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Trattenuta del 2,50% sulla retribuzione, buone notizie dalla Corte Costituzionale

La sentenza della Corte Costituzionale n. 244 del 2014, pur riguardando specificatamente il personale in regime di T.F.S. (assunto prima del 30/12/2000), rafforza le nostre tesi con riferimento alla restituzione dell’indebita trattenuta del 2,50% sulla retribuzione.

Riassumiamo, nei termini più lineari possibili, l’intricata vicenda legislativa:
– con una disposizione contenuta in una manovra finanziaria del 2010 – art. 12, D.L. n. 78/2010 (conv. L. 122/2010) – per ragioni di risparmio, era stato stabilito che il personale in regime di TFS, solo per i periodi di servizio successivi al 1/1/2011, fosse assoggettato alle norme relative al TFR ai fini della liquidazione (con il risultato pratico che le PP.AA. avrebbero risparmiato sugli accantonamenti a loro carico);
– permaneva, tuttavia, anche per i periodi successivi al 1° gennaio 2011, la trattenuta del 2,50% e ciò anche in virtù di una circolare INPDAP (n. 17/2010) che disponeva in tal senso;
– su iniziativa di alcuni magistrati, la predetta disposizione di legge veniva sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 233/2012 ne dichiarava l’illegittimità costituzionale nella parte in cui, estendendo dal 1/1/2011 le norme sul TFR al personale in regime di TFS, NON escludeva la trattenuta del 2,50% (di cui, come è noto, non v’è traccia nelle norme del codice civile sul TFR);
– a questo punto, il Legislatore, pur di non restituire gli importi del 2,50%, indebitamente trattenuti dal 1/1/2011, ha stabilito – sempre solo per il personale assunto prima del 31/12/2000 – di tornare ad un regime regolato in toto delle norme più favorevoli del TFS;
– con la Legge n. 228/2012 (art. 1 comma 98) è stato quindi abrogato, con effetto retroattivo, l’art. 12 comma 10 del suddetto D.L. n. 78/2010 tornando ad una regolamentazione basata integralmente sulle regole del TFS per il personale che già ne beneficiava;
– difatti la Consulta aveva fatto intendere che la illegittimità della trattenuta del 2,50% derivava dall’applicazione del regime del TFR, mentre nel regime del TFS detta trattenuta era giustificata, stante il fatto che complessivamente si trattava di un regime di maggior favore per il dipendente;
– è accaduto, tuttavia, che nei giudizi ancora in corso sempre relativi alla illegittimità della trattenuta per il personale in TFS (giudizi che con l’art. 1 – comma 99 – della Legge n. 228/2012, erano destinati ad estinguersi) è stata sollevata dal giudice la questione di costituzionalità di dette norme che riportavano la regolamentazione delle liquidazioni alle regole del TFS anche per i periodi successivi al 1/1/2011 (ovviamente solo per il personale interessato, ovvero gli assunti prima del 31/12/2000);
– la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 244 emessa il 22/10/2014, si è quindi pronunciata sulle norme che hanno regolato il “ritorno” al TFS anche per i periodi successivi al 1/1/2011 (art. 1, Legge 228/2012) per il personale che era già in regime di TFS ed ha sancito che dette norme sono legittime e che, per detto personale, quindi, la decurtazione del 2,50% è conforme alla costituzione;
– la suddetta sentenza, però, ha ribadito che la trattenuta del 2,5% è legittima SOLO con riferimento al TFS (si legge testualmente nella recentissima decisione della Corte Costituzionale che “Il trattamento di fine servizio è, infatti, diverso e – come sottolineato dalla stessa sentenza n. 223 del 2012 – normalmente “migliore” rispetto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 cod. civ., per cui il fatto che il dipendente – che in conseguenza del ripristinato regime ex art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, ha diritto all’indennità di buonuscita – partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% sull’80% della sua retribuzione -, non integra un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al trattamento di fine rapporto”).
Riteniamo, conclusivamente, che la nuova decisione della Consulta deponga favorevolmente nei confronti di coloro che, in regime di TFR, intenderanno proporre ricorso per la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dall’Amministrazione di appartenenza.

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