L’art. 12 del Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017 e s.m.i. prevede che i permessi sindacali per l’espletamento del mandato assegnati alle organizzazioni sindacali rappresentative possono essere utilizzati in forma cumulata, a livello nazionale.
Tale possibilità di cumulo, confermata e prevista anche per il periodo 2022-2024, è stata esercitata dalle associazioni sindacali aventi titolo, con le modalità fissate e nella misura definita dagli artt. 28 (per i comparti di contrattazione) e 33 (per le aree dirigenziali) del citato CCNQ 4 dicembre 2017 come sostituiti dal Contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2022-2024 del 30 novembre 2023.
Anche nel periodo di vigenza del citato CCNQ, pertanto, le Amministrazioni, prima di procedere all’assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, dovranno detrarre dal contingente di permessi per l’espletamento del mandato di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all’eventuale percentuale che si è optato da utilizzare in forma cumulata (cfr. art. 11, co. 3, CCNQ 4.12.2017).
Le tabelle allegate rappresentano la sintesi, per ciascun comparto ed area, delle comunicazioni ricevute dalle associazioni sindacali aventi titolo, come individuate all’art. 12, co. 2, del disposto contrattuale.