello nazionale (pubblicità, TV, radio, social network, spettacoli ecc ) per promuovere una educazione alla non violenza, mettendo in campo attività rivolte a modificare in modo profondo e ampio le rappresentazioni e i messaggi che fino ad oggi sono stati veicolati in questi ambiti, evitando:

– Di riproporre in maniera ossessiva i casi di violenza sulle donne, di femminicidio,
– La diffusione di comunicazioni contenenti immagini, reali o virtuali, di violenza di genere ovvero rappresentazioni che incitino ad atti di violenza,
– Di ridurre la figura della donna ad oggetto del desiderio

E. Sensibilizzare e stimolare, attraverso la comunicazione, la parità di genere;

F. Promuovere nelle Scuole di ogni ordine e grado l’educazione al rispetto della dignità di ogni essere umano e/o vivente, a prescindere dal genere e dalla specie;

G. Promuovere la “settimana contro la violenza la discriminazione”, che si svolge annualmente nelle Scuole di ogni ordine e grado.

2) EDUCAZIONE AL RISPETTO TRA I GENERI

La Convenzione di Istanbul invita “le parti ad adottare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio‐culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini” (art. 12) e ad intraprendere “se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici su temi quali la parità tra sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta nei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi” (art. 14).

Tale finalità si consegue con:

» la formazione dei docenti;

» la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti;

» l’adozione di testi scolastici che educhino al rispetto tra i generi.

Domanda: per promuovere la cultura delle pari opportunità e per sensibilizzare le nuove generazioni quali altri strumenti ritieni necessari?

La UIL ritiene importante

A. Introdurre nei corsi preparto percorsi di formazione contro la violenza volti a riconoscere per tempo i segnali della violenza subita e/o assistita e, come previsto dal Piano, interagire con gli operatori presenti sul territorio, per garantire l’instaurarsi di una capillare rete informativa ed effettiva e fattiva a tutela di tutte le donne vittime di violenza ed i loro bambini;

B. Introdurre programmi di educazione sessuale e all’affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado sulle differenze di genere e sulla identità di genere;

C. Formazione dei docenti e programmi di sensibilizzazione nelle scuole orientati al rispetto della persona e alla valorizzazione delle differenze di genere e della identità di genere;

D. L’adozione di testi scolastici che educhino al rispetto tra i generi;

E. Costruire una rete fra tutti i centri di ascolto sindacali e di genere per mettere in atto le buone prassi sulla prevenzione della violenza.

3) FORMAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE ENTRANO IN CONTATTO CON LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA

La Convenzione di Istanbul impegna gli Stati a porre in essere misure atte a garantire una specifica formazione per le figure professionali che si occupano delle vittime e degli autori di atti di violenza di genere e domestica (art. 15).

La formazione deve interessare tutte le figure professionali / operatori / operatrici che a diverso titolo entrano in contatto con le donne che subiscono violenza (medici, infermieri, magistrati, forze dell’ordine, datori di lavoro pubblici e privati, farmacisti, pediatri, operatrici dei centri antiviolenza e delle case rifugio, etc).

La formazione deve consentire di: » conoscere il fenomeno della violenza di genere nella sua complessità, anche sotto il profilo normativo;

» riconoscere i segnali della violenza subita e assistita;

» interagire con tutti gli altri operatori / operatrici presenti sul territorio, al fine di garantire l’attivazione di una efficace “Rete” in grado di proteggere la donne e i loro figli;

» saper ascoltare la donna e orientarla ai servizi appositamente dedicati e presenti sul territorio.

Domanda: quali sono le modalità che reputi più efficaci per raggiungere questo obiettivo?

La Uil ritiene importante:

A. Costruire una rete fra tutte le associazioni sindacali e di genere per mettere in atto le buone prassi sulla prevenzione della violenza;

B. Costruire una rete fra tutti gli operatori sociali, sanitari, forze dell’ordine, psicologi, avvocati e magistrati che opportunamente formati possano lavorare in équipe attraverso una figura di un tutor che potrà garantire tutti i passaggi dell’intervento per garantire la sicurezza delle donne che hanno subito violenza;

C. La formazione è fondamentale per rendere consapevoli gli operatori in merito alle problematiche che si presenteranno.

4) INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.

La Convenzione di Istanbul impegna gli Stati ad adottare misure legislative o di altro tipo per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero, con particolare attenzione alla formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro (art. 20).

Le azioni di inserimento lavorativo sono indispensabili per consentire alle donne vittime di affrancarsi dalla dipendenza economica nei confronti del familiare autore della violenza e di intraprendere un percorso di reinserimento sociale.

