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Ministero della Difesa, obbligo vaccinale esclusivamente per il personale militare

Come è noto il DL 172/2021 ha esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 anche al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

È evidente che per quanto riguarda il personale del Ministero della Difesa tale obbligo sia riferito esclusivamente al personale militare, tant’è che sul sito istituzionale del Ministro per la Pubblica Amministrazione nella pagina dedicata ad illustrare le novità normative introdotte dal citato DL 172/2021 si fa espresso riferimento soltanto ai “militari”.

Ne deriva che qualsivoglia richiesta di esibizione del certificato vaccinale o anche della semplice richiesta di informazione sullo stato vaccinale da parte dei Direttori degli Enti o dei Medici Competenti di riferimento che dovesse pervenire al personale civile del Ministero della Difesa deve considerarsi illegittima.

In tal caso si configura altresì la violazione dei diritti tutelati dalle vigenti norme in materia di privacy. A tal fine, rammento, infatti, che il Garante della Privacy ha chiarito che “il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali”.

Diversa è la disciplina per il caso in cui alcune categorie di lavoratori siano destinatarie dell’obbligo vaccinale ma, allo stato, si ribadisce che il personale civile del Ministero della Difesa ne risulta escluso.

Federico Trastulli, Segretario nazionale UIL Pubblica amministrazione

Roma, 2 dicembre 2021