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Entrate | Trattamento fiscale per i dipendenti che rinunciano all’Assicurazione Generale Obbligatoria

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 45 del 30 giugno 2025, in risposta al quesito posto da un utente, con cui chiarisce il trattamento fiscale applicabile all’incentivo previsto dalla legge n. 197/2022, art. 1, comma 286 (come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207), in favore dei lavoratori dipendenti che rinunciano all’accredito contributivo dei contributi a loro carico relativi all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. In questo caso, la norma prevede che la somma corrispondente venga corrisposta interamente al lavoratore. Ora l’Agenzia chiarisce che tale somma non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente. Con riferimento ai requisiti, si segnala il seguente passaggio della Risoluzione AdE:

 

“Dagli atti parlamentari (cfr. relazione tecnica di passaggio alla legge di bilancio 2025) emerge che la modifica normativa recata dal citato articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025 è finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione, includendovi oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2025, anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025, nonché a prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.”

 

Scarica il documento: Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 45_2025