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Decreto Anticipi convertito in legge

Il 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la legge 191/23 di conversione del decreto legge 145/23 o più comunemente Decreto Anticipi. Di seguito il documento ufficiale.

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/03/23G00095/sg

Modificazioni apportate in sede di conversione 
                al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 
 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, dopo le parole: «sessant'anni di eta'» sono  aggiunte
le seguenti: «ovvero dei componenti in  condizione  di  svantaggio  e
inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari
territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»; 
    al comma 2: 
      all'alinea,  dopo  le   parole:   «comma   1»   il   segno   di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
      alla lettera  a),  numero  1),  dopo  la  parola:  «Unione»  e'
inserita la seguente: «europea»; 
      alla lettera b): 
        al numero 1), le parole: «medesimo decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «citato regolamento di cui al decreto»; 
        al  numero  2),  al  terzo  periodo,  le  parole:   «di   cui
all'articolo  12»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «ai   sensi
dell'articolo 12» e, al  quarto  periodo,  la  parola:  «sommati»  e'
sostituita  dalle  seguenti:  «al  medesimo  reddito  familiare  sono
sommati»; 
        al numero 3), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle
seguenti: «ai fini  dell'ISEE»  e  le  parole:  «ai  fini  IMU»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta  municipale  propria
(IMU)»; 
        al numero 4), le parole: «ai fini ISEE» e «a fini ISEE»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»; 
      alla  lettera  c),  numero  2),   le   parole:   «del   decreto
legislativo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  codice  della
nautica da diporto, di cui  al  decreto  legislativo»  e  le  parole:
«Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo  1942,  n.
327» sono sostituite dalle seguenti: «codice della navigazione»; 
      alla lettera d), le parole: «a misura  cautelare  personale,  a
misura» sono sostituite dalle seguenti: «a misura cautelare personale
o a  misura»  e  le  parole:  «dell'articolo  444  e  seguenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»; 
    al  comma  3,  le  parole:  «con  gli  obblighi  indicati»   sono
sostituite dalle seguenti: «sottoposto agli obblighi di cui»; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2,
lettera b), numero 2), corrispondente  a  una  base  di  garanzia  di
inclusione per le fragilita' che caratterizzano il nucleo, e' pari  a
1  ed  e'  incrementato,  fino  a  un  massimo  complessivo  di  2,2,
ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti  in  condizione
di disabilita' grave o non autosufficienza: 
        a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilita' o non
autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
        b) di 0,40 per ciascun  altro  componente  con  eta'  pari  o
superiore a 60 anni; 
        c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura,
come definiti all'articolo 6, comma 5; 
        d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in  condizione
di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura  e
di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione; 
        e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due; 
        f) di 0,10  per  ogni  ulteriore  minore  di  eta'  oltre  il
secondo»; 
    al comma 6: 
      alla lettera b), le parole:  «ai  fini  ISEE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis)  i  soggetti  inseriti  nei  percorsi  di  protezione
relativi alla violenza  di  genere  costituiscono  sempre  un  nucleo
familiare a se', anche ai fini dell'ISEE»; 
    al comma 10, primo periodo, le parole:  «assenza  dal  territorio
italiano un periodo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «assenza  dal
territorio italiano per un periodo». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole: «contratto in  locazione»
sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione» e le parole:
«a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»; 
    al comma 2,  dopo  le  parole:  «Il  beneficio»  e'  inserita  la
seguente: «economico»; 
    al comma 5, sesto periodo, le parole: «che tale  obbligo  non  e'
ottemperato»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che  non  si   sia
ottemperato a tale obbligo» e le parole: «la prestazione decade» sono
sostituite dalle seguenti: «il diritto alla prestazione decade»; 
    al comma 8, le parole:  «al  suo  mantenimento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il suo mantenimento»; 
    al comma 10, le parole: «da parte di INPS» sono sostituite  dalle
seguenti: «da parte dell'INPS». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, le parole: «dei requisiti e delle  condizioni
previste» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  requisiti  e  delle
condizioni previsti», le parole:  «tramite  quelle»  sono  soppresse,
dopo le parole: «messe a disposizione dai comuni»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  dal  Ministero  dell'interno   attraverso   l'Anagrafe
nazionale  della  popolazione  residente   (ANPR)»   e   le   parole:
«dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7»; 
      dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente:  «La  richiesta
puo' essere presentata presso i centri di assistenza fiscale  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di  cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti  delle
risorse stesse»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 1, comma 479, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere
dal 1° gennaio 2024,  a  valere  sulle  risorse  di  cui  al  periodo
precedente sono consentite la presentazione delle domande di  Assegno
di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di  cui  al
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  anche  attraverso  i  centri  di
assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai  sensi  dell'articolo
4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' le  attivita'  legate
all'assistenza  nella  presentazione  della  DSU  ai  fini  dell'ISEE
affidate  ai  medesimi  centri  di  assistenza   fiscale   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"»; 
    al comma 5: 
      al secondo periodo, le parole: «Fermo restando quanto  previsto
dall'articolo  6,  comma  4,  nell'ambito  di  tale  valutazione,   i
componenti del nucleo familiare, di eta' compresa tra 18  e  59  anni
attivabili al lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito di
tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di eta' compresa
tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro  e  tenuti  agli  obblighi  ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4» e dopo le  parole:
«centri per l'impiego» sono inserite le seguenti:  «ovvero  presso  i
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi  dell'articolo
6, comma 7,»; 
      al terzo periodo, le parole: «da quando  i  componenti  vengono
avviati» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvio dei  componenti»
e dopo le parole: «centro per l'impiego» sono aggiunte  le  seguenti:
«ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi  per  il  lavoro  ai
sensi dell'articolo 6, comma 7»; 
      al quarto periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego»  sono
inserite le  seguenti:  «ovvero  presso  i  soggetti  accreditati  ai
servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il  patto  di
servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»; 
    al comma 7, le parole: «nucleo  familiare,  sono  definite»  sono
sostituite dalle seguenti: «nucleo familiare sono definiti»; 
    al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «nonche'
per l'acquisto di sigarette,  anche  elettroniche,  di  derivati  del
fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici». 
