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Avviato il monitoraggio del Cnel sul PNRR

Negli ultimi mesi il CNEL ha avviato un’attività di monitoraggio sulla fase attuativa delle missio­ni contenute nel PNRR, mediante la consultazio­ne delle parti sociali e di esperti esterni qualificati nonché di soggetti isti­tuzionali direttamente coinvolti nella realizza­zione del Piano. Obietti­vo dell’iniziativa è quello di implementare l’attività “di carattere critico e va­lutativo” delle parti socia­li circa la fase attuativa del PNRR e le sue ricadu­te in termini economici, sociali e occupazionali, ai fini della formulazione al Governo e al Parlamento di osservazioni e propo­ste utili al pieno persegui­mento dei risultati attesi. In tale chiave sono stati costituiti nell’ambito del Consiglio 9 gruppi di la­voro tematici, secondo aree di intervento e “temi paradigmatici” in riferi­mento alle missioni del PNRR1, che produrranno “report periodici sull’im­patto delle policies realiz­zate e delle attività svolte dai vari enti attuatori del Piano” nonché eventuali proposte correttive e/o integrative delle parti so­ciali.

Al riguardo – e per una migliore compren­sione dell’attività valu­tativa del CNEL – è utile segnalare che le Linee Guida allegate alla de­termina presidenziale del 15 luglio 2021 – istitutiva dei gruppi di lavoro – evi­denziano l’importanza del coinvolgimento delle parti sociali nel processo di im­plementazione del PNRR anche alla luce di quan­to previsto dall’art. 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (“Governance del Piano nazionale di ri­presa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture ammini­strative e di accelerazione e snellimento delle proce­dure”, convertito con mo­dificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) con­cernente l’istituzione del “Tavolo permanente per il partenariato economi­co sociale e territoriale” con il compito di svolgere “funzioni consultive nelle materie e per le questio­ni connesse all’attuazio­ne del PNRR”2.

Proprio alla luce della funzione assegnata alle categorie produttive e sociali nell’ambito del Ta­volo permanente “le parti sociali rappresentate al CNEL e il CNEL stesso hanno dunque titolo, e anzi il dovere, di contri­buire affinché la imple­mentazione del PNRR sia tempestiva, coerente e completa”3.

Con riferimento al tema Lavoro, segnaliamo i due eventi che hanno dato avvio all’attività di monitoraggio delle par­ti sociali. Si tratta delle audizioni avvenute pres­so la Commissione In­formazione e Lavoro del CNEL del Commissario straordinario di ANPAL, dott. Raffaele Tangorra, e del neo-direttore dell’I­spettorato Nazionale del Lavoro, dott. Bruno Gior­dano, rispettivamente il 7 e il 21 ottobre scorsi.

L’intervento di ANPAL, per il quale si veda anche l’approfondimento a pag. 54, si è caratterizzato per una estesa e appro­fondita valutazione dei contenuti del Programma di Garanzia di Occupabi­lità dei Lavoratori (GOL) introdotto dalla legge di bilancio 2021 e inserito nell’ambito della Missio­ne 5, Componente 1, del PNRR, che prevede un finanziamento comples­sivo di 4,4 miliardi di euro nel periodo 2021-2025 per le politiche del lavoro e una stretta correlazione del Programma al Pia­no per le nuove compe­tenze, al potenziamento dei centri per l’impiego e al rafforzamento del si­stema duale (a cui sono destinati 600 milioni). Il Programma si rivolge ai beneficiari di ammortiz­zatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (la­voratori con riduzione su­periore al 50% dell’orario di lavoro calcolato in un periodo di dodici mesi), ai beneficiari di ammor­tizzatori sociali in assen­za di rapporto di lavoro (disoccupati percettori di NASPI, DIS-COLL), ai beneficiari di sostegno al reddito di natura assi­stenziale (percettori del reddito di cittadinanza), ai lavoratori fragili o vul­nerabili (NEET under 30, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori over 55), disoccupati senza sostegno al reddito (di­soccupati da almeno sei mesi, giovani e donne an­che non in condizioni fra­gilità, lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bas­si), lavoratori con redditi molo bassi (occupati che conservano lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4, co. 15-quater, del DL n. 4/20194).

L’analisi degli strumenti di implementazione del Programma ha eviden­ziato la necessità di ade­guare gli attuali sistemi di profiling adottati dalle re­gioni sia in termini quan­titativi che qualitativi.

È necessaria una maggio­re omogeneità sul territo­rio nazionale dei processi di valutazione e sulla con­seguente individuazione dei percorsi di aggiorna­mento e riqualificazione professionale riconduci­bili al Programma.

Al riguardo, il Commissa­rio straordinario ANPAL ha osservato che “do­manda e offerta devo­no confrontarsi usando il medesimo linguaggio, che è quello degli stan­dard internazionali e na­zionali. Saranno messi a disposizione strumenti dinamici che permettano di ricondurre facilmente a tali standard la specifi­ca situazione del singolo utente e le richieste del mercato del lavoro locale, in maniera da individuare uno skill gap.

