Il 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la legge 191/23 di conversione del decreto legge 145/23 o più comunemente Decreto Anticipi. Di seguito il documento ufficiale.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/03/23G00095/sg
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «sessant'anni di eta'» sono aggiunte
le seguenti: «ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e
inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari
territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso;
alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «Unione» e'
inserita la seguente: «europea»;
alla lettera b):
al numero 1), le parole: «medesimo decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «citato regolamento di cui al decreto»;
al numero 2), al terzo periodo, le parole: «di cui
all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 12» e, al quarto periodo, la parola: «sommati» e'
sostituita dalle seguenti: «al medesimo reddito familiare sono
sommati»;
al numero 3), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle
seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «ai fini IMU» sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta municipale propria
(IMU)»;
al numero 4), le parole: «ai fini ISEE» e «a fini ISEE» sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;
alla lettera c), numero 2), le parole: «del decreto
legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo» e le parole:
«Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.
327» sono sostituite dalle seguenti: «codice della navigazione»;
alla lettera d), le parole: «a misura cautelare personale, a
misura» sono sostituite dalle seguenti: «a misura cautelare personale
o a misura» e le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;
al comma 3, le parole: «con gli obblighi indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «sottoposto agli obblighi di cui»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2,
lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di
inclusione per le fragilita' che caratterizzano il nucleo, e' pari a
1 ed e' incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2,
ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione
di disabilita' grave o non autosufficienza:
a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilita' o non
autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta' pari o
superiore a 60 anni;
c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura,
come definiti all'articolo 6, comma 5;
d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione
di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e
di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il
secondo»;
al comma 6:
alla lettera b), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite
dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo
familiare a se', anche ai fini dell'ISEE»;
al comma 10, primo periodo, le parole: «assenza dal territorio
italiano un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «assenza dal
territorio italiano per un periodo».
All'articolo 3:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «contratto in locazione»
sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione» e le parole:
«a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;
al comma 2, dopo le parole: «Il beneficio» e' inserita la
seguente: «economico»;
al comma 5, sesto periodo, le parole: «che tale obbligo non e'
ottemperato» sono sostituite dalle seguenti: «che non si sia
ottemperato a tale obbligo» e le parole: «la prestazione decade» sono
sostituite dalle seguenti: «il diritto alla prestazione decade»;
al comma 8, le parole: «al suo mantenimento» sono sostituite
dalle seguenti: «per il suo mantenimento»;
al comma 10, le parole: «da parte di INPS» sono sostituite dalle
seguenti: «da parte dell'INPS».
All'articolo 4:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dei requisiti e delle condizioni
previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti e delle
condizioni previsti», le parole: «tramite quelle» sono soppresse,
dopo le parole: «messe a disposizione dai comuni» sono inserite le
seguenti: «, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR)» e le parole:
«dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7»;
dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «La richiesta
puo' essere presentata presso i centri di assistenza fiscale di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
stipula di una convenzione con l'INPS, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dal comma 1-bis del presente articolo, e nei limiti delle
risorse stesse»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere
dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo
precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno
di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di
assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' le attivita' legate
all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE
affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"»;
al comma 5:
al secondo periodo, le parole: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i
componenti del nucleo familiare, di eta' compresa tra 18 e 59 anni
attivabili al lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito di
tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di eta' compresa
tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4» e dopo le parole:
«centri per l'impiego» sono inserite le seguenti: «ovvero presso i
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo
6, comma 7,»;
al terzo periodo, le parole: «da quando i componenti vengono
avviati» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvio dei componenti»
e dopo le parole: «centro per l'impiego» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai
sensi dell'articolo 6, comma 7»;
al quarto periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» sono
inserite le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di
servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;
al comma 7, le parole: «nucleo familiare, sono definite» sono
sostituite dalle seguenti: «nucleo familiare sono definiti»;
al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del
fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».