  All'articolo 5: 
    al comma 2, le parole: «sulle  offerte  di  lavoro,  corsi»  sono
sostituite dalle seguenti: «su offerte di lavoro, corsi» e le parole:
«progetto personalizzato» sono sostituite dalle seguenti:  «patto  di
servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione»; 
    al comma 3, le parole: «l'INPS, l'ANPAL»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'INPS e l'ANPAL» e le  parole:  «sono  individuate»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono individuati»; 
    al comma 4, capoverso d-ter), le  parole:  «d-ter):  Piattaforma»
sono sostituite dalle seguenti: «d-ter) la piattaforma»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al   comma   4,
all'articolo 24, comma 3, lettera  a),  del  decreto  legislativo  15
settembre 2017,  n.  147,  dopo  il  numero  2-bis)  e'  inserito  il
seguente: 
        "2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di  inclusione  dei
beneficiari dell'Assegno di inclusione"». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, le parole:  «percorso  personalizzato  di  inclusione
sociale o  lavorativa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «percorso
personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»; 
    al comma 2,  le  parole:  «svolta  attraverso  una  equipe»  sono
sostituite dalle seguenti: «svolta da un'equipe»; 
    al comma  3,  le  parole:  «Piano  nazionale  per  la  ripresa  e
resilienza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza»; 
    al comma 5: 
      all'alinea, dopo le parole: «I  componenti»  sono  inserite  le
seguenti: «del nucleo familiare» e dopo le parole: «di  eta'  pari  o
superiore a sessanta anni» sono inserite le seguenti: «o inseriti nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere»; 
      alla lettera d), le parole: «indicati nell'allegato 3 del» sono
sostituite dalle seguenti: «definite nell'allegato 3  al  regolamento
di cui al»; 
      dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
        «d-bis) i componenti  inseriti  nei  percorsi  di  protezione
relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza,  con
o senza figli, prese in carico da  centri  antiviolenza  riconosciuti
dalle regioni o  dai  servizi  sociali  nei  percorsi  di  protezione
relativi alla violenza di genere»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. Nell'ambito del  percorso  personalizzato  puo'  essere
previsto  l'impegno  alla  partecipazione  a  progetti   utili   alla
collettivita', a titolarita' dei comuni o  di  altre  amministrazioni
pubbliche  a  tale  fine  convenzionate  con  i  comuni,  in   ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei
beni  comuni,  da   svolgere   presso   il   comune   di   residenza,
compatibilmente  con  le  altre  attivita'   del   beneficiario.   Lo
svolgimento  di  tali  attivita'  e'  a  titolo  gratuito,   non   e'
assimilabile   a   una   prestazione   di   lavoro   subordinato    o
parasubordinato  e  non  comporta  comunque  l'instaurazione  di   un
rapporto  di  pubblico  impiego  con  le  amministrazioni  pubbliche.
Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai
fini della  definizione  degli  impegni  nell'ambito  dei  patti  per
l'inclusione sociale, la partecipazione,  definita  d'intesa  con  il
comune, ad attivita' di volontariato presso enti del Terzo settore  e
a titolarita' degli stessi, da svolgere nel comune di  residenza  nei
medesimi ambiti di intervento. Le modalita' e i termini di attuazione
delle previsioni di cui al presente comma sono definiti  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa  intesa  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso  l'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  (INAIL)  e  per
responsabilita' civile  dei  partecipanti  nonche'  gli  altri  oneri
aggiuntivi  sostenuti  dagli  enti   del   Terzo   settore   per   la
partecipazione dei beneficiari alle attivita'  di  volontariato  sono
sostenuti a valere sulle risorse di cui al  comma  9,  nonche'  sulle
risorse dei Fondi europei con finalita' compatibili, ove previsto dai
relativi atti di programmazione, senza  nuovi  o  ulteriori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
      5-ter. La convocazione dei  beneficiari  attivabili  al  lavoro
nonche' dei richiedenti la misura e dei relativi  nuclei  beneficiari
da parte dei comuni, singoli  o  associati,  puo'  essere  effettuata
tramite la piattaforma di cui all'articolo 5,  comma  2,  ovvero  con
altri mezzi, quali  messaggistica  telefonica  o  posta  elettronica,
utilizzando i contatti a tal fine forniti  dai  beneficiari,  secondo
modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; 
    al comma 6, al primo periodo, le parole: «di cui al decreto» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «disciplinati  dal  codice  di  cui  al
decreto» e, al terzo periodo, dopo le  parole:  «nella  progettazione
personalizzata» sono inserite le seguenti: «, nonche' nelle attivita'
di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di  rapporto  di
lavoro»; 
    al comma 7, le parole: «e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano» sono soppresse e le parole: «sia effettuata» sono sostituite
dalle seguenti: «siano effettuate»; 
    i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: 
      «9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla poverta'
e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del  decreto
legislativo  15  settembre  2017,  n.  147,  attribuita  agli  ambiti
territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi  e
i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo  7,  riferibili,  a
decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno  di  inclusione,  ai
beneficiari di tale  misura,  nonche'  ai  nuclei  familiari  e  agli
individui in simili condizioni di disagio economico. 
