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Inps. Pensioni, quota 103: requisiti, beneficiari, decorrenza, domande.
La circolare del 10 marzo

La legge di bilancio 2023 ha introdotto – in via sperimentale e solo per l’anno in corso – una nuova forma di pensione anticipata. La “pensione anticipata flessibile”, più comunemente conosciuta come “Quota 103” sostituisce il regime di “Quota 102” dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno alla legge Fornero. Il 10 marzo è stata pubblicata la circolare Inps relativa alle istruzioni: “Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. Pensione anticipata flessibile”.

La decorrenza della pensione anticipata con quota 103 varia a seconda della data in cui vengono maturati i requisiti di 62 anni di anzianità e 41 anni di contributi e della tipologia di lavoratore.

I lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.

 

» CIRCOLARE INPS 10 MARZO 2023 n. 27

 

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» INPS – APERTE LE DOMANDE PER QUOTA 103 | MESSAGGIO 754 DEL 21 FEBBRAIO 2023