All'articolo 5:
al comma 2, le parole: «sulle offerte di lavoro, corsi» sono
sostituite dalle seguenti: «su offerte di lavoro, corsi» e le parole:
«progetto personalizzato» sono sostituite dalle seguenti: «patto di
servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione»;
al comma 3, le parole: «l'INPS, l'ANPAL» sono sostituite dalle
seguenti: «l'INPS e l'ANPAL» e le parole: «sono individuate» sono
sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;
al comma 4, capoverso d-ter), le parole: «d-ter): Piattaforma»
sono sostituite dalle seguenti: «d-ter) la piattaforma»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4,
all'articolo 24, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, dopo il numero 2-bis) e' inserito il
seguente:
"2-ter) Piattaforma di gestione dei patti di inclusione dei
beneficiari dell'Assegno di inclusione"».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «percorso personalizzato di inclusione
sociale o lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «percorso
personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»;
al comma 2, le parole: «svolta attraverso una equipe» sono
sostituite dalle seguenti: «svolta da un'equipe»;
al comma 3, le parole: «Piano nazionale per la ripresa e
resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di
ripresa e resilienza»;
al comma 5:
all'alinea, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le
seguenti: «del nucleo familiare» e dopo le parole: «di eta' pari o
superiore a sessanta anni» sono inserite le seguenti: «o inseriti nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere»;
alla lettera d), le parole: «indicati nell'allegato 3 del» sono
sostituite dalle seguenti: «definite nell'allegato 3 al regolamento
di cui al»;
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con
o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti
dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nell'ambito del percorso personalizzato puo' essere
previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla
collettivita', a titolarita' dei comuni o di altre amministrazioni
pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza,
compatibilmente con le altre attivita' del beneficiario. Lo
svolgimento di tali attivita' e' a titolo gratuito, non e'
assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o
parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un
rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.
Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, ai
fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per
l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il
comune, ad attivita' di volontariato presso enti del Terzo settore e
a titolarita' degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei
medesimi ambiti di intervento. Le modalita' e i termini di attuazione
delle previsioni di cui al presente comma sono definiti con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per
responsabilita' civile dei partecipanti nonche' gli altri oneri
aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la
partecipazione dei beneficiari alle attivita' di volontariato sono
sostenuti a valere sulle risorse di cui al comma 9, nonche' sulle
risorse dei Fondi europei con finalita' compatibili, ove previsto dai
relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-ter. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro
nonche' dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari
da parte dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata
tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero con
altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica,
utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo
modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «di cui al decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «disciplinati dal codice di cui al
decreto» e, al terzo periodo, dopo le parole: «nella progettazione
personalizzata» sono inserite le seguenti: «, nonche' nelle attivita'
di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di
lavoro»;
al comma 7, le parole: «e le province autonome di Trento e di
Bolzano» sono soppresse e le parole: «sia effettuata» sono sostituite
dalle seguenti: «siano effettuate»;
i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla poverta'
e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti
territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e
i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a
decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai
beneficiari di tale misura, nonche' ai nuclei familiari e agli
individui in simili condizioni di disagio economico.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi
connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «, di seguito INL» sono sostituite dalla
seguente: «(INL)» e le parole: «limitatamente all'esercizio delle
funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale, compresa la
materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del»;
al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «legislazione
sociale,» sono inserite le seguenti: «nell'ambito delle rispettive
competenze,» e, al secondo periodo, la parola: «INPS» e' sostituita
dalla seguente: «INL».
All'articolo 8:
al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione:
«,» e' soppresso;
al comma 3, le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;
al comma 6, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di
istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4,
comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale
all'adempimento dell'obbligo di istruzione»;
al comma 7, le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalita'»
sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi», le parole: «"Fondo per
il sostegno » sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il sostegno»
e le parole: «n. 197."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 197.»;
al comma 10, le parole: «sistema informativo SIISL» sono
sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo
5»;
al comma 11, le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle
seguenti: «ai fini dell'ISEE»;
al comma 13, dopo le parole: «e il lavoro» sono aggiunte le
seguenti: «di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48»;
al comma 14, le parole: «oppure uno dei provvedimenti non
definitivi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «o che
e' destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che
diventino definitivi»;
al comma 16, dopo le parole: «Nel primo atto» sono inserite le
seguenti: «del procedimento».