Le regioni potranno do­tarsi di propri strumenti, ma l’output deve essere il medesimo”5.

Quanto alle caratteristi­che della formazione pro­fessionale, il Piano nuove competenze dovrà fare in modo che essa rispon­da ai fabbisogni specifici rilevati in sede di valuta­zione e alle esigenze ma­nifestate dalle imprese sul territorio. Ciò implica il coinvolgimento delle imprese nella definizione dei contenuti formativi, oltre che nell’erogazio­ne della formazione. Po­tranno essere finanziati percorsi di formazione specificamente richie­sti, purché condizionati all’assunzione, in linea con l’esperienza già ma­turata positivamente in alcune regioni.

L’audizione del diretto­re dell’INL ha riguardato principalmente le inizia­tive di implementazione delle attività di contrasto alle diverse forme di ille­galità occupazionale e al mancato rispetto delle norme in materia di tu­tela della salute e della sicurezza nei luoghi di la­voro. È utile ricordare che il PNRR, nell’ambito della Missione 5, ha delineato con la Riforma 1.2 il Pia­no nazionale per la lotta al lavoro sommerso, da inserire “in un contesto più generale di rafforza­mento già programmato dell’Ispettorato nazionale del lavoro, quale agenzia nazionale per la vigilanza sul lavoro”. Nell’ambito della Componente 2 della stessa Missione, inoltre, il Piano italiano preve­de “una strategia volta al superamento degli in­sediamenti abusivi per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento dei la­voratori”.

Nel corso dell’audizione si è anche dato risalto alle recenti modifiche appor­tate al Testo Unico della sicurezza (TUS, d.lgs. n. 81/2008) dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 1466, concernenti in particolare i Comita­ti regionali di coordina­mento (art. 7 del d.lgs. 81/2008), il Sistema In­formativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP, art. 8), la vigilanza (art. 13), il con­trasto al lavoro irregola­re (art. 14), gli organismi paritetici (art. 51) e l’Alle­gato I relativo alle “Gravi violazioni ai fini dell’ado­zione del provvedimento di sospensione dell’atti­vità imprenditoriale”. Con specifico riferimento alle modifiche dell’art. 14 TUS e alle gravi violazioni, si è evidenziato come il prov­vedimento di sospensio­ne da parte dell’Ispetto­rato Nazionale del Lavoro possa ora essere adottato quando si riscontra che almeno il 10% per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti oc­cupato in modo irregolare (senza preventiva comu­nicazione di instaurazio­ne del rapporto di lavoro) al momento dell’accesso ispettivo e in tutti i casi elencati nell’Allegato I.

I contenuti delle audizio­ni e dei confronti svilup­pati con la Commissione Informazione e con gli esperti delle parti socia­li formeranno oggetto di uno specifico rapporto istruttorio che il grup­po di lavoro elaborerà al termine della prima fase dell’attività di monitorag­gio, ai fini della predispo­sizione di un documento di osservazioni e propo­ste da sottoporre alle Isti­tuzioni competenti, come indicato nelle già ricorda­te Linee Guida CNEL per l’esame dell’implementa­zione del PNRR.

Marco Biagiotti

Notiziario “Mercato del lavoro” e Archivio Nazionale dei Contratti collettivi – 4/2021

 

Note

1. I gruppi operano rispettivamen­te sui seguenti temi: Lavoro; Logi­stica; Scuola e formazione; Assi­stenza sociale, Famiglia e Sanità; Pubblica amministrazione; Agri­coltura; Ambiente e riconversione ecologica; Politiche industriali e transizione digitale; Turismo.

2. Ai sensi del comma 2 del citato art. 77, inoltre, il Tavolo perma­nente “può segnalare collaborati­vamente alla Cabina di regia di cui all’articolo 2 e al Servizio centra­le per il PNRR di cui all’articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi”.

3. Vedi: “Linee guida per l’esame e l’implementazione del PNRR”, al­legate alla Determina Presidente del CNEL 15 luglio 2021.

4. Per buona nota, ricordiamo il contenuto del comma 15-quater citato: “Per le finalità di cui al pre­sente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoc­cupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o au­tonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazio­ni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di­cembre 1986, n. 917 [c.d. soglia di incapienza fiscale – n.d.r.]”.

5.https://www.cnel.it/Comu­nicazione-e-Stampa/Notizie/ ArtMID/694/ArticleID/1900/ POLITICHE-DEL-LAVORO-LAU­DIZIONE-DEL-COMMISSA­RIO-ANPAL-RAFFAELE-TAN­GORRA

6. C.d. “decreto fiscale”, recante: “Misure urgenti in materia econo­mica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021), in vigore
dal 22 ottobre 2021.