      10. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
approvate le linee guida  per  la  costruzione  di  Reti  di  servizi
connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, le parole: «, di seguito INL» sono  sostituite  dalla
seguente: «(INL)» e le  parole:  «limitatamente  all'esercizio  delle
funzioni  di  vigilanza  in  materia  di  lavoro,   contribuzione   e
assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale, compresa la
materia della tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del»; 
    al comma 2, al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «legislazione
sociale,» sono inserite le seguenti:  «nell'ambito  delle  rispettive
competenze,» e, al secondo periodo, la parola: «INPS»  e'  sostituita
dalla seguente: «INL». 
  All'articolo 8: 
    al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di  interpunzione:
«,» e' soppresso; 
    al comma 3,  le  parole:  «dell'articolo  444  e  seguenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»; 
    al comma 6, lettera c),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  ovvero  non  frequenta  regolarmente  un   percorso   di
istruzione degli adulti di primo livello, previsto  dall'articolo  4,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre  2012,  n.  263,  o  comunque  funzionale
all'adempimento dell'obbligo di istruzione»; 
    al comma 7, le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalita'»
sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi», le parole: «"Fondo per
il sostegno » sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il sostegno»
e le parole: «n. 197."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 197.»; 
    al  comma  10,  le  parole:  «sistema  informativo  SIISL»   sono
sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di  cui  all'articolo
5»; 
    al comma 11, le parole: «ai  fini  ISEE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai fini dell'ISEE»; 
    al comma 13, dopo le parole:  «e  il  lavoro»  sono  aggiunte  le
seguenti: «di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48»; 
    al comma  14,  le  parole:  «oppure  uno  dei  provvedimenti  non
definitivi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «o  che
e' destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima  che
diventino definitivi»; 
    al comma 16, dopo le parole: «Nel primo atto»  sono  inserite  le
seguenti: «del procedimento». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1, lettera d),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i  mezzi  di
trasporto pubblico»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Esclusivamente nel caso in  cui  nel  nucleo  familiare
siano presenti figli con eta' inferiore  a  quattordici  anni,  anche
qualora  i  genitori  siano  legalmente  separati,  non  operano   le
previsioni di cui  alla  lettera  a)  del  comma  1  e  l'offerta  va
accettata se il  luogo  di  lavoro  non  eccede  la  distanza  di  80
chilometri dal domicilio del soggetto o comunque e' raggiungibile nel
limite temporale massimo di 120  minuti  con  i  mezzi  di  trasporto
pubblico». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1, dopo le parole: «e' riconosciuto»  sono  inserite  le
seguenti: «per ciascun lavoratore»; 
    al comma 2, dopo le parole: «e' riconosciuto»  sono  inserite  le
seguenti: «per ciascun lavoratore»; 
    al  comma  3,  le  parole:  «sistema  informativo   SIISL»   sono
sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di  cui  all'articolo
5»; 
    al comma 5, le parole: «e  agli  enti  del  terzo  settore»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore» e le parole:
«articolo  5  comma  1  lettera  p)  del  decreto  legislativo»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 5,  comma  1,  lettera  p),  del
codice di cui al decreto legislativo»; 
    al comma 9, dopo  le  parole:  «dall'articolo  13»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso. 
