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Circolare Inail, la nota UIL su tutela infortuni
accaduti a RLS, RSLT e RLS di sito produttivo

Il 1° giugno scorso l’INAIL ha pubblicato la circolare n. 23 con la quale ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla tutelabilità degli infortuni accaduti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo.

In particolare, nella circolare si precisa che sia i RLS aziendali, sia quelli territoriali o quelli di sito produttivo, essendo lavoratori e lavoratrici dipendenti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro, alle voci della tariffa ordinaria dipendenti e, pertanto, qualsiasi infortunio dovesse loro accadere “in occasione di lavoro”, e quindi anche in occasione dell’esercizio delle attribuzioni specifiche del ruolo, sarebbe compreso nella tutela assicurativa INAIL.
La tutela, quindi, è esclusa solo nel caso in cui venga meno la causale “occasione di lavoro” e l’infortunio sia invece riferibile al c.d. “rischio elettivo” del lavoratore o della lavoratrice, ossia a un rischio che non ha alcuna correlazione con l’attività lavorativa.

Un discorso a parte, come è precisato nella circolare, va fatto per i lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività sindacale in azienda, come ad esempio i componenti delle RSU, ai quali, per gli infortuni accaduti durante i permessi sindacali (permessi riconosciuti per lo svolgimento della loro attività), non viene applicata la tutela assicurativa INAIL che – ricorda sempre la circolare – è invece applicata ai lavoratori che si trovino in aspettativa sindacale, per i quali però l’obbligo assicurativo Inail è in capo all’organizzazione sindacale per conto delle quali tali lavoratori o lavoratrici svolgono la loro attività.

Per un ulteriore approfondimento si allega la circolare in oggetto.

 

Circolare INAIL n 23_1 giugno 2023