All'articolo 9:
al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di
trasporto pubblico»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare
siano presenti figli con eta' inferiore a quattordici anni, anche
qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le
previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 e l'offerta va
accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80
chilometri dal domicilio del soggetto o comunque e' raggiungibile nel
limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto
pubblico».
All'articolo 10:
al comma 1, dopo le parole: «e' riconosciuto» sono inserite le
seguenti: «per ciascun lavoratore»;
al comma 2, dopo le parole: «e' riconosciuto» sono inserite le
seguenti: «per ciascun lavoratore»;
al comma 3, le parole: «sistema informativo SIISL» sono
sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo
5»;
al comma 5, le parole: «e agli enti del terzo settore» sono
sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore» e le parole:
«articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 1, lettera p), del
codice di cui al decreto legislativo»;
al comma 9, dopo le parole: «dall'articolo 13» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso.
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «del monitoraggio sull'attuazione
dell'Assegno di inclusione» sono sostituite dalle seguenti: «del
monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno
di inclusione»;
al comma 2, le parole: «responsabile della valutazione
dell'Assegno di inclusione» sono sostituite dalle seguenti:
«responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di
inclusione»;
al comma 3, dopo le parole: «presente articolo» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: « di INPS, di ANPAL e di
Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS, dell'ANPAL
e dell'Anpal Servizi»;
al comma 4, le parole: «si intende riferita all'Assegno di
inclusione» sono sostituite dalle seguenti: «esercita le sue
competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione»;
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una
valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del
presente decreto».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «misure di Supporto», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «misure del Supporto» e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «definiti ai sensi
dell'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Supporto per la formazione e il lavoro e' utilizzabile
dai componenti dei nuclei familiari, di eta' compresa tra 18 e 59
anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validita', non
superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere
all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro
puo' essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che
percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai
percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi
di cui all'articolo 6, comma 4, purche' non siano calcolati nella
scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per
la formazione e il lavoro e' incompatibile con il Reddito di
cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento
pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la
disoccupazione»;
al comma 3, dopo le parole: «e' tenuto» sono inserite le
seguenti: «a dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli
adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento
dell'obbligo di istruzione,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le modalita' di trasmissione delle informazioni concernenti
la frequenza dei percorsi di cui al presente comma possono essere
definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle
seguenti: «numero 1)»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai fini del
soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
b), numero 2), la soglia di euro 6.000 annui si intende moltiplicata
per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come
definita ai fini dell'ISEE»;
al secondo periodo, le parole: «o il relativo proscioglimento»
sono sostituite dalle seguenti: «, o la relativa esenzione»;
al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
convocazione del richiedente da parte del competente servizio per il
lavoro puo' essere effettuata con le modalita' di cui all'articolo 6,
comma 5-ter»;
al comma 6, le parole: «lavoro, servizi » sono sostituite dalle
seguenti: « lavoro e servizi »;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto
di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle
attivita' previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro
determina l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, quale
indennita' di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa,
pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo e' erogato per
tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici
mensilita'. Il beneficio economico e' erogato mediante bonifico
mensile da parte dell'INPS»;
al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata
iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello,
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o
comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,
comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre
dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo
di percezione previsto dal comma 7»;
al comma 10, le parole: «di cui all'articolo 3, commi» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, commi 3,»;
al comma 11, le parole: «e dei componenti» sono sostituite dalle
seguenti: «e per i componenti» e le parole: «di ANPAL e di Anpal
Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL e dell'Anpal
Servizi»;
al comma 12, le parole: «e le province Autonome» sono soppresse e
le parole: «di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'Anpal Servizi»;
al comma 13, le parole: «della NASPI» sono sostituite dalle
seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per
l'impiego (NASpI)»;
dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono
provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del
Supporto per la formazione e il lavoro nell'ambito della propria
competenza legislativa e della relativa potesta' amministrativa, nel
perseguimento delle finalita' del comma 1 ai sensi del proprio
ordinamento».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza
legislativa e della relativa potesta' amministrativa, nel
perseguimento delle finalita' del presente decreto. Le province
autonome di Trento e di Bolzano possono altresi' prevedere misure
aventi finalita' analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione,
adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti e comunicate al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinche' le stesse
non siano computate ai fini dell'accesso all'Assegno, della sua
quantificazione e del suo mantenimento ».
