È stato pubblicato un orientamento applicativo ARAN riferito al comparto Funzioni Centrali, pubblicato nel n. 9 del notiziario “AranSegnalazioni” dell’11 giugno 2025. L’interpretazione in questo caso riguarda l’attuazione dell’art. 14, comma 2, lettera a) del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 concernente le progressioni economiche all’interno delle aree. Vedi link:
Di seguito l’interpretazione ARAN insieme al testo del CCNL 2019-2021 a cui si riferisce:
Orientamento applicativo Funzioni Centrali – Id: 34471:
“Come va calcolato il triennio di cui all’art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 2019-2021 relativo alle progressioni economiche all’interno dell’area?”
Art. 14 – Progressioni economiche all’interno delle areeù
1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e della famiglia professionale, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione, nell’allegata tabella 1.
La medesima tabella evidenzia altresì il numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall’entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità.
2. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area – attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) destinate a tale finalità -, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:
3. a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate; in sede di contrattazione integrativa tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. È inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previsti dall’art. 43 (Codice disciplinare), comma 3, lett. f), al rimprovero scritto;
“In merito alla questione posta si deve innanzitutto tenere presente che ai fini della quantificazione dei tre anni senza aver beneficiato di alcuna progressione economica si deve prendere in considerazione la data di decorrenza dell’ultima progressione economica acquisita.
Inoltre, si evidenzia che l’art. 14 comma 1 sancisce che l’attribuzione di differenziali economici e quindi la progressione economica avviene appunto all’interno di ciascuna area “al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area…”.
Pertanto, il requisito di non aver beneficiato di “alcuna progressione economica” dovrà essere verificato nell’ambito dell’Area di appartenenza e quindi dell’Area per la quale si partecipa alla procedura selettiva. Si dovrà comunque tenere conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione in area corrispondente all’attuale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.
Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.”