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Nota UIL sulla Comunicazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – 13 Luglio 2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inviato agli Ispettorati interregionali e territoriali una comunicazione in merito alla “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”, rinviando ai contenuti delle note pubblicate gli scorsi anni (n. 4639 del 02/07/2021, n. 3783 del 22/06/2022 e n. 4753 del 26/07/2022 – indicazioni operative). 

Con questa comunicazione (che alleghiamo), l’INL, in ragione delle difficili condizioni climatiche in atto, ha voluto richiamare l’attenzione degli uffici interregionali e territoriali sulla necessità di tutelare i lavoratori e le lavoratrici per i rischi legati ai danni di calore, sia in fase di vigilanza ispettiva che in occasione delle attività di informazione e prevenzione da rivolgere ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai lavoratori. 

Rispetto alla valutazione del rischio da calore che, come noto, insieme a tutti gli altri, rientra anch’esso nell’ambito della valutazione dei rischi (di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008) e che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione, la comunicazione dell’INL richiama ai seguenti strumenti e metodologie (link e riferimenti presenti nella comunicazione): 

 

  • La sezione “Microclima” del Portale Agenti Fisici (PAF);

 

  • La sezione “Stress termico” dell’INAIL; 

 

  • Il Sito internet “Worklimate”; 

 

  • La “Guida informativa per la gestione del rischio caldo” dell’INAIL (ed. 2022), che alleghiamo alla presente (ALL. 1); 

 

  • La pubblicazione “Heat at work – Guidance for workplaces” (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro) dell’EU-OSHA, di cui alleghiamo il testo tradotto in italiano (ALL. 2). 

 

Ciò premesso, resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate (oltre i 35° centigradi) registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) evocando la causale “eventi meteo” e poter sospendere o ridurre, quindi, l’attività lavorativa. 

Si precisa, comunque, che “indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene 

sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive. (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017)”. 

Infine, viene ricordato come sia possibile, da parte degli Ispettori degli Uffici interregionali e territoriali, procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, nei casi in cui si osservi una carenza della valutazione del rischio da calore (ove applicabile) e delle misure di prevenzione e protezione previste, ove invece previste e che, coerentemente, la ripresa delle lavorazioni interessate dovrà essere condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio. 

 

Comunicazione INL_DC TUTELA REGISTRO UFFICIALE 13-07-2023

 

Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate

 

ALL 2_Heat-stress-guide-guidance-workplaces (002)