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02.08.2013 – Si accenda la luce, per favore!

Con la circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del Servizio studi e consulenza trattamento del personale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fornito indicazioni in ordine all’attuazione di quanto disposto con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, emanato in attuazione delle legge delega n. 190/2012.

Una delle principali novità previste dalla nuova normativa consiste nell’introduzione dell’istituto dell’accesso civico, disciplinato dall’articolo 5 del provvedimento. Attraverso tale strumento, si riconosce a chiunque il potere di esercitare un controllo sull’attività delle Pubbliche Amministrazioni. Con l’introduzione di tale istituto, il legislatore ha inteso ampliare i confini del diritto di accesso regolamentato dalla legge n. 241/1990. Sul punto, si ritiene opportuno evidenziare che “l’accesso civico” non sostituisce “il diritto di accesso” di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990, finalizzato alla salvaguardia ed alla tutela dei soggetti portatori di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”.

Tuttavia, esso introduce una sostanziale metamorfosi in tema di ostensione di dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni; infatti, rispetto al principio di accesso condizionato previsto dalla legge n. 241/1990, l’innovazione consiste nell’aver conferito a tutti i cittadini la legittimazione ad accedere a dati e informazioni per i quali esiste l’obbligo di pubblicazione, nell’ambito del perimetro definito dalle norme in questione.

L’accesso civico” non è sottoposto ad alcuna limitazione relativamente alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivato, è gratuito e la richiesta va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione. Esso riguarda tutte le informazioni e i dati che le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare, ai sensi del decreto legislativo in questione nonché in attuazione delle altre disposizioni vigenti, sul proprio sito web, in un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

La pubblicazione di tali dati ed informazioni deve avvenire tempestivamente, con modalità che consentano una facile consultazione e comprensione degli stessi e in formati che ne consentono la riutilizzazione. Tali elementi vanno aggiornati e mantenuti per un periodo di cinque anni e comunque finché perdurano gli effetti dell’atto cui si riferiscono.

Nel decreto legislativo sono indicati la natura e la tipologia dei dati per i quali esiste l’obbligo di “trasparenza” e, conseguentemente “l’accesso civico”, citiamo i più significativi:

      le informazioni riguardanti l’organizzazione e le attività istituzionali, con l’indicazione degli uffici e delle loro competenze, dei dirigenti responsabili e delle risorse, dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica;

      i dati e le informazioni concernenti gli organi di indirizzo politico: dall’atto di nomina al curriculum, dai compensi percepiti a qualsiasi titolo alle informazioni patrimoniali riguardanti proprietà di immobili, di beni mobili e di azioni, dalla dichiarazione dei redditi agli eventuali incarichi di amministratore e sindaco di società o altro;

      le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza (gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae,  i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);

      il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico;

      i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione deve comprendere l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato;

      gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico;

      i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione;

      i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

      i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo;

      i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche;

      i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo;

      i dati relativi agli enti pubblici, comunque denominati, istituiti e vigilati,  l’elenco delle società di cui le P.A. detengono direttamente quote di partecipazione, l’elenco degli enti di diritto privato;

      gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di  autorizzazione o concessione,  scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera, accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche (per ciascuno dei suddetti provvedimenti vanno pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista).

Di particolare interesse, inoltre, sono gli obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche ovvero gli obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi, cui seguono quelli relativi ai beni immobili e alla gestione del patrimonio. L’obbligo di pubblicazione riguarda, altresì, i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione, quelli concernenti i servizi erogati, i tempi di pagamento dell’amministrazione relativamente agli acquisti di beni, servizi e forniture. E ancora i regolamenti ministeriali o interministeriali, i provvedimenti amministrativi per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori nonchè i dati circa l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, i procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati,  le informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici, i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche. Sono, inoltre, previsti obblighi di trasparenza in materia di pianificazione e governo del territori, informazioni ambientali, interventi straordinari e di emergenza, servizio sanitario nazionale. Su questo ultimo punto interessante è la previsione secondo la quale gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Ora spetta a ciascun cittadino il diritto di vigilare sul rispetto di tali obblighi ed esercitare il diritto di “accesso civico”! E’ un potere democratico che va esercitato affinché sia reso conoscibile e fruibile quanto finora “non era dato sapere”…. Si accenda la luce, per favore!

 

 

 

 

 

 

 

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