  All'articolo 11: 
    al  comma  1,  le  parole:  «del   monitoraggio   sull'attuazione
dell'Assegno di inclusione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative  all'Assegno
di inclusione»; 
    al  comma  2,  le   parole:   «responsabile   della   valutazione
dell'Assegno  di  inclusione»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«responsabile  della  valutazione  dell'efficacia   dell'Assegno   di
inclusione»; 
    al comma 3, dopo le  parole:  «presente  articolo»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: « di INPS, di ANPAL e di
Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS, dell'ANPAL
e dell'Anpal Servizi»; 
    al comma 4,  le  parole:  «si  intende  riferita  all'Assegno  di
inclusione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «esercita   le   sue
competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione»; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma  1  insieme  a  una
valutazione dell'impatto della  disciplina  recata  dal  capo  I  del
presente decreto». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, le parole: «misure di Supporto»,  ovunque  ricorrono,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «misure  del  Supporto»  e   sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti   parole:   «definiti   ai   sensi
dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Supporto per la formazione e il lavoro  e'  utilizzabile
dai componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa  tra  18  e  59
anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di  validita',  non
superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per  accedere
all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il  lavoro
puo'  essere  utilizzato  anche  dai  componenti   dei   nuclei   che
percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di  partecipare  ai
percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti  agli  obblighi
di cui all'articolo 6, comma 4, purche'  non  siano  calcolati  nella
scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto  per
la formazione  e  il  lavoro  e'  incompatibile  con  il  Reddito  di
cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento
pubblico  di  integrazione  o  di  sostegno   al   reddito   per   la
disoccupazione»; 
    al comma  3,  dopo  le  parole:  «e'  tenuto»  sono  inserite  le
seguenti: «a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione  degli
adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma  1,  lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre  2012,  n.  263,  o  comunque  funzionali  all'adempimento
dell'obbligo di istruzione,» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le modalita' di trasmissione delle informazioni concernenti
la frequenza dei percorsi di cui al  presente  comma  possono  essere
definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3»; 
    al comma 4: 
      al primo periodo, le parole: «numero 1» sono  sostituite  dalle
seguenti: «numero 1)»; 
      dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Ai  fini  del
soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende  moltiplicata
per il corrispondente parametro  della  scala  di  equivalenza,  come
definita ai fini dell'ISEE»; 
      al secondo periodo, le parole: «o il relativo  proscioglimento»
sono sostituite dalle seguenti: «, o la relativa esenzione»; 
    al comma 5  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
convocazione del richiedente da parte del competente servizio per  il
lavoro puo' essere effettuata con le modalita' di cui all'articolo 6,
comma 5-ter»; 
    al comma 6, le parole: «lavoro, servizi » sono  sostituite  dalle
seguenti: « lavoro e servizi »; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. La partecipazione, a seguito della stipulazione  del  patto
di servizio attraverso la piattaforma di  cui  all'articolo  5,  alle
attivita' previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del  lavoro
determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale
indennita' di partecipazione alle misure di  attivazione  lavorativa,
pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo e'  erogato  per
tutta la durata della misura,  entro  un  limite  massimo  di  dodici
mensilita'. Il  beneficio  economico  e'  erogato  mediante  bonifico
mensile da parte dell'INPS»; 
    al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata
iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti  di  primo  livello,
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o
comunque  funzionali  all'adempimento  dell'obbligo  di   istruzione,
comporta la  non  erogazione  del  beneficio,  che  comunque  decorre
dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo
di percezione previsto dal comma 7»; 
    al comma 10, le parole:  «di  cui  all'articolo  3,  commi»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, commi 3,»; 
    al comma 11, le parole: «e dei componenti» sono sostituite  dalle
seguenti: «e per i componenti» e le parole:  «di  ANPAL  e  di  Anpal
Servizi» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'ANPAL  e  dell'Anpal
Servizi»; 
    al comma 12, le parole: «e le province Autonome» sono soppresse e
le  parole:  «di  Anpal  Servizi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'Anpal Servizi»; 
    al comma 13, le  parole:  «della  NASPI»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della  nuova  prestazione  di  assicurazione  sociale  per
l'impiego (NASpI)»; 
    dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
      «13-bis. Le province autonome di Trento e  di  Bolzano  possono
provvedere all'erogazione di servizi  destinati  ai  beneficiari  del
Supporto per la formazione e  il  lavoro  nell'ambito  della  propria
competenza legislativa e della relativa potesta' amministrativa,  nel
perseguimento delle finalita'  del  comma  1  ai  sensi  del  proprio
ordinamento». 
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
      «Art. 12-bis (Disposizioni per le regioni a statuto speciale  e
per  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano).  -  1.   Le
disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. Le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
dell'Assegno  di  inclusione  nell'ambito  della  propria  competenza
legislativa   e   della   relativa   potesta'   amministrativa,   nel
perseguimento delle  finalita'  del  presente  decreto.  Le  province
autonome di Trento e di Bolzano  possono  altresi'  prevedere  misure
aventi  finalita'  analoghe  a  quelle  dell'Assegno  di  inclusione,
adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti  e  comunicate  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinche'  le  stesse
non siano computate  ai  fini  dell'accesso  all'Assegno,  della  sua
quantificazione e del suo mantenimento ». 
