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30.09.2013 – LE ASSENZE, LA CONTRIBUZIONE, LA PENSIONE ANTICIPATA. LA CONFUSIONE REGNA SOVRANA

L’allarme lanciato sul web e da centinaia di lavoratori, prossimi alla pensione, preoccupati di veder allontanare il giorno del collocamento a riposo a causa di norme francamente ingarbugliate, che non hanno contribuito certamente a chiarire i dubbi, richiede di fare il punto della situazione.

 

 In attesa che l’INPS ed il ministero del lavoro facciano definitivamente chiarezza.

 

 

Intanto occorre precisare che i lavoratori e lavoratrici interessati dalla questione sono coloro che decidono di accedere al pensionamento sulla base delle nuove norme sulla pensione “anticipata” rispetto alla pensione per età.

 

Chi va in pensione per motivi anagrafici o per l’applicazione delle norme cosiddette pre-Fornero non è interessato da queste problematiche.

 

 

 

Dunque parliamo di dipendenti che maturano i 41 anni e 1 mese (per le donne) e i 42 anni e 1 mese (per gli uomini) riferito al 2012. Si tenga conto che nel 2013 tali requisiti sono stati aumentati per effetto degli incrementi per l’aspettativa di vita. Questi requisiti contributivi riguardano tutti i periodi, compresi i periodi coperti da contribuzione figurativa o periodi riscattati.

 

 

 

Dal momento che la pensione anticipata può ottenersi a prescindere dall’età, la norma inizialmente ha previsto (dl 201/201) una decurtazione dell’assegno di pensione di due punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni.

 

 

 

Quindi chi ha 62 anni e oltre non ha alcuna penalizzazione.

 

 

 

Con un successivo decreto legge (216/2011) si è previsto un correttivo alla norma per favorire quei dipendenti che matureranno i requisiti di cui sopra  entro il 2017. Per costoro è previsto che non scatteranno comunque le decurtazioni, ma in questo caso i periodi di contribuzione per arrivare ai famosi 41 anni e 1 mese (42 anni e 1 mese per gli uomini), oltre agli aumenti per la speranza di vita, debbono derivare da  prestazione  effettiva  di  lavoro,  includendo  solo i   periodi   di astensione obbligatoria  per  maternita’,  per l’assolvimento  degli obblighi  di  leva,  per  infortunio,  per  malattia   e   di   cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

Da qui nasce la grande confusione di questi giorni e che richiede, da parte delle istituzioni, un immediato chiarimento, per l’evidente svista del legislatore che ha in questo modo penalizzato importanti istituti di tutela e sostegno di grande rilevanza sociale.

 

E’ comunque pacifico che le decurtazioni scatteranno in ogni caso per le pensioni anticipate richieste, a partire dal 1.1.2018, da chi ha meno di 62 anni; ma in questi casi, come visto, i periodi contributivi comprenderanno anche quelli coperti da contribuzione figurativa o riscattati o comunque utili a pensione.

 

Ecco di seguito le norme incriminate:

 

 

 

 

 

Dl 6.12.2011 n. 201 art. 24 comma 10

 

 

 

10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti la cui  pensione  e’  liquidata  a  carico  dell’AGO  e  delle  forme sostitutive ed  esclusive  della  medesima,nonche’  della  gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,n. 335, che maturano  i  requisiti  a  partire  dalla  medesima  data l’accesso alla pensione anticipata ad  eta’  inferiori  ai  requisiti anagrafici di cui al comma 6 e’ consentito esclusivamente se  risulta maturata un’anzianita’ contributiva di 42  anni  e  1  mese  per  gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento  ai  soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti  contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamentorelativa alle anzianita’ contributive maturate antecedentemente il 1°  gennaio 2012,  e’  applicata  una  riduzione  percentuale  pari  a  2   punti percentuali per ogni anno di anticipo nell’accesso  al  pensionamento rispetto all’eta’ di 62 anni. Nel caso in cui l’eta’ al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e’ proporzionale al numero di mesi.

 

 

 

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216

Art. 6 comma 2 quater

2-quater. All’articolo 24, comma 14, lettera c), del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “di almeno 59 anni di eta’” sono sostituite  dalle  seguenti:  “di  almeno  60  anni  di   eta’”.   Le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo,  del citato decreto-legge  n.  201  del  2011,  in  materia  di  riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano  applicazione, limitatamente ai soggetti  che  maturano  il  previsto  requisito  di anzianita’  contributiva  entro  il  31  dicembre  2017,  qualora  la predetta anzianita’ contributiva ivi prevista  derivi  esclusivamente da  prestazione  effettiva  di  lavoro,  includendo  i   periodi   di astensione obbligatoria  per  maternita’,  per  l’assolvimento  degli obblighi  di  leva,  per  infortunio,  per  malattia   e   di   cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

 

 

 

 

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