Con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è operativo il Decreto-legge del 1° giugno 2023 n°61 che disciplina il primo massiccio intervento messo in campo per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in Emilia-Romagna.
Si tratta di un provvedimento che affronta i temi più urgenti e con il quale si danno le prime risposte ed i primi aiuti alle popolazioni che più duramente sono state colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato gran parte della Regione, a più riprese, nel mese di maggio.
L’elenco dei comuni e dei territori destinatari delle misure previste dal Decreto è contenuto in un allegato che forma parte integrante del Decreto stesso e ricomprende anche alcuni comuni delle Marche e della Toscana.
Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, necessari per garantire il reddito alle lavoratrici ed ai lavoratori ed il superamento dell’emergenza in capo al sistema di impresa, il Decreto sceglie la strada della semplificazione utilizzando un unico strumento: un’unica integrazione al reddito di tipo emergenziale destinata a tutte le lavoratrici ed i lavoratori subordinati, in deroga alle norme che disciplinano la materia e con un finanziamento ad hoc di oltre 600 milioni di euro.
Nel merito le misure contenute all’art. 7 del Decreto sono rivolte alla generalità delle lavoratrici e dei lavoratori subordinati del settore privato, con una specifica per quelli dell’agricoltura.
All’art. 8 invece il Decreto reca le misure di sostegno al reddito del lavoro autonomo, prevedendo una “una tantum” che va da 500 fino a 3.000 euro destinata, tra gli altri, alle collaborazioni alle partite iva ed alle professioni.
Nel dettaglio, i dipendenti subordinati del settore privato sono destinatari di una integrazione al reddito mensile di importo pari a quello dovuto per la cassa integrazione guadagni, comprensivo della contribuzione figurativa e con durata massima di 90 giornate.
Le lavoratrici ed i lavoratori dovranno necessariamente essere residenti nei territori colpiti dall’alluvione e riportati nell’elenco allegato al Decreto, ovvero sono impiegati in aziende o imprese sempre aventi la propria sede in un dei medesimi territori.
L’integrazione è inoltre riconosciuta anche a coloro che sono “impossibilitati in tutto o in parte” a recarsi presso il proprio posto di lavoro ma in questo caso l’integrazione è prevista per sole 15 giornate.
in questi casi l’impossibilità a recarsi al lavoro deve essere collegata ad un provvedimento amministrativo o normativo che preveda l’interruzione o l’impraticabilità delle vie di comunicazione, l’inagibilità delle abitazioni ed altre casistiche previste dal Decreto e che dovranno complessivamente essere disciplinate in specifiche circolari Inps.
Spetta infatti all’Istituto predisporre tutte le procedure necessarie e soprattutto disciplinare i termini e le modalità di presentazione delle domande, fermo restando che le integrazioni potranno riguardare solo il periodo che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
Come anticipato, l’integrazione al reddito va in deroga alle norme vigenti, infatti, i periodi erogati non saranno conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste per Cigo, Cigs ed Assegno di Integrazione Salariale, non saranno previste le contribuzioni addizionali e, in quanto “evento oggettivamente non evitabile” viene dispensato dalle procedure di consultazione sindacale.
Per quanto riguarda il settore agricolo il Decreto prevede, per tutti coloro che hanno un “rapporto di lavoro attivo”, la medesima integrazione salariale prevista per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori di 90 giornate massime.
Saranno, inoltre, destinatari della misura anche tutti quei lavoratori “stagionali” che non hanno un rapporto di lavoro in essere e che non potranno essere occupati nelle attività agricole devastate o rese impraticabili dall’alluvione.
In questi casi l’integrazione sarà concessa prendendo a riferimento le giornate lavorate nell’anno precedente, detratte da quelle lavorate nell’anno in corso e comunque entro il limite massimo di 90 giornate.
Inoltre, le giornate interessate dall’integrazione saranno considerate come “lavorate” e quindi utili per la presentazione della domanda di disoccupazione l’anno successivo.
Tutte le misure messe in campo sono, senza dubbio, di carattere emergenziale ma varrebbe la pena aprire un confronto su un ammortizzatore strutturale da rendere disponibile nel caso di nuove emergenze, viste le conseguenze imprevedibili dei cambiamenti climatici in atto.
Infine, per il sostegno al reddito in favore del lavoro autonomo, si prevede una indennità una tantum che andrà da un minimo di 500 euro, per un periodo di sospensione di 15 giornate e fino alla misura massima di 3000 euro per periodi più lunghi.
In questo caso la misura è destinata ai Collaboratori (co.co.co.), ai professionisti, alle partite Iva e ad altre figure del lavoro autonomo.
In conclusione, ci troviamo di fronte ad un intervento d’urgenza, senza dubbio efficace, ma riteniamo che sia destinato ad ampliare il suo campo di intervento in fase di conversione del Decreto in Legge in ragione del fatto una intera economia regionale è stata messa in crisi ed i tempi di ripresa appaiono ancora incerti.