  All'articolo 13: 
    al  comma  2,  le  parole:  «1  gennaio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio»; 
    al comma 5, capoverso 313, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Nelle ipotesi di cui  al  secondo  periodo,  ai  fini  del
prosieguo della percezione del Reddito di  cittadinanza  fino  al  31
dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di  sette
mesi e comunque non oltre il 31  ottobre  2023,  comunicano  all'INPS
tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso  tale
termine in assenza  della  suddetta  comunicazione,  l'erogazione  e'
sospesa  e  puo'  essere  riattivata,  ricomprendendo  le  mensilita'
sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando  il
termine del 31 ottobre 2023»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della  legge  29
dicembre  2022,  n.  197,  dopo  le  parole:  "o   del   reddito   di
cittadinanza"  sono  inserite  le  seguenti:   "e   dell'Assegno   di
inclusione"»; 
    al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «presente decreto,»
sono inserite le seguenti:  «previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,»  e  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Dall'attuazione del presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
    al comma 8: 
      l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai  fini  dell'erogazione
del beneficio  economico  dell'Assegno  di  inclusione  di  cui  agli
articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10  e'
autorizzata la spesa complessiva  di  5.660,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni
di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027,
5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro  per
l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per  l'anno  2032  e
6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2033,  ripartita
nei seguenti limiti di spesa:»; 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione  di
cui agli articoli da 1 a  4  e  all'articolo  10,  comma  6:  5.573,8
milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro  per  l'anno
2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno  2026,  5.776,8  milioni  di
euro per l'anno 2027,  5.825,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2028,
5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro  per
l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni
di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2033»; 
    al comma 9, alinea, le parole:  «relativi  incentivi  di  cui  al
comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «relativi incentivi di  cui
all'articolo 10»; 
    al comma 11, dopo  le  parole:  «stabilito  dal  comma  13»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
    al comma 12, le parole:  «entro  il  10  di  ciascun  mese»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 10 di ciascun mese»; 
    il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
      «14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni
di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di  euro  per  l'anno  2024,
7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro  per
l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni
di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di  euro  per  l'anno  2029,
6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro  per
l'anno 2031, 6.842,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2032  e  6.915,3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede: 
        a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno  2023,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
        b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024,  7.067,7
milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro  per  l'anno
2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno  2027,  6.542,4  milioni  di
euro per l'anno 2028,  6.605,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,
6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro  per
l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2033,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per  l'inclusione
attiva, di cui all'articolo 1, comma 321,  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197; 
        c) quanto a 68,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  65,5
milioni di euro per l'anno 2026, 33,4  milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030,  44,4  milioni  di
euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per  l'anno  2032  e  45,3
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2033,   mediante
corrispondente   utilizzo   delle    maggiori    entrate    derivanti
dall'articolo 10; 
        d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e  22  milioni
di  euro  per  l'anno   2025,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
        e) quanto a 25,6 milioni di  euro  per  l'anno  2024  e  25,2
milioni di euro per l'anno 2025,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1: 
      alla  lettera  a),  le  parole:  «decreto  legislativo."»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  legislativo"»  e  le  parole:
«articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: « articolo 28 »; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) all'articolo 18, dopo il comma  3.2  e'  inserito  il
seguente: 
          "3.3.  Gli   obblighi   previsti   dal   presente   decreto
legislativo a carico delle amministrazioni tenute  alla  fornitura  e
alla manutenzione  degli  edifici  scolastici  statali  si  intendono
assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di
cui al comma 3.2, alla quale  sia  seguita  la  programmazione  degli
interventi necessari nel limite delle risorse disponibili"»; 
      alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis)  e'  sostituito
dal seguente: 
        «e-bis) in occasione della visita medica preventiva  o  della
visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41,
richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di
rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro
e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del  giudizio  di
idoneita',  salvo  che   ne   sia   oggettivamente   impossibile   il
reperimento»; 
      alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73» e'  premesso
il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 
        «h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole:
"Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre  2000,"  sono  inserite  le
seguenti: "ovvero laurea conseguita  in  Tecniche  della  prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai  sensi
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della  sanita'  17
gennaio 1997, n. 58, e  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,"». 
  All'articolo 15: 
    al comma 1, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
informazioni di cui al primo periodo sono altresi'  rese  disponibili
alla Guardia di finanza, anche attraverso  cooperazione  applicativa,
con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai fini dello svolgimento dei  controlli  ispettivi
di cui all'articolo 7, comma 1»; 
    al comma 2,  le  parole:  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto»; 
    al  comma  3,  dopo  le  parole:  «commi  1  e  2»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso. 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, le parole: «nonche' delle Province autonome di Trento
e di Bolzano» sono soppresse; 
    alla rubrica, le parole: «e nelle province autonome di  Trento  e
di Bolzano» sono soppresse. 
  All'articolo 17: 
    al comma 1, le parole: «delle scuole o istituti» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «delle  scuole  o  degli  istituti»  e  le  parole:
«Ministero del lavoro delle politiche sociali» sono sostituite  dalle
seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 
    al comma 2,  le  parole:  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali, di cui al decreto»; 
    al comma 4: 
      all'alinea, dopo  le  parole:  «All'articolo  1»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso; 
      al capoverso 784-bis, le parole: «senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi
delle risorse disponibili a legislazione vigente»; 
      al capoverso 784-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonche' ogni altro segno  distintivo  utile  a
identificare gli studenti»; 
    al comma 5, lettera a), le parole: «l'eventuale» sono  sostituite
dalle seguenti: «all'eventuale» e le parole: «l'orientamento""»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'orientamento"». 
  All'articolo 18: 
    al comma 1,  le  parole:  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del testo unico di cui al decreto»; 
    al comma 2: 
      all'alinea, le parole:  «comma  1,  n.  5,  del  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «primo comma, numero 5), del  testo  unico
di cui  al  decreto»  e  le  parole:  «le  seguenti  categorie»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «gli   appartenenti   alle   seguenti
categorie»; 
      alla lettera f), le parole:  «(IFTS)  e  dei»  sono  sostituite
dalle seguenti: «(IFTS), dei»  e  le  parole:  «istituzioni  di  alta
formazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «istituzioni  dell'alta
formazione»; 
    al comma 3, le parole: «per l'anno 2023 e 30,4  milioni  di  euro
per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno  2023,  30,4  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2025,». 
    Nel capo II, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 18-bis (Rifinanziamento del  Fondo  di  sostegno  per  le
famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro). - 1. Il  Fondo
di sostegno per le famiglie delle  vittime  di  gravi  infortuni  sul
lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro. 
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
      3. All'attuazione delle previsioni di cui al  comma  1  e  alla
conseguente determinazione dell'importo della prestazione  del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del  lavoro,
della salute e delle politiche sociali 19 novembre  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede,  per
l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui  all'articolo  1
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  n.  75
del 18 maggio 2023». 
