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Legge di bilancio 2022, le risorse economiche per la Pubblica Amministrazione

Dopo una faticosa gestazione, il governo ha finalmente definito il testo della manovra economica di fine anno che presto inizierà il suo viaggio parlamentare al Senato. Le disposizioni che riguardano la Pubblica Amministrazione e il lavoro pubblico sono contenute nel Titolo XIII e comprendono gli articoli da 182 a 190. Vediamo in sintesi i contenuti.

L’art. 182 prevede la possibilità di incrementare le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale delle amministrazioni statali nei limiti di una spesa complessiva pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2022. Trova così attuazione quanto previsto nel “decreto reclutamento” (art. 3, c. 2, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) riguardo alla possibilità di superare il tetto di spesa per i trattamenti accessori a suo tempo fissato dall’articolo 23, c. 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo   criteri   e modalità da definire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019- 2021. Si attua in tal modo quanto concordato con il governo al punto 1 del Patto per l’innovazione.

L’art. 183 istituisce presso il Ministero dell’economia uno speciale fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni per il 2023 e 250 milioni a decorrere dal 2024. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tali risorse saranno ripartite in base alle specifiche richieste pervenute dalle amministrazioni interessate.

L’art. 184 determina la spesa necessaria per i rinnovi contrattuali 2022-2024 del personale in regime di diritto pubblico delle amministrazioni dello Stato in misura pari a 310 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni a decorrere dal 2024. A titolo di anticipazione, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei successivi provvedimenti di legge, potranno essere corrisposti importi pari allo 0,3% degli stipendi tabellari a decorrere dal 1° aprile 2022 e allo 0,5% a decorrere dal 1° luglio 2022, a valere sulle risorse di cui sopra.

L’art. 185 prevede un incremento di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 le risorse già stanziate nelle precedenti leggi di bilancio per i rinnovi contrattuali 2019-2021, al fine di definire i nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni dello Stato secondo i criteri fissati nell’art. 3 del decreto-legge 9 giugno 20921, n. 80 (c.d. “decreto reclutamento”) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel limite di una spesa complessiva pari allo 0,33% del monte salari 2018.

Per buona memoria, ricordiamo che l’art. 3 del decreto reclutamento stabilisce che i dipendenti pubblici:

 “sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in   funzione   delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla  tipologia degli incarichi rivestiti”.

L’art. 186 prevede un fondo speciale di 50 milioni di euro per l’anno 2022 da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la formazione digitale, ecologica e amministrativa dei pubblici dipendenti.

L’art. 187 incrementa il ruolo organico della Magistratura ordinaria autorizzando una spesa pari a 5,8 milioni di euro per il 2023, 6,9 milioni per il 2024, 7,5 milioni per il 2025, 7,7 milioni per il 2026, 9,6 milioni per il 2027, 9,8 milioni per il 2028, 10 milioni per il 2029, 10,2 milioni per il 2030, 10,4 milioni per il 2031 e 10,6 milioni di euro a decorrere dal 2032.

L’art. 188 autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere nel 2022 magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi, nei limiti della dotazione organica vigente.  

L’art. 189 autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022 da destinare ai trattamenti accessori e agli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate in esito alle procedure previste nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, art. 46, commi 3 e 6.

L’art. 190, infine, proroga al 31 dicembre 2023 l’utilizzo del contingente di personale delle Forze Armate per la missione “strade sicure” e rifinanzia la missione stessa in misura pari a 147 milioni di euro per il 2022 (circa 8 milioni in più dell’importo stanziato nella legge di bilancio 2021) e a 137 milioni di euro per il 2023.

Nei prossimi giorni vi terremo informati sull’evoluzione del dibattito parlamentare e su eventuali modifiche che dovessero intervenire in corso d’opera sugli articoli della manovra che ci riguardano più direttamente.

Roma, 15 novembre 2021

A cura dell’Ufficio comunicazione UIL Pubblica Amministrazione

 

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