All'articolo 13:
al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio»;
al comma 5, capoverso 313, l'ultimo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del
prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31
dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette
mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS
tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale
termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione e'
sospesa e puo' essere riattivata, ricomprendendo le mensilita'
sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il
termine del 31 ottobre 2023»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29
dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "o del reddito di
cittadinanza" sono inserite le seguenti: "e dell'Assegno di
inclusione"»;
al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «presente decreto,»
sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281,» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
al comma 8:
l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'erogazione
del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli
articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 e'
autorizzata la spesa complessiva di 5.660,8 milioni di euro per
l'anno 2024, 5.882,5 milioni di euro per l'anno 2025, 5.761,5 milioni
di euro per l'anno 2026, 5.930,9 milioni di euro per l'anno 2027,
5.981,2 milioni di euro per l'anno 2028, 6.044,1 milioni di euro per
l'anno 2029, 6.099,5 milioni di euro per l'anno 2030, 6.166,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 6.236,5 milioni di euro per l'anno 2032 e
6.308,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita
nei seguenti limiti di spesa:»;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di
cui agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 10, comma 6: 5.573,8
milioni di euro per l'anno 2024, 5.732,6 milioni di euro per l'anno
2025, 5.608,8 milioni di euro per l'anno 2026, 5.776,8 milioni di
euro per l'anno 2027, 5.825,4 milioni di euro per l'anno 2028,
5.886,9 milioni di euro per l'anno 2029, 5.940,7 milioni di euro per
l'anno 2030, 6.005,9 milioni di euro per l'anno 2031, 6.074,3 milioni
di euro per l'anno 2032 e 6.145 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2033»;
al comma 9, alinea, le parole: «relativi incentivi di cui al
comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «relativi incentivi di cui
all'articolo 10»;
al comma 11, dopo le parole: «stabilito dal comma 13» sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 12, le parole: «entro il 10 di ciascun mese» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 10 di ciascun mese»;
il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni
di euro per l'anno 2023, 7.121,7 milioni di euro per l'anno 2024,
7.183,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.743,2 milioni di euro per
l'anno 2026, 6.534,7 milioni di euro per l'anno 2027, 6.585,4 milioni
di euro per l'anno 2028, 6.648,8 milioni di euro per l'anno 2029,
6.704,7 milioni di euro per l'anno 2030, 6.772,2 milioni di euro per
l'anno 2031, 6.842,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.915,3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
b) quanto a 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7
milioni di euro per l'anno 2025, 6.677,7 milioni di euro per l'anno
2026, 6.501,3 milioni di euro per l'anno 2027, 6.542,4 milioni di
euro per l'anno 2028, 6.605,3 milioni di euro per l'anno 2029,
6.660,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.727,8 milioni di euro per
l'anno 2031, 6.797,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.870 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione
attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre
2022, n. 197;
c) quanto a 68,4 milioni di euro per l'anno 2025, 65,5
milioni di euro per l'anno 2026, 33,4 milioni di euro per l'anno
2027, 43 milioni di euro per l'anno 2028, 43,5 milioni di euro per
l'anno 2029, 43,9 milioni di euro per l'anno 2030, 44,4 milioni di
euro per l'anno 2031, 44,8 milioni di euro per l'anno 2032 e 45,3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 10;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
e) quanto a 25,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 25,2
milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232».
