L’altro ieri alla Camera dei deputati si è svolta la seduta n. 361 in cui, discutendo gli ordini del giorno relativi all’esame del cosiddetto “collegato Lavoro”, l’on. Andrea Casu ha sollevato il tema dei differenziali stipendiali che sono stati erogati in modo difforme ai neoassunti delle Funzioni Centrali a seconda che l’immissione in ruolo sia stata autorizzata prima o dopo il 1° novembre 2022, data di vigenza del nuovo ordinamento professionale scaturito dal CCNL FFCC 2019/2021.
Tale decisione trae origine da una serie di pareri ARAN (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello n. 2529 del 15 marzo 2024 a riscontro del Ministero della Difesa) in risposta a puntuali richieste di corretta applicazione da parte di diverse Amministrazioni.
Sorvolando sul carattere giuridicamente non vincolante dei pareri ARAN, è appena il caso di considerare che l’ordine del giorno presentato dall’on. Casu è stato approvato e impegna il Governo a rispettare il principio di non discriminazione economica fra dipendenti delle medesime Amministrazioni in virtù della medesima procedura concorsuale.
Tutto ciò premesso, vi invito a voler rivedere le decisioni già assunte, non soltanto nell’ottica di rispettare un principio cardine ma anche al fine di prevenire un’ondata di contenziosi che, oltre a danneggiare l’immagine delle Funzioni centrali, avrebbe come effetto principale la diserzione delle procedure concorsuali pubbliche. Conseguentemente vi chiedo, in caso di adesione a quanto richiesto, di inviare immediata comunicazione di rettifica a tutte le Amministrazioni interessate.
Sandro Colombi, Segretario generale UILPA
Roma, 10 ottobre 2024