Working paper Centro Studi “Massimo D’Antona” (Università degli studi di Catania) n. 468/2023
INTRODUZIONE
Chiave di volta dell’ordinamento sindacale, norma di chiusura e garanzia di effettività delle libertà costituzionali previste, l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori reprime la condotta antisindacale e attraverso la speciale tutela processuale accordata assicura la tenuta dell’intero sistema promuovendo, al contempo, la costruzione dell’«ordinamento intersindacale».
La forza sistemica di questa norma si esplica in diverse direzioni: in primo luogo, essa configura il sindacato, non solo e non tanto quale mandatario dei lavoratori associati, quanto piuttosto quale soggetto titolare di un autonomo ed originario interesse intorno al quale ruota il diritto sindacale. Svincolato dalla posizione del singolo lavoratore, diventa ed è l’unico legittimato ad azionare in via diretta la tutela per l’interesse che gli è stato attribuito e ciò solo garantisce concretezza ed effettività ai principi costituzionali di libertà sindacale e al diritto di sciopero, sino a quel momento riconosciuti e tutelati in una prospettiva prevalentemente individualistica.
Sotto altro e correlato aspetto, le decisioni giudiziali rese ai sensi dell’art. 28 dello Statuto disegnano il diritto sindacale vivente, traducono in diritti particolari le libertà fondamentali di cui agli artt. 39 e 40 Cost. e, insieme, segnano il limite all’esercizio legittimo dei diritti sindacali.
Infine, i procedimenti pendenti e introdotti sulla base dell’art. 28 St. lav. misurano lo stato delle relazioni sindacali, rivelando spesso i «nodi irrisolti di un ordinamento al momento ancora privo di disciplina legale e quindi rimesso per gran parte ai rapporti di forza tra le parti».