All'articolo 14:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «decreto legislativo."» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo"» e le parole:
«articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: « articolo 28 »;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 e' inserito il
seguente:
"3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e
alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono
assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di
cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli
interventi necessari nel limite delle risorse disponibili"»;
alla lettera c), numero 1), il capoverso e-bis) e' sostituito
dal seguente:
«e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della
visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41,
richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di
rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro
e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneita', salvo che ne sia oggettivamente impossibile il
reperimento»;
alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73» e' premesso
il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole:
"Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000," sono inserite le
seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 17
gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,"».
All'articolo 15:
al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
informazioni di cui al primo periodo sono altresi' rese disponibili
alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa,
con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi
di cui all'articolo 7, comma 1»;
al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto»;
al comma 3, dopo le parole: «commi 1 e 2» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso.
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «nonche' delle Province autonome di Trento
e di Bolzano» sono soppresse;
alla rubrica, le parole: «e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano» sono soppresse.
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «delle scuole o istituti» sono sostituite
dalle seguenti: «delle scuole o degli istituti» e le parole:
«Ministero del lavoro delle politiche sociali» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 1» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso;
al capoverso 784-bis, le parole: «senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi
delle risorse disponibili a legislazione vigente»;
al capoverso 784-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonche' ogni altro segno distintivo utile a
identificare gli studenti»;
al comma 5, lettera a), le parole: «l'eventuale» sono sostituite
dalle seguenti: «all'eventuale» e le parole: «l'orientamento""» sono
sostituite dalle seguenti: «l'orientamento"».
All'articolo 18:
al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «comma 1, n. 5, del decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «primo comma, numero 5), del testo unico
di cui al decreto» e le parole: «le seguenti categorie» sono
sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle seguenti
categorie»;
alla lettera f), le parole: «(IFTS) e dei» sono sostituite
dalle seguenti: «(IFTS), dei» e le parole: «istituzioni di alta
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta
formazione»;
al comma 3, le parole: «per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro
per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 30,4 milioni di
euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025,».
Nel capo II, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente:
«Art. 18-bis (Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le
famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro). - 1. Il Fondo
di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla
conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 19 novembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2009, si provvede, per
l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75
del 18 maggio 2023».
All'articolo 19:
al comma 1, le parole: «risorse rinvenienti dal Piano nazionale
Giovani, donne, lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «risorse
rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro» e le
parole: «Sistemi per le politiche attive e l'occupazione» sono
sostituite dalle seguenti: «Sistemi di politiche attive per
l'occupazione».
All'articolo 22:
al comma 3, le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo
mediante» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante».
All'articolo 23:
al comma 2, le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi di
omissione dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: «Per
le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute
previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis,
del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1
del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023».
Dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei
debiti contributivi). - 1. Al fine di tutelare le posizioni
assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e
commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e
professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali
sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1,
comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti
possono chiedere all'ente previdenziale, nel rispetto dei limiti di
cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in
rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.
2. Le modalita' e i tempi di presentazione della domanda di cui
al comma 1 sono definiti dall'INPS.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai debiti contributivi annullati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97
milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
All'articolo 24:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 19» il segno di
interpunzione «,» e' soppresso;
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso
di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo"»;
alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «istituti
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «da istituti pubblici»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente: "Il contratto puo' essere prorogato e rinnovato liberamente
nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1";
b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono
soppresse.
1-ter. Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto
dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 21, comma 01, del decreto
legislativo n. 81 del 2015, come modificati dai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-quater. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "il numero dei
lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", esclusi i
lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in
apprendistato,";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "E' in
ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da
almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto
svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali"».
All'articolo 25:
al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: «1-quater: Fino» sono
sostituite dalle seguenti: « 1-quater. Fino»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, le parole: "48,4 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "68,4 milioni di euro". Agli oneri di cui
al primo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
alla rubrica, la parola: «Modifica» e' sostituita dalla
seguente: «Modifiche».
Dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Disposizioni in materia di prepensionamento per i
giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria). - 1.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, e'
autorizzata la spesa di euro 1,2 milioni per l'anno 2023, di euro 4
milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di euro 2,8
milioni per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa, alle
medesime condizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 milioni di euro
per l'anno 2023, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024
al 2027 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge
26 ottobre 2016, n. 198, come incrementato ai sensi dell'articolo 1,
comma 616, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con
riferimento alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei
ministri».
All'articolo 26:
al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: «o), p) e r)»
sono sostituite dalle seguenti: «o) e r)» e le parole: «le
materie.".» sono sostituite dalle seguenti: «le materie";».
All'articolo 27:
al comma 1, alinea, le parole: «1 giugno e fino al 31 dicembre
2023, di giovani, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno
e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali»;
al comma 3, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 5-bis»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «apposita procedura
telematica» il segno di interpunzione «,» e' soppresso;
il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di
20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 1.
5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e
valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul
Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani
2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul
Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto
dei criteri di ammissibilita' e delle procedure del predetto
Programma. Con decreto adottato dall'ANPAL si provvede alla
ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che
costituiscono limite di spesa;
b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307»;
al comma 6, le parole: «da 162 a 167» sono sostituite dalle
seguenti: «da 161 a 167» e le parole: «di euro 4.466 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «di 4.466 milioni di euro».
All'articolo 28:
al comma 1, le parole: «attivita' statutarie produttive e nelle
iniziative imprenditoriali» sono sostituite dalle seguenti:
«attivita' statutarie anche produttive e nelle iniziative
imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni
di cui al presente comma», le parole: «articolo 4 del decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del codice di cui al decreto»
e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente:
«decreto-legge».
Dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Proroga del termine per il lavoro agile per i
lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e
condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4
febbraio 2022). - 1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29
dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2023".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 541.839 per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito».
L'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Estensione del parametro della differenza retributiva
per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese
sociali). - 1. All'articolo 16, comma 1, del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "In
presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessita' di
acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle
attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il
rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a dodici";
b) all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono
sostituite dalle seguenti: "di tali parametri".
2. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del codice di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b),
g) o h)" sono soppresse.
3. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: ", lettere
b), g) o h)" sono soppresse;
b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti
alla necessita' di acquisire specifiche competenze ai fini dello
svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui all'articolo
2, il rapporto di cui al periodo precedente e' stabilito in uno a
dodici" e, all'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono
sostituite dalle seguenti: "di tali parametri"».
All'articolo 30:
al comma 2, quarto periodo, le parole: «pari a 13 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «, pari a 13 milioni di euro per l'anno
2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,».
All'articolo 31:
al comma 1, dopo le parole: «L'esecuzione del programma» sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;
al comma 2, le parole: «art. 42 del D.Lgs.» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 42 del decreto legislativo», dopo le parole: «di
cui al comma 9» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 11-quater
del citato decreto-legge n. 73 del 2021» e le parole: «comma 6 del
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 del
medesimo articolo 11-quater»;
alla rubrica, le parole: «attivita' liquidatoria Alitalia» sono
sostituite dalle seguenti: «attivita' liquidatoria dell'Alitalia».
All'articolo 32:
al comma 1, le parole: «a fini ISEE, affidate ai medesimi centri»
sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE, affidate ai
centri»;
al comma 2, le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle
seguenti: «ai fini dell'ISEE » e le parole: «come modificato dal
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come incrementate dal comma
1»;
al comma 3, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite
dalle seguenti: «risorse del Fondo».
All'articolo 33:
al comma 1, dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare»
sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66» e le parole: «per l'anno 2024."» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2024.»;
al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione:
«,» e' soppresso.
All'articolo 34:
al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), terzo
periodo, dopo le parole: «periodi precedenti» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti:
«, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504,»;
al comma 3, lettera a):
al capoverso 503, le parole: «Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.";» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»;
al capoverso 503-bis, le parole: «"503-bis. Il credito» sono
sostituite dalle seguenti: «503-bis. Il credito» e le parole: «costo
sostenuto.» sono sostituite dalle seguenti: «costo sostenuto";».