  All'articolo 19: 
    al comma 1, le parole: «risorse rinvenienti dal  Piano  nazionale
Giovani, donne, lavoro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «risorse
rivenienti dal Programma nazionale Giovani,  donne  e  lavoro»  e  le
parole: «Sistemi  per  le  politiche  attive  e  l'occupazione»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Sistemi  di   politiche   attive   per
l'occupazione». 
  All'articolo 22: 
    al comma 3,  le  parole:  «si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
mediante» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante». 
  All'articolo 23: 
    al comma 2, le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi  di
omissione dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti:  «Per
le  violazioni  riferite  agli  omessi  versamenti   delle   ritenute
previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,
del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1
del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023». 
    Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: 
      «Art. 23-bis (Disposizioni urgenti in materia di  stralcio  dei
debiti  contributivi).  -  1.  Al  fine  di  tutelare  le   posizioni
assicurative  dei  soggetti  iscritti  alle  gestioni   artigiani   e
commercianti,   lavoratori   autonomi   agricoli,    committenti    e
professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali
sono stati annullati i debiti contributivi  di  cui  all'articolo  1,
comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti  soggetti
possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei  limiti  di
cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  il
riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica  o  in
rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023. 
      2. Le modalita' e i tempi di presentazione della domanda di cui
al comma 1 sono definiti dall'INPS. 
      3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano
anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'articolo  4  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97
milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni  di  euro  per  l'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali». 
  All'articolo 24: 
    al comma 1: 
      all'alinea, dopo le  parole:  «All'articolo  19»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso; 
      dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in  caso
di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo"»; 
      alla  lettera  c),  capoverso  5-bis,  le   parole:   «istituti
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «da istituti pubblici»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  il  primo  e  il  secondo  periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: "Il contratto puo' essere prorogato e rinnovato liberamente
nei primi dodici mesi e,  successivamente,  solo  in  presenza  delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"; 
        b)  al  terzo  periodo,  le  parole:  "e  dal  secondo"  sono
soppresse. 
      1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi  previsto
dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del  decreto
legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e  1-bis  del
presente articolo, si tiene conto  dei  soli  contratti  stipulati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
      1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo  15
giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "il  numero   dei
lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di  lavoro
a tempo indeterminato"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  esclusi  i
lavoratori  somministrati  assunti  con  contratto   di   lavoro   in
apprendistato,"; 
        b) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  "E'  in
ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione  a  tempo
indeterminato di lavoratori di cui all'articolo  8,  comma  2,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che  godono  da
almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non  agricola  o  di
ammortizzatori  sociali  e  di  lavoratori   svantaggiati   o   molto
svantaggiati ai sensi  dei  numeri  4)  e  99)  dell'articolo  2  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
come  individuati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali"». 
  All'articolo 25: 
    al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: «1-quater: Fino»  sono
sostituite dalle seguenti: « 1-quater. Fino»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4  milioni  di  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di  cui
al primo periodo, pari a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; 
      alla  rubrica,  la  parola:  «Modifica»  e'  sostituita   dalla
seguente: «Modifiche». 
    Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: 
      «Art. 25-bis (Disposizioni in materia di prepensionamento per i
giornalisti dipendenti da imprese del settore  dell'editoria).  -  1.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma  498,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse  ivi  previste,  e'
autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di  euro  4
milioni per ciascuno degli anni dal  2024  al  2027  e  di  euro  2,8
milioni per  l'anno  2028,  che  costituisce  tetto  di  spesa,  alle
medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2  e  2-bis,  del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro
per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2024
al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della  legge
26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo  1,
comma 616, lettera a), della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  con
riferimento alla quota spettante alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri». 
  All'articolo 26: 
    al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: «o), p) e r)»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o)  e  r)»  e  le  parole:   «le
materie.".» sono sostituite dalle seguenti: «le materie";». 
  All'articolo 27: 
    al comma 1, alinea, le parole: «1 giugno e fino  al  31  dicembre
2023, di giovani, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno
e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali»; 
    al comma 3, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 5-bis»; 
    al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «apposita  procedura
telematica» il segno di interpunzione «,» e' soppresso; 
    il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
      «5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024  e  di
20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate derivanti dal comma 1. 
      5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni  di  euro  per  l'anno  2024  e
valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede: 
        a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul
Programma  operativo   nazionale   Iniziativa   Occupazione   Giovani
2014-2020 e a 61,3 milioni di euro  per  l'anno  2024  a  valere  sul
Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027,  nel  rispetto
dei  criteri  di  ammissibilita'  e  delle  procedure  del   predetto
Programma.  Con  decreto  adottato  dall'ANPAL   si   provvede   alla
ripartizione regionale delle risorse di cui  al  primo  periodo,  che
costituiscono limite di spesa; 
        b) quanto a 9,9 milioni di euro  per  l'anno  2026,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307»; 
    al comma 6, le parole: «da  162  a  167»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da 161 a 167» e le parole: «di euro 4.466 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «di 4.466 milioni di euro». 
