Prosegue il negoziato per il rinnovo del CCNL dell’Area della dirigenza delle funzioni centrali che ha evidenziato alcune aperture da parte di Aran rispetto alle richieste delle OO.SS..
Nei nostri interventi abbiamo ribadito:
- L’esigibilità dei tempi di avvio e delle procedure della contrattazione integrativa per evitare i ritardi connessi all’erogazione dei premi di risultato;
- L’utilità di momenti di informazione/valutazione intermedia sul raggiungimento degli obiettivi o dei risultati raggiunti;
- di allargare l’ambito di applicazione del lavoro agile anche ai dirigenti di prima fascia, essendo rimesse alle singole amministrazioni e enti le scelte organizzative attinenti all’applicazione del lavoro agile;
- L’utilità di prevedere la possibilità per il personale interessato di aumentare massimali e aree di rischio coperto;
- La necessità di incrementare la percentuale di premio di risultato attribuibile dalla contrattazione integrativa al dirigente che ricopre incarichi ad interim di posizioni variabili;
- La possibilità della contrattazione integrativa di valutare gli effetti dell’applicazione dell’istituto dell’affiancamento (mentoring);
- la possibilità degli enti di incrementare la consistenza dei fondi nell’ambito delle proprie scelte organizzative e di consentire alla contrattazione integrativa di attribuire una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 15% (superando l’attuale soglia minima del 30%) rispetto al valore medio pro – capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale;
- Una norma di salvaguardia volta a istituire, nell’ambito del fondo risorse decentrate una sezione a cui affluiscono separatamente le risorse già esistenti per il pagamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ex Ispesl transitati in Inail;
- Una revisione della struttura retributiva dei professionisti, volta a chiarire meglio la natura dei singoli elementi, anche per gli effetti sul TFS e TFR;
- La necessità di superare il contingentamento dei livelli differenziati di professionalità, valutando le ipotesi che verranno formulate dall’Aran di una possibile revisione della struttura retributiva dei professionisti stessi, finalizzata anche al superamento degli attuali livelli differenziati di professionalità;
- L’immediata attivazione delle procedure per il conferimento del livello differenziato di professionalità con cadenza annuale, a partire dal 1/01/2020, con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ciascun anno per tutti i professionisti che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al secondo livello differenziato di professionalità;
- La utilità di attribuire alla contrattazione integrativa la possibilità (e non l’obbligo) di operare una semplificazione del sistema indennitario dei professionisti, attraverso una unica indennità di funzione professionale, in luogo delle indennità previste dall’art. 90, comma 1, b), punti b1,b2, b3 del CCNL 11/10/96.
L’Aran in conclusione ha manifestato la disponibilità a recepire alcune proposte delle OO.SS. sulla disciplina degli istituti comuni e ha recepito la nostra richiesta di eliminare nella disciplina del lavoro agile l’esclusione prevista nella bozza consegnataci ai dirigenti di prima fascia.
L’Aran si è impegnata a formulare una ipotesi per il superamento dei contingenti attuali per il conferimento dei livelli differenziati di professionalità e e una ipotesi di revisione della struttura retributiva dei professionisti
Il prossimo incontro è calendarizzato per il 2 maggio p.v..
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