Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea del 12 luglio scorso, il Regolamento(UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’uso dell’intelligenza artificiale é entrato in vigore il 2 agosto, anche se la piena applicazione é fissata a scadenze successive di 12, 24 e 36 mesi, secondo le materie.
Come spesso avviene per la legislazione comunitaria, si tratta di un testo alquanto complesso che si articola in 180 “considerando”, 113 “articoli” e 13 allegati. Di particolare rilevanza – fra le altre – le nuove regole sull’uso di sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzabili nei luoghi di lavoro.
Sono proibiti l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di IA in grado di “inferire le emozioni di una persona fisica nell’ambito del luogo di lavoro”.
Inoltre, è vietato l’uso di sistemi che classificano le persone sulla base dei loro dati biometrici per trarne “deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale.”
Sempre con riferimento alla sfera lavorativa, vengono definiti “ad alto rischio” i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per selezionare o assumere personale, nonché per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati.
Sono ad alto rischio anche i sistemi di IA in grado di adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o la cessazione dei rapporti contrattuali, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali, nonché per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell’ambito dei rapporti di lavoro.