L’obiettivo si realizza attraverso il coinvolgimento e la messa in Rete dei soggetti pubblici e privati che, nei loro diversi ruoli e competenze, intervengono nelle fasi di presa in carico, di protezione e di progettazione per l’uscita dalla spirale della violenza.

Se le donne non hanno alcuna forma di reddito devono essere aiutate a tutelare e realizzare i propri diritti quali, ad esempio, la corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del partner per sé e i/le figli/e, la richiesta del trattamento di disoccupazione in caso di perdita del lavoro o degli assegni familiari, ecc.

Altro importante obiettivo è garantire alle donne vittime di violenza (e ai/alle loro figli/e) la possibilità di restare o rientrare nell’abitazione coniugale; se ciò non è possibile, è necessario sostenerle per la ricerca di un alloggio. A tal fine, è necessario attivare tutti gli strumenti disponibili nell’ambito della programmazione regionale/ territoriale che siano efficaci per favorire l’inserimento abitativo, quali ad esempio la sperimentazione delle “Borse alloggio”, che prevede l’erogazione limitata nel tempo delle risorse necessarie per corrispondere il pagamento del deposito cauzionale e i canoni di locazione per alcune mensilità.

Oltre lo strumento delle “Borse alloggio” esistono altri esempi di strumenti di inserimento/reinserimento sociale già sperimentati in alcune Regioni e che potrebbero essere diffusi su tutto il territorio:

» erogazione di borse di studio per la partecipazione ai corsi di istruzione e formazione professionale, anche continua e superiore, per adeguare o sviluppare le conoscenze e le competenze professionali della donna;

» procedure semplificate o agevolate di accesso ai percorsi di formazione e riqualificazione, con particolare riferimento alle donne straniere;

» erogazione di risorse per la predisposizione di percorsi di orientamento connessi a work experience da realizzare utilizzando un approccio fortemente centrato sul training on the job, così da facilitare l’inserimento lavorativo delle donne adulte;

» previsione di procedure in deroga per l’iscrizione scolastica o per il cambio da scuola a scuola dei figli durante l’anno scolastico;

» emanazione di apposite disposizioni in materia di patrimonio residenziale pubblico volte a prevedere una riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa anche per le ipotesi di donne vittime di violenze, qualora siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari;

» forme di co‐housing anche con altre realtà del territorio.

Domanda: tra gli strumenti sopra descritti, quali ritieni maggiormente utili e quali altri strumenti ritieni efficaci?

La Uil ritiene importante:

A. Protocollo operativo che possa vincolare i soggetti pubblici e provati, nell’ambito delle loro competenze, che possano intervenire, dal momento dell’avvio del protocollo, al reinserimento in autonomia nella società (assegno di mantenimento, abitazione coniugale, alloggio, co‐housing, lavoro, case ‐famiglia).

B. Erogazione di Borse di studio per sviluppare ed adeguare le conoscenze e le competenze professionali della donna;

C. Creazione di laboratori culturali e corsi professionali per acquisire nuove competenze da spendere nel mondo del lavoro;

D. Introduzione di corsi di italiano per le donne straniere al fine di promuovere l’integrazione;

E. Convenzioni tra centri di ascolto e altre associazioni di genere con cooperative e piccole realtà aziendali per cercare di inserire le vittime di violenza (senza reddito sufficiente a garantire il proprio mantenimento) nel tessuto socio‐economico.

F. Erogazione di borse di studio per la partecipazione ai corsi di istruzione e formazione professionale, anche continua e superiore, per adeguare o sviluppare le conoscenze e le competenze professionali;

G. Erogazione di risorse per la predisposizione di percorsi di orientamento connessi a work experience, da realizzare utilizzando un approccio fortemente centrato sul training on the job, così da facilitare l’inserimento lavorativo delle donne adulte;

H. La sperimentazione delle “Borse alloggio”, che prevedano l’erogazione limitata nel tempo delle risorse necessarie per corrispondere il pagamento del deposito cauzionale e i canoni di locazione per alcune mensilità;

I. Previsione di procedure in deroga per l’iscrizione scolastica o per il cambio da scuola a scuola dei figli durante l’anno scolastico;

J. Emanazione di apposite disposizioni in materia di patrimonio residenziale pubblico volte a prevedere una riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa anche per le ipotesi di donne vittime di violenze, qualora siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari.

5) RECUPERO/REINSERIMENTO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA.

L’Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite (Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne – 1993) ed il Consiglio d’Europa (Raccomandazione Rec (2005) “La protezione delle donne dalla violenza”, al paragrafo “Programmi d’intervento per gli autori delle violenze”) hanno invitato gli Stati – nell’ambito della doverosa attività di vigilanza per contrastare, prevenire e punire gli atti di violenza, nonché per proteggere le vittime – ad organizzare interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza ad adottare un comportamento non violento, aiutandoli a riconoscere la violenza e ad assumersene la responsabilità.

Anche il Parlamento europeo con la risoluzione del 5 aprile 2011 in materia di contrasto alla violenza sulle donne “ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e l’accettazione della stessa”.

La Convenzione di Istanbul all’articolo 16 stabilisce, peraltro, la necessità di implementare interventi rivolti agli uomini autori di violenza.

Si prevede la realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti che deve essere collocata nell’ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere e svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.

La promozione di sinergie potrà essere formalizzata con i consueti strumenti istituzionali, ossia accordi e protocolli regionali e territoriali, che potranno prevedere procedure di interazione tra la rete integrata, formata dagli operatori che accompagnano la donna nel percorso di uscita dalla violenza e i centri di intervento per l’uomo che ha agito violenza.

I programmi per gli autori di violenza devono perseguire tre principali obiettivi:

» la sicurezza delle mogli/compagne (o delle ex) e degli eventuali figli;

» l’interruzione della violenza;

» l’assunzione della responsabilità del comportamento violento.

Tuttavia, l’opportunità di coinvolgere gli autori della violenza in programmi per il loro recupero non deve essere intesa come alternativa alla condanna, sia giudiziaria che etica, ma come misura aggiuntiva per prevenire future violenze.

I percorsi di formazione rivolti al maltrattante saranno realizzati nell’ambito delle collaborazioni formalizzate tra i Centri di intervento per gli uomini violenti e la rete di intervento a favore della donne, attraverso convenzioni o protocolli che prevedano le procedure di condivisione/concertazione dei contenuti e la valutazione dell’efficacia delle misure da intraprendere.

Domanda: per combattere la violenza contro le donne quali azioni ritieni utili per il recupero degli uomini autori di violenza?

La Uil ritiene importante:

A. Creare programmi operativi ad hoc con psicologi basati sullo studio approfondito della violenza dell’individuo violento per evitare il rischio di recidiva e l’assunzione della responsabilità del comportamento violento;

B. Sicurezza delle mogli/compagne e degli eventuali figli;

C. L’interruzione degli episodi di violenza;

D. Si propone l’apertura di centri provinciali specializzati per il recupero ed il reinserimento degli autori di violenza

6) BANCHE DATI

La Convenzione di Istanbul impegna gli Stati ad adottare misure legislative o di altro tipo per raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione medesima (art. 11, comma 1, lett. a)).

Allo stato attuale le fonti di dati sulla violenza disponibili in ambito amministrativo ‐ sanitario, giuridico e sociale ‐ non sono sempre idonee a cogliere il fenomeno.

Spesso non distinguono il genere dell’autore della violenza né rilevano le ulteriori caratteristiche personali e individuali di tutti i soggetti coinvolti.

Occorre pertanto costruire un sistema di monitoraggio che consenta di quantificare il fenomeno e di valutare gli effetti delle politiche adottate in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, utilizzando le banche dati già esistenti e facendole dialogare tra di loro.

Il metodo di rilevazione dei dati è definito dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I dati armonizzati affluiranno annualmente all’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per essere inseriti in un sistema appositamente definito.

Domanda: quali fonti di dati, in aggiunta a quelli forniti dalle amministrazioni giudiziarie e sanitarie, dal servizio “1522” (numero di pubblica utilità contro la violenza di genere e lo stalking), dalle Forze dell’ordine e dai Centri antiviolenza, sono da considerare utili ai fini della costituzione della suddetta “Banca dati”?

La Uil ritiene importante:

A. Creare una rete funzionale con un unico Format per tutti con sezioni personalizzate nell’ambito delle proprie competenze. Alle Fonti di dati è utile aggiungere i “centri antiviolenza” di natura sindacale;

B. Attualmente mentre le variabili prese in considerazione sono descrittive e socio‐demografiche mancano i dati relativi all’efficacia del fenomeno nelle realtà esistenti e che a e che a vario titolo si occupano della problematica sul territorio nazionale sia pubbliche che private (Centri Antiviolenza, Centri Ascolto, sportelli, case di accoglienza ad indirizzo segreto, ecc.). Riteniamo sia necessaria, a questo proposito, una mappatura dettagliata, verificabile e aggiornata dell’esistente in Italia, da identificare in base a standard di funzionamento e di qualità. Questa sarebbe una condizione preliminare necessaria per la programmazione di azioni specifiche e coerenti e per il monitoraggio del fenomeno attraverso la creazione di un sistema per la rilevazione dei dati;

C. Dati ISTAT;

D. Dati associazioni;

E. Dati centri di ascolto e centri anti –violenza;

F. Dati delle autorità giudiziarie;

G. Dati degli enti sanitari;

H. Dati ricavati dal numero di contatti online e/o telefonici (informazioni e richieste anonime di aiuto).

I. Occorre tracciare il più possibile un identikit delle vittime di violenza per capire su quale target le azioni si devono concentrare (evitando di distribuire le risorse a pioggia, senza concentrarsi su specifici segmenti ad esempio: la prevenzione e la formazione e il sostegno post ‐ trauma).

7) VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO

La “valutazione del rischio” è quel complesso di azioni e valutazioni finalizzate a fornire un quadro prognostico sul possibile verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo l’incolumità di una persona.
L’articolo 5, comma 2, lett. g), del decreto‐legge n. 93 del 2013, in linea con quanto stabilito dall’articolo 16 della Convenzione di Istanbul, inserisce tra le finalità del Piano anche “l’attivazione di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva”.

L’obiettivo, pertanto, è quello di adottare un metodo di rilevazione del rischio di recidiva che potrà essere utilizzato dagli operatori sociali, sanitari, penitenziari, dalle forze dell’ordine, dall’autorità giudiziaria e dai centri antiviolenza.

Nella pratica, la valutazione del rischio è posta in essere attraverso la compilazione di una griglia strutturata sui fattori di rischio e di vulnerabilità a ciascuno dei quali è assegnato un valore incrementale (Basso – Medio – Elevato – Estremo).

L’intensità dei singoli valori rispetto ad ogni caso specifico si desume dall’acquisizione delle informazioni relative al caso stesso, nonché in relazione al contesto multifattoriale, sociale e relazionale, in cui si è venuto a creare.

Al fine di evitare di rendere la procedura asettica è previsto, inoltre, che la griglia finale sia accompagnata da una descrizione narrativa della valutazione posta in essere, così da garantire il concatenamento logico dell’esame condotto.

Domanda: ritieni che l’utilizzo dello strumento di valutazione del rischio di recidiva debba essere obbligatorio, ovvero debba essere applicato a tutti i casi di violenza di genere?

La Uil ritiene importante:

A. Lo strumento di valutazione del rischio di recidiva deve essere obbligatorio ed applicato a tutti i casi di violenza di genere;

B. la valutazione del rischio violenza dovrebbe essere integrata in tutti i CCNL di lavoro di tutte le categorie, a salvaguardia di una maggiore tutela tra i generi.

8) CODICE ROSA

La violenza di genere ha effetti profondi, diretti e indiretti, sulla salute della donna. Nonostante esista un’estesa letteratura sul tema, le conseguenze sulla salute riproduttiva, fisica e psicologica sono poco conosciute e riconosciute dagli operatori sanitari, a riprova di quanto negletto sia il tema della violenza di genere.

In tale contesto si ritiene che sia necessario individuare uno specifico protocollo di intervento da adottare quando una donna che ha subito violenza si reca in una struttura ospedaliera. L’obiettivo è quello di rendere omogenee sul territorio nazionale, all’interno dei Pronto Soccorso, le procedure di accoglienza, ascolto e assistenza delle donne vittime di violenza.

E’ importante che tutti gli interlocutori (medici, personale sanitario, Forze dell’ordine, Autorità giudiziaria, Centri antiviolenza, Servizi sociali) utilizzino lo stesso approccio, linee e procedure operative comuni, metodologie integrate, condividendo le finalità dell’intervento a tutela della vittima. Ciò, ovviamente, presuppone un’adeguata formazione delle figure professionali coinvolte nella gestione della violenza (in merito si rimanda a quanto detto nella Linea d’azione 3).

Domanda: ritieni che il programma di intervento “Codice Rosa” debba essere attuato in tutti i Pronto Soccorso?

La Uil lo ritiene importante.

LE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie destinate all’attuazione del Piano ammontano a 30 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2013 (10 milioni), 2014 (10 milioni) e 2015 (10 milioni).

Domanda: esaminate le Linee di azione, per quali di esse ritieni sia necessario un maggiore finanziamento in questa prima fase di programmazione (2013 – 2015)?

A. Si deve richiedere trasparenza delle spese attuate pubblicandole on line, le Regioni e Province devono rendere conto pubblicamente di come investono le risorse loro assegnate.

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dall’
Ufficio comunicazione UILPA

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