Quando non si vuole affrontare il dramma degli incidenti sul lavoro che si fa? Si mischiano le carte, si complicano le cose, si ricorre a trucchi e inganni. Per trovare un ottimo esempio di questa strategia basta leggere le ultime norme riguardanti i controlli amministrativi della P.A. sulle attività economiche (decreto legislativo 103/2024, in vigore dal 2 agosto scorso) e le “indicazioni operative” diramate pochi giorni fa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro alle proprie strutture.
Le nuove disposizioni prevedono:
- uno “schema standardizzato” della Funzione Pubblica per il “censimento dei controlli e la pubblicazione, da parte delle PP.AA. nei propri siti istituzionali, del censimento di loro competenza”;
- la “ricognizione” ogni tre anni da parte delle PP.AA. dei “controlli operati nell’ultimo triennio e dei relativi esiti”;
- l’elaborazione, da parte della Funzione pubblica a cadenza triennale, di un “documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi.”
Chiunque legga queste disposizioni si rende conto che hanno la funzione di moltiplicare la burocrazia e di sottrarre sia tempo che energie a strutture già oberate da adempimenti. Ma gli inganni non finiscono qui.
Il nuovo meccanismo della “programmazione dei controlli” in base all’identificazione del livello di rischio delle imprese (che riguarda anche la sicurezza dei lavoratori) è un capolavoro di ambiguità, dal momento che la “certificazione” di basso rischio potrà essere svolta da organismi esterni in base a parametri ancora tutti da definire.
Si tratta di una novità importante, perché – salvo alcuni casi specifici, tra cui la sicurezza sui luoghi di lavoro – gli intervalli temporali tra un’ispezione e l’altra dovranno essere correlati alla gravità del rischio e, comunque, in caso di “rischio basso” non potranno essere inferiori ad un anno.
La questione degli intervalli ci riporta a un altro passaggio del decreto 103, dove si stabilisce che in caso di controllo con esito positivo l’impresa è esonerata da ulteriori controlli per 10 mesi (con eccezioni, tra cui la sicurezza) durante i quali non si ha nessuna garanzia l’impresa non compia alcuna violazione.
In ogni caso, è previsto che in futuro le amministrazioni non potranno effettuare controlli senza aver prima consultato – con modalità al momento misteriose – il “fascicolo informatico di impresa” gestito dalle Camere di Commercio. E comunque, i controlli dovranno essere programmati ed effettuati “secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato”. Per di più l’amministrazione dovrà fornire all’azienda con almeno 10 giorni di anticipo l’elenco della documentazione oggetto di visita ispettiva, sempre fatti salvi i casi particolari di cui sopra. In definitiva, si dà alle imprese tutto il tempo per mettere a posto le carte prima dell’arrivo degli ispettori.
Grazie a questi trucchi le imprese in regola aumenteranno. Magia? No, politica. Ma della peggiore qualità.
Sandro Colombi, Segretario generale UIL Pubblica Amministrazione
Roma, 12 agosto 2024