  All'articolo 28: 
    al comma 1, le parole: «attivita' statutarie produttive  e  nelle
iniziative   imprenditoriali»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«attivita'   statutarie   anche   produttive   e   nelle   iniziative
imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni
di cui al presente comma», le parole: «articolo 4 del  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del codice di cui al  decreto»
e  le  parole:  «decreto  legge»  sono  sostituite  dalla   seguente:
«decreto-legge». 
    Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente: 
      «Art. 28-bis (Proroga del termine per il  lavoro  agile  per  i
lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti  dalle  patologie  e
condizioni individuate  dal  decreto  del  Ministro  della  salute  4
febbraio 2022). - 1. Al comma 306  dell'articolo  1  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno  2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2023". 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a  euro  541.839  per
l'anno 2023, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito». 
    L'articolo 29 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 29 (Estensione del parametro della differenza retributiva
per i lavoratori  degli  enti  del  Terzo  settore  e  delle  imprese
sociali). - 1.  All'articolo  16,  comma  1,  del  codice  del  Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "In
presenza  di  comprovate  esigenze  attinenti  alla   necessita'   di
acquisire specifiche  competenze  ai  fini  dello  svolgimento  delle
attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5,  comma  1,  il
rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici"; 
        b) all'ultimo periodo, le parole: "di  tale  parametro"  sono
sostituite dalle seguenti: "di tali parametri". 
      2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere  b),
g) o h)" sono soppresse. 
      3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere
b), g) o h)" sono soppresse; 
        b) all'articolo 13, comma  1,  dopo  il  secondo  periodo  e'
inserito il seguente: "In presenza di comprovate  esigenze  attinenti
alla necessita' di acquisire  specifiche  competenze  ai  fini  dello
svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo
2, il rapporto di cui al periodo precedente e'  stabilito  in  uno  a
dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di  tale  parametro"  sono
sostituite dalle seguenti: "di tali parametri"». 
  All'articolo 30: 
    al comma 2, quarto periodo, le parole: «pari a 13 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 0,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «, pari a 13 milioni di  euro  per  l'anno
2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,». 
  All'articolo 31: 
    al comma 1, dopo le parole:  «L'esecuzione  del  programma»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»; 
    al comma 2, le parole: «art. 42 del D.Lgs.» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 42 del decreto legislativo», dopo le parole:  «di
cui al comma 9» sono inserite le seguenti:  «dell'articolo  11-quater
del citato decreto-legge n. 73 del 2021» e le parole:  «comma  6  del
presente articolo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comma  6  del
medesimo articolo 11-quater»; 
    alla rubrica, le parole: «attivita' liquidatoria  Alitalia»  sono
sostituite dalle seguenti: «attivita' liquidatoria dell'Alitalia». 
  All'articolo 32: 
    al comma 1, le parole: «a fini ISEE, affidate ai medesimi centri»
sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  fini  dell'ISEE,  affidate  ai
centri»; 
    al comma 2, le  parole:  «a  fini  ISEE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai fini dell'ISEE » e  le  parole:  «come  modificato  dal
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come incrementate dal comma
1»; 
    al comma 3, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono  sostituite
dalle seguenti: «risorse del Fondo». 
  All'articolo 33: 
    al comma 1, dopo le parole:  «codice  dell'ordinamento  militare»
sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66» e le parole: «per l'anno 2024."» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2024.»; 
    al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di  interpunzione:
«,» e' soppresso. 
  All'articolo 34: 
    al comma  1,  lettera  a),  capoverso,  alla  lettera  a),  terzo
periodo,  dopo  le  parole:  «periodi   precedenti»   il   segno   di
interpunzione: «,» e' soppresso e  le  parole:  «del  citato  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti:
«, del citato testo unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504,»; 
    al comma 3, lettera a): 
      al capoverso 503, le parole: «Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti.";» sono sostituite dalle  seguenti:  «Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.»; 
      al capoverso 503-bis, le parole: «"503-bis.  Il  credito»  sono
sostituite dalle seguenti: «503-bis. Il credito» e le parole:  «costo
sostenuto.» sono sostituite dalle seguenti: «costo sostenuto";». 
  All'articolo 35: 
    al comma 1, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono  sostituite
dalle seguenti: «risorse del Fondo». 
  All'articolo 36: 
    al comma 1, le parole da: «puo' derogarsi» fino a: «comma  1-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «si puo' derogare, per un periodo non
superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1,  comma
5, e 2, comma 1-ter,»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Al fine di  incrementare  la  sicurezza  del  trasporto
marittimo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un  fondo  con  una  dotazione  di  1
milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione  di  contributi
alle imprese armatoriali per la  formazione  iniziale  del  personale
impiegato  sulle  navi,  con  particolare  riferimento  alle   figure
professionali mancanti di sezioni  di  coperta,  macchine,  cucina  e
camera.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  definiti  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  per
l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse,  le
spese ammissibili, le modalita'  di  erogazione  del  contributo,  le
modalita' di  verifica,  controllo  e  rendicontazione  delle  spese,
nonche' le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al  primo
periodo sono assegnati  alle  imprese  armatoriali  con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sulla  base  delle
attivita' di formazione rendicontate,  ivi  compresi  gli  oneri  per
l'acquisizione delle  relative  certificazioni,  qualora  si  proceda
all'assunzione di almeno il 60 per cento  del  personale  formato.  I
corsi  di  formazione  sono  svolti   avvalendosi   dei   centri   di
addestramento  autorizzati  dal  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2023  e  a  2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244». 
    Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 36-bis (Disposizioni  per  il  settore  del  trasporto  a
fune). - 1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e
di merci", di cui alla voce n. 8  della  tabella  allegata  al  regio
decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si  interpreta  nel  senso  che  vi
rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto  a  fune
che  svolgono  le  seguenti  mansioni:  addetti  alla   sorveglianza;
meccanici ed elettricisti specializzati;  preparatori  di  piste  con
mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti  alla  gestione
di operazioni  di  innevamento  programmato;  conduttori  di  cabina;
agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento  automatico;
personale addetto alle casse; personale addetto ai  rapporti  con  la
clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori;
spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e  altri
servizi di manovalanza. 
      Art. 36-ter (Disposizioni  per  l'applicazione  della  clausola
sociale al personale impiegato in contact center). - 1.  Al  fine  di
salvaguardare il personale impiegato nella gestione di  attivita'  di
maggior tutela nei  contact  center,  attualmente  titolari  di  tali
attivita' in fase di graduale transizione, all'interno  degli  schemi
delle procedure competitive di cui al decreto adottato in  attuazione
dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124,  e'
applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei  Servizi
a  tutele  graduali  (STG)  e  successivamente  al  mercato   libero,
l'obbligo  dell'utilizzo  dell'istituto  della  clausola  sociale  in
applicazione di quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  10,  della
legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel  rispetto  delle  previsioni  del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente  da
imprese esercenti servizi di telecomunicazione». 
  All'articolo 37: 
    al comma 1: 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) al comma 10,  dopo  le  parole:  "presso  gli  uffici
postali" sono inserite le seguenti: "e  le  rivendite  di  generi  di
monopolio"»; 
      dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis) al comma 19, dopo  le  parole:  "qualsiasi  sportello
postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di  generi
di monopolio"». 
  All'articolo 38: 
    al  comma   1,   lettera   a),   le   parole:   «Atenei   statali
partecipanti.".» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Atenei  statali
partecipanti";». 
    Dopo l'articolo 39 e' inserito il seguente: 
      «Art. 39-bis (Detassazione del lavoro notturno e festivo per  i
dipendenti di strutture  turistico-alberghiere).  -  1.  Al  fine  di
garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire  all'eccezionale
mancanza di offerta di lavoro  nel  settore  turistico,  ricettivo  e
termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21  settembre  2023  ai
lavoratori del comparto del turismo,  ivi  inclusi  gli  stabilimenti
termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non
concorre alla formazione del reddito, pari  al  15  per  cento  delle
retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle
prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi. 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore  dei
lavoratori dipendenti del settore  privato  titolari  di  reddito  di
lavoro dipendente di importo non  superiore,  nel  periodo  d'imposta
2022, a euro 40.000. 
      3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento  integrativo
speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore,  che  attesta
per iscritto l'importo del reddito di  lavoro  dipendente  conseguito
nell'anno 2022. 
      4. Il sostituto d'imposta  compensa  il  credito  maturato  per
effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale  di  cui
al comma 1 mediante  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
      5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente  articolo,
valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023,  si  provvede,  per
l'anno 2023: 
        a) quanto a  30  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
        b) quanto  a  4  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del turismo; 
        c) quanto a 20,7 milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte  corrente
di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234. 
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 40: 
    al comma 4, le parole:  «142,2  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «332,2 milioni». 
  All'articolo 41: 
    alla rubrica, le parole: «Rifinanziamento Fondo» sono  sostituite
dalle seguenti: «Rifinanziamento del Fondo». 
  All'articolo 42: 
    al comma 2, alinea, le parole: «Conferenza  Stato,  citta'»  sono
sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-citta'»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Il termine previsto  dall'articolo  10,  comma  2,  del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla  disposizione
di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo  decreto-legge,
e' prorogato al 31 dicembre 2023»; 
      alla rubrica sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
proroga di termine in materia di lavoro agile». 
  All'articolo 43: 
    al comma 2, alinea, le parole:  «del  decreto  legislativo»  sono
sostituite dalle seguenti: «del testo  unico  delle  disposizioni  in
materia  di  intermediazione   finanziaria,   di   cui   al   decreto
legislativo». 
  All'articolo 44: 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  Al  comma  2-bis  dell'articolo  1  del  decreto-legge  24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: 
          "b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 2022, in deroga alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento"; 
        b) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: 
          "b-ter) a decorrere dal periodo  di  imposta  successivo  a
quello in corso alla  data  del  31  dicembre  2022,  allo  0,50  per
cento"»; 
    al comma 4: 
      all'alinea, le parole: «3.715,5 milioni  di  euro»  e  «3.747,5
milioni di euro » sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«3.905,5 milioni di euro » e «3.937,5 milioni di euro»; 
      alla lettera b), le parole:  «2024  mediante»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2024, mediante»; 
      alla lettera c), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: « 290 milioni»; 
    al comma 6, le parole: «legge 30  dicembre  2020,  n.  178»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2022, n. 197»; 
    al comma  7,  le  parole:  «del  decreto-legge  11/01/2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «e del decreto-legge 11 gennaio 2023». 
    All'allegato 1 sono premesse  le  seguenti  parole:  «Allegato  1
(articolo 44, comma 5)"» e le parole: «a  carico  dello  Stato»  sono
sostituite dalle seguenti: «a carico dello Stato".».