All'articolo 35:
al comma 1, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite
dalle seguenti: «risorse del Fondo».
All'articolo 36:
al comma 1, le parole da: «puo' derogarsi» fino a: «comma 1-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «si puo' derogare, per un periodo non
superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma
5, e 2, comma 1-ter,»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto
marittimo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1
milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi
alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale
impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure
professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e
camera. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti le modalita' di presentazione delle domande per
l'accesso al contributo, i criteri per la selezione delle stesse, le
spese ammissibili, le modalita' di erogazione del contributo, le
modalita' di verifica, controllo e rendicontazione delle spese,
nonche' le cause di decadenza e revoca. I contributi di cui al primo
periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle
attivita' di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per
l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda
all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I
corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di
addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244».
Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:
«Art. 36-bis (Disposizioni per il settore del trasporto a
fune). - 1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e
di merci", di cui alla voce n. 8 della tabella allegata al regio
decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, si interpreta nel senso che vi
rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune
che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza;
meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste con
mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione
di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina;
agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico;
personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la
clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori;
spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri
servizi di manovalanza.
Art. 36-ter (Disposizioni per l'applicazione della clausola
sociale al personale impiegato in contact center). - 1. Al fine di
salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attivita' di
maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali
attivita' in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi
delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione
dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e'
applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi
a tutele graduali (STG) e successivamente al mercato libero,
l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in
applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della
legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da
imprese esercenti servizi di telecomunicazione».
All'articolo 37:
al comma 1:
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici
postali" sono inserite le seguenti: "e le rivendite di generi di
monopolio"»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello
postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi
di monopolio"».
All'articolo 38:
al comma 1, lettera a), le parole: «Atenei statali
partecipanti.".» sono sostituite dalle seguenti: «Atenei statali
partecipanti";».
Dopo l'articolo 39 e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i
dipendenti di strutture turistico-alberghiere). - 1. Al fine di
garantire la stabilita' occupazionale e di sopperire all'eccezionale
mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e
termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai
lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti
termali, e' riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non
concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle
retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle
prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei
lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di
lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta
2022, a euro 40.000.
3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo
speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta
per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito
nell'anno 2022.
4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per
effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui
al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per
l'anno 2023:
a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
c) quanto a 20,7 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente
di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.
234.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 40:
al comma 4, le parole: «142,2 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «332,2 milioni».
All'articolo 41:
alla rubrica, le parole: «Rifinanziamento Fondo» sono sostituite
dalle seguenti: «Rifinanziamento del Fondo».
All'articolo 42:
al comma 2, alinea, le parole: «Conferenza Stato, citta'» sono
sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-citta'»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione
di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge,
e' prorogato al 31 dicembre 2023»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
proroga di termine in materia di lavoro agile».
All'articolo 43:
al comma 2, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono
sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo».
All'articolo 44:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
"b-bis) per il periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, allo 0,60 per cento";
b) dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
"b-ter) a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per
cento"»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «3.715,5 milioni di euro» e «3.747,5
milioni di euro » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
«3.905,5 milioni di euro » e «3.937,5 milioni di euro»;
alla lettera b), le parole: «2024 mediante» sono sostituite
dalle seguenti: «2024, mediante»;
alla lettera c), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: « 290 milioni»;
al comma 6, le parole: «legge 30 dicembre 2020, n. 178» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2022, n. 197»;
al comma 7, le parole: «del decreto-legge 11/01/2023» sono
sostituite dalle seguenti: «e del decreto-legge 11 gennaio 2023».
All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: «Allegato 1
(articolo 44, comma 5)"» e le parole: «a carico dello Stato» sono
sostituite dalle seguenti: «a carico dello Stato".».

