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RGS. Conto annuale 2022: rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

Intro


Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura dal 1993, quale obbligo istituzionale, la rilevazione del “Conto annuale”, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche.

Tali informazioni costituiscono la base informativa ufficiale per le determinazioni di Governo e Parlamento in materia di personale pubblico nonché, per espressa disposizione di legge, per la quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali.

La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

  • alla Corte dei conti di redigere il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie impiegate dalle Amministrazioni pubbliche per le prestazioni lavorative del personale ai sensi dell’art. 60, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall’articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
  • al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
  • al Ministero dell’Interno – Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall’art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.

L’indagine è censuaria e vi partecipano gli enti dell’aggregato “Pubblica amministrazione” destinatari delle disposizioni recate dal d.lgs. n.165/2001 in materia di ordinamento del lavoro pubblico. Con l’art. 2, comma 10, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, è stata prevista – con la sola eccezione degli organi costituzionali – l’estensione della rilevazione del costo del lavoro effettuato attraverso il Conto annuale anche agli enti inseriti nell’elenco Istat di cui all’art.1, comma 3, del d.lgs. 196/2009 (lista S13).

Le variabili rilevate sono:

  • consistenza e struttura del personale in servizio
  • consistenza del lavoro part-time e del lavoro flessibile
  • assenze retribuite e non retribuite
  • turn-over e mobilità
  • età anagrafica e anzianità di servizio
  • titoli di studio
  • distribuzione geografica
  • costo del lavoro
  • consistenza ed utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa

I dati raccolti con il Conto annuale sono pubblicati sul sito https://www.contoannuale.mef.gov.it/.

Tutte le informazioni di organico sono presentate con il dettaglio uomini e donne, realizzando per il pubblico impiego una statistica di genere.

I termini della rilevazione sono fissati dall’8 giugno al 22 luglio 2023. Solo per gli enti con sede nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 15-17 maggio 2023, il termine della rilevazione è differito al 22 settembre 2023.

 

Circolare dell’8 giugno 2023, n. 23  (formato PDF – dimensione 2066 Kb)

Allegato 2022  (formato PDF – dimensione 6035 Kb)