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Aran. Mobilità volontaria fra amministrazioni del comparto Funzioni Centrali

La Cassazione chiarisce che si applica il trattamento giuridico ed economico dell’amministrazione cessionaria.

 

Da “Aran Segnalazioni” n. 9 del 2 maggio 2024, Sezione Giuridica:

 

“La Corte ha chiarito che nell’ipotesi di passaggio di personale o di procedura volontaria di mobilità nel pubblico impiego privatizzato non viene in considerazione l’art. 3 della legge n. 537 del 1993 ed ha affermato il seguente principio di diritto: “la regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all’altro comporta l’inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.), è confermata, per i dipendenti pubblici, dall’art. 30 del D.Lgs. n.165 del 2001, che riconduce il passaggio diretto di personale da Amministrazioni diverse alla fattispecie della “cessione del contratto” (art. 1406 cod. civ.), stabilendo la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento (salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito) tra dipendenti dello stesso ente, a seconda della provenienza.”

 

“Tale regola – da applicare anche nel caso di passaggio dalle dipendenze di una Agenzia fiscale alle dipendenze di una Amministrazione inserita nel sistema burocratico dello Stato – comporta che i suddetti assegni ad personam siano destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti dell’Amministrazione cessionaria” (Cass. Civ. n. 5959/2012).”

 

“Tali principi sono stati ribaditi anche di recente da questa Corte (Cass. Civ. n. 30071/2019, Cass. Civ. n. 10210/2020, Cass. Civ. n. 11771/2019 e Cass. Civ. n. 33533/2021). 3. In conformità a Cass. Civ. n. 35423/2022, va inoltre richiamato l’art. 3 co. 1 della direttiva 2001/23/CE (nel quale è stata trasfusa l’analoga precedente direttiva 77/187/CEE come modificata dalla direttiva 98/50/CE), secondo cui “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.”; il comma 3 così stabilisce a sua volta: “Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo”. Tale direttiva è applicabile non solo ai trasferimenti di aziende, ma anche ai trasferimenti di personale (con o senza le relative competenze) fra amministrazioni pubbliche.”

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