Negli ultimi mesi il CNEL ha avviato un’attività di monitoraggio sulla fase attuativa delle missioni contenute nel PNRR, mediante la consultazione delle parti sociali e di esperti esterni qualificati nonché di soggetti istituzionali direttamente coinvolti nella realizzazione del Piano. Obiettivo dell’iniziativa è quello di implementare l’attività “di carattere critico e valutativo” delle parti sociali circa la fase attuativa del PNRR e le sue ricadute in termini economici, sociali e occupazionali, ai fini della formulazione al Governo e al Parlamento di osservazioni e proposte utili al pieno perseguimento dei risultati attesi. In tale chiave sono stati costituiti nell’ambito del Consiglio 9 gruppi di lavoro tematici, secondo aree di intervento e “temi paradigmatici” in riferimento alle missioni del PNRR1, che produrranno “report periodici sull’impatto delle policies realizzate e delle attività svolte dai vari enti attuatori del Piano” nonché eventuali proposte correttive e/o integrative delle parti sociali.
Al riguardo – e per una migliore comprensione dell’attività valutativa del CNEL – è utile segnalare che le Linee Guida allegate alla determina presidenziale del 15 luglio 2021 – istitutiva dei gruppi di lavoro – evidenziano l’importanza del coinvolgimento delle parti sociali nel processo di implementazione del PNRR anche alla luce di quanto previsto dall’art. 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) concernente l’istituzione del “Tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale” con il compito di svolgere “funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR”2.
Proprio alla luce della funzione assegnata alle categorie produttive e sociali nell’ambito del Tavolo permanente “le parti sociali rappresentate al CNEL e il CNEL stesso hanno dunque titolo, e anzi il dovere, di contribuire affinché la implementazione del PNRR sia tempestiva, coerente e completa”3.
Con riferimento al tema Lavoro, segnaliamo i due eventi che hanno dato avvio all’attività di monitoraggio delle parti sociali. Si tratta delle audizioni avvenute presso la Commissione Informazione e Lavoro del CNEL del Commissario straordinario di ANPAL, dott. Raffaele Tangorra, e del neo-direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dott. Bruno Giordano, rispettivamente il 7 e il 21 ottobre scorsi.
L’intervento di ANPAL, per il quale si veda anche l’approfondimento a pag. 54, si è caratterizzato per una estesa e approfondita valutazione dei contenuti del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) introdotto dalla legge di bilancio 2021 e inserito nell’ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR, che prevede un finanziamento complessivo di 4,4 miliardi di euro nel periodo 2021-2025 per le politiche del lavoro e una stretta correlazione del Programma al Piano per le nuove competenze, al potenziamento dei centri per l’impiego e al rafforzamento del sistema duale (a cui sono destinati 600 milioni). Il Programma si rivolge ai beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (lavoratori con riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro calcolato in un periodo di dodici mesi), ai beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro (disoccupati percettori di NASPI, DIS-COLL), ai beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale (percettori del reddito di cittadinanza), ai lavoratori fragili o vulnerabili (NEET under 30, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori over 55), disoccupati senza sostegno al reddito (disoccupati da almeno sei mesi, giovani e donne anche non in condizioni fragilità, lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi), lavoratori con redditi molo bassi (occupati che conservano lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4, co. 15-quater, del DL n. 4/20194).
L’analisi degli strumenti di implementazione del Programma ha evidenziato la necessità di adeguare gli attuali sistemi di profiling adottati dalle regioni sia in termini quantitativi che qualitativi.
È necessaria una maggiore omogeneità sul territorio nazionale dei processi di valutazione e sulla conseguente individuazione dei percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale riconducibili al Programma.
Al riguardo, il Commissario straordinario ANPAL ha osservato che “domanda e offerta devono confrontarsi usando il medesimo linguaggio, che è quello degli standard internazionali e nazionali. Saranno messi a disposizione strumenti dinamici che permettano di ricondurre facilmente a tali standard la specifica situazione del singolo utente e le richieste del mercato del lavoro locale, in maniera da individuare uno skill gap.
Le regioni potranno dotarsi di propri strumenti, ma l’output deve essere il medesimo”5.
Quanto alle caratteristiche della formazione professionale, il Piano nuove competenze dovrà fare in modo che essa risponda ai fabbisogni specifici rilevati in sede di valutazione e alle esigenze manifestate dalle imprese sul territorio. Ciò implica il coinvolgimento delle imprese nella definizione dei contenuti formativi, oltre che nell’erogazione della formazione. Potranno essere finanziati percorsi di formazione specificamente richiesti, purché condizionati all’assunzione, in linea con l’esperienza già maturata positivamente in alcune regioni.
L’audizione del direttore dell’INL ha riguardato principalmente le iniziative di implementazione delle attività di contrasto alle diverse forme di illegalità occupazionale e al mancato rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È utile ricordare che il PNRR, nell’ambito della Missione 5, ha delineato con la Riforma 1.2 il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, da inserire “in un contesto più generale di rafforzamento già programmato dell’Ispettorato nazionale del lavoro, quale agenzia nazionale per la vigilanza sul lavoro”. Nell’ambito della Componente 2 della stessa Missione, inoltre, il Piano italiano prevede “una strategia volta al superamento degli insediamenti abusivi per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori”.
Nel corso dell’audizione si è anche dato risalto alle recenti modifiche apportate al Testo Unico della sicurezza (TUS, d.lgs. n. 81/2008) dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 1466, concernenti in particolare i Comitati regionali di coordinamento (art. 7 del d.lgs. 81/2008), il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP, art. 8), la vigilanza (art. 13), il contrasto al lavoro irregolare (art. 14), gli organismi paritetici (art. 51) e l’Allegato I relativo alle “Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale”. Con specifico riferimento alle modifiche dell’art. 14 TUS e alle gravi violazioni, si è evidenziato come il provvedimento di sospensione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro possa ora essere adottato quando si riscontra che almeno il 10% per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato in modo irregolare (senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) al momento dell’accesso ispettivo e in tutti i casi elencati nell’Allegato I.
I contenuti delle audizioni e dei confronti sviluppati con la Commissione Informazione e con gli esperti delle parti sociali formeranno oggetto di uno specifico rapporto istruttorio che il gruppo di lavoro elaborerà al termine della prima fase dell’attività di monitoraggio, ai fini della predisposizione di un documento di osservazioni e proposte da sottoporre alle Istituzioni competenti, come indicato nelle già ricordate Linee Guida CNEL per l’esame dell’implementazione del PNRR.
Marco Biagiotti
Notiziario “Mercato del lavoro” e Archivio Nazionale dei Contratti collettivi – 4/2021
Note
1. I gruppi operano rispettivamente sui seguenti temi: Lavoro; Logistica; Scuola e formazione; Assistenza sociale, Famiglia e Sanità; Pubblica amministrazione; Agricoltura; Ambiente e riconversione ecologica; Politiche industriali e transizione digitale; Turismo.
2. Ai sensi del comma 2 del citato art. 77, inoltre, il Tavolo permanente “può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all’articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all’articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi”.
3. Vedi: “Linee guida per l’esame e l’implementazione del PNRR”, allegate alla Determina Presidente del CNEL 15 luglio 2021.
4. Per buona nota, ricordiamo il contenuto del comma 15-quater citato: “Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [c.d. soglia di incapienza fiscale – n.d.r.]”.
6. C.d. “decreto fiscale”, recante: “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021), in vigore
dal 22 ottobre 2021.