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Sintesi delle principali novità contenute nel CCNL

Il CCNL funzioni centrali 2019/2021 che abbiamo sottoscritto è stato caratterizzato da un negoziato lungo e talvolta difficile. Tuttavia si può dire senza remore che è un testo ottimo per le novità, economiche e normative, che contiene. Fra le più rilevanti sicuramente si annovera il nuovo ordinamento professionale, che determina una vera e propria rivoluzione anche con riguardo alla struttura della retribuzione. Da quando entrerà in vigore il CCNL prevedrà un sistema di classificazione su quattro aree: operatori, assistenti, funzionari ed elevate professionalità, una sorta di elemento di congiunzione con la dirigenza.

In ogni area sparisce il sistema delle fasce economiche (senza alcuna perdita rispetto ai salari maturati finora) ma si riattivano le procedure di progressioni economiche, che avranno carattere di regolarità e che consisteranno in incrementi salariali – per la prima volta da alcuni anni a questa parte – uguali per tutti coloro che insistono nella stessa area, andando a superare odiose differenziazioni economiche legate alla storia individuale degli ex comparti (ricordiamo che prima del 2016 non esistevano le funzioni centrali in quanto Ministeri, Agenzie fiscali ed EPNE avevano distinti contratti e distinte remunerazioni).

Ovviamente si dovranno rispettare taluni criteri e requisiti ma la contrattazione aziendale saprà disegnare i migliori accordi in relazione alle specifiche necessità e alle specifiche caratteristiche degli Enti; da questo punto di vista il CCNL ha rafforzato molto le relazioni sindacali sia al livello di confronto che di contrattazione, prevedendo addirittura una remunerazione “di salvaguardia” per i dirigenti sindacali distacco. Non si tratta forse di un riconoscimento ufficiale – tardivo ma benvenuto- del fatto che i sindacati contribuiscono massicciamente al raggiungimento degli obiettivi di produttività individuale e collettiva? 

L’altra conseguenza del CCNL è la riattivazione delle progressioni verticali, ovvero passaggi fra le aree. Il d. Lgs. 75/2017 lo aveva previsto ma la norma è stata largamente disattesa. Adesso, con la norma di prima applicazione, sarà possibile agevolare i passaggi con requisiti fissati dal contratto e dissipare quello strisciante mansionismo che ha caratterizzato la PA per decenni. Solo per il passaggio da funzionari ad elevate professionalità sarà possibile al di fuori della norma di prima applicazione e quindi in un secondo momento; non per volontà dei sindacati, sia chiaro, ma per espressa esclusione del dl 80/2021 che ha determinato la costituzione della quarta area con i connotati attuali.

Da registrare una novità rilevante: i passaggi di area si potranno fare anche in deroga al possesso del titolo di studio, salvo per quei profili che, come requisito di accesso, prevedono il possesso anche di un titolo post lauream in relazione a competenze particolarmente specialistiche. A tal proposito va ricordato che il CCNL coinvolge i sindacati nella riscrittura dei profili professionali, che prenderanno vita all’Interno di vere e proprie famiglie accomunate da competenze, conoscenze e capacità. 

Sul versante economico il CCNL registra non soltanto un aumento della retribuzione tabellare ma anche un innalzamento delle indennità di amministrazione in ciascun ente. Il 20% di tale emolumento viene spostato su quello che sarà definito tabella di area, con il conseguente vantaggio di essere pensionabile in quota A. L’applicazione del nuovo ordinamento viene finanziato con stanziamenti ad hoc e si rende finalmente concreto anche il superamento delle soglie dei Fondi Risorse Decentrate nella loro parte variabile. 

Sono molteplici le novità in tema di diritti e di conseguenti miglioramenti per i dipendenti delle condizioni di lavoro. Il CCNL, infatti, affronta e propone soluzioni alle problematiche con cui, quotidianamente, i lavoratori si confrontano. Vi è un miglioramento complessivo delle disposizioni per ferie, permessi, congedi, malattia, assistenza, welfare, nonché sulla possibilità di un migliore bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, con la previsione di più forme e tipologie di lavoro a distanza.

In questo ambito sono ampliati gli spazi di intervento delle Organizzazioni sindacali, che possono incidere sulla individuazione, da parte dell’Amministrazione, dei criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, nonché sui criteri di priorità di accesso ad essi, con l’individuazione di situazioni specifiche non coperte già da norme di legge.

È esplicitamente riconosciuto che il lavoratore a distanza, compatibilmente con la forma prescelta, conservi i medesimi diritti e obblighi previsti per il lavoratore che svolga la propria attività in presenza.

Sono ampliate e/o introdotte le tutele per i dipendenti che si trovino in una situazione di fragilità, come le donne vittime di violenza e il personale che stia affrontando un percorso di transizione di genere.

Viene riconosciuta, inoltre, l’importanza strategica della formazione, in generale e con riferimento alla transizione digitale e al lavoro a distanza.

Infine, il CCNL sana una disparità di trattamento che vi era tra il personale dirigenziale e non dirigenziale che svolga attività sindacale, con la previsione di un elemento di garanzia della retribuzione, in analogia a quanto previsto dal CCNL dirigenti sottoscritto nel marzo 2020.

Luna Sabatino – Federico Trastulli

Roma, 5